17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

un punto di vista oggettivo, al diritto di cui è investito: una proprietà finalizzata al<br />

soddisfacimento di un beneficiario. In base al principio nemo plus iuris ad alium<br />

trasferre potest quam ipse habet il soggetto gestore non potrà con un atto di<br />

disposizione trasferire un diritto di proprietà pieno 415 .<br />

Il trasferimento del bene attuato dal gestore in violazione dei propri doveri, per fini<br />

estranei alla destinazione dovrà pertanto essere considerato inefficace nei confronti dei<br />

beneficiari, e ciò a prescindere dalla buona o mala fede del terzo acquirente 416 .<br />

Si nota infatti che “è impensabile, alla luce del principio di cui all’art. 1372 cod. civ.,<br />

che il fiduciario possa sciogliersi delle obbligazioni assunte mutando l’assetto della<br />

proprietà dei beni che gli vengono confidati” 417 . I beneficiari sono, in altre parole,<br />

titolari di un proprio diritto sul bene immobile che non potrà essere estinto da un atto di<br />

autonomia privata 418 .<br />

Avendo l’atto di alienazione ad oggetto beni immobili, la buona fede del terzo<br />

acquirente potrà semmai rilevare successivamente ai fini della usucapione decennale di<br />

415 A. GAMBARO, Appunti sulla proprietà nell’interesse altrui, p. 171: “la caratteristica comune” alle<br />

forme di proprietà beneficiata “è che la volontà del titolare risulta inidonea ad alterare od annullare il<br />

vincolo, il quale rappresenta null’altro che il modo di essere di quel diritto di proprietà. È intrinseco alla<br />

nozione di atto di disposizione della proprietà l’effetto per cui il diritto di disporne fuoriesca dalla sfera di<br />

potere del disponente e pertanto una volta che esso sia stato validamente esercitato tramite un atto idoneo<br />

secondo l’ordinamento giuridico qualsiasi atto contrario è privo di effetto”.<br />

416 Si deve precisare che non sembra del tutto condivisibile l’opinione espressa da G. PETRELLI, La<br />

trascrizione degli atti di destinazione, p. 196 quando afferma che l’inefficacia relativa colpirebbe l’atto di<br />

disposizione che “possa risultare concretamente pregiudizievole alla realizzazione dello scopo di<br />

destinazione”. In tal modo, infatti, rimarrebbe in opponibile al beneficiario anche un atto di disposizione<br />

che, sebbene compiuto in vista dell’attuazione dello scopo, risulti in concreto pregiudizievole per eventi<br />

successivi (per esempio cattivi investimenti del ricavato etc.)<br />

417 A. GAMBARO, Appunti sulla proprietà altrui, p. 171<br />

418 Sulla realità del vincolo di destinazione si veda, nello stesso senso, A. DI MAJO, Il vincolo di<br />

destinazione tra atto ed effetto, in M. Bianca (a cura di), La trascrizione dell’atto negoziale di<br />

destinazione, Milano, 2007, p. 119, il quale raffrontando il nuovo istituto con il fondo patrimoniale<br />

osserva che “in tal caso, com’è noto, l’alienazione (o altre forme di disposizione) è sempre possibile (ma)<br />

con il consenso di entrambi i coniugi (art. 169 ). Nel nostro caso, viceversa non varrebbe invece la<br />

volontà (contraria) del conferente, allorquando l’atto di destinazione sia reso pubblico e quello<br />

dell’avente causa lo sia solo successivamente, così come gli atti di pignoramento dei creditori (art. 2915).<br />

In ciò risiede la tutela dei beneficiari”.<br />

168

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!