17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Si tratta ora di verificare l’incidenza dell’art. 2645 ter c.c. su tale problema.<br />

Il punto di partenza è, naturalmente, la stessa configurabilità di un potere di<br />

disposizione in capo al fiduciario o trustee.<br />

In altre parole, ci si domanda se la costituzione di un vincolo di destinazione importi<br />

necessariamente, quale effetto per così dire naturale, un vincolo di inalienabilità dei<br />

beni quale quello disciplinato all’art. 1379 c.c.<br />

Si deve preliminarmente osservare che la dottrina che più recentemente si è occupata<br />

del problema ha ritenuto che una tale correlazione tra destinazione e inalienabilità fosse<br />

insussistente 403 .<br />

Si evidenziava infatti, in base all’esame delle ipotesi di destinazione patrimoniale<br />

tipizzate nel nostro ordinamento già prima dell’introduzione dell’art. 2645 ter c.c., che<br />

se “di regola la destinazione del patrimonio importa una regola di indisponibilità<br />

parziale o totale del patrimonio destinato all’esigenza di conservazione del vincolo, (…)<br />

la graduazione di tale effetto non può essere stabilita in via preventiva ma è<br />

necessariamente collegata al carattere e alla natura della destinazione, dovendosi<br />

distinguere tra destinazioni statiche del patrimonio che richiedono un regime di<br />

inalienabilità e destinazioni dinamiche che, al contrario, richiedono atti di disposizione e<br />

di gestione al fine della realizzazione della destinazione” 404 .<br />

Nella seconda categoria erano inquadrate le gestioni fiduciarie di valori mobiliari e<br />

l’attività delle società di cartolarizzazione 405 .<br />

titolare scondo le risultanze dei pubblici registri, di avere acquistato come se tale consapevolezza non gli<br />

fosse stata fornita dai registri stessi mediante la risultanza da essi del vincolo di appartenenza sostanziale<br />

difforme da quello formale”. Si sono espressi in senso contrario a tale soluzione F. GAZZONI, Tentativo<br />

dell’impossibile (osservazioni di un giurista non vivente su trust e trascrizione), p. 24 e, più recentemente,<br />

M. BIANCA, La fiducia attributiva, p. 175: “la vera obiezione all’esercizio dell’exceptio doli risiede poi<br />

principalmente nel presumere la mala fede del terzo sulla base della presunta conoscibilità che<br />

deriverebbe dalla trascrizione della destinazione fiduciaria”.<br />

403 Così A. GAMBARO, Appunti sulla proprietà nell’interesse altrui, in Trusts e attività fiduciarie, 2007, p.<br />

172, nonché F. GAZZONI, Osservazioni sull’art. 2645 ter c.c., in Giust. Civ. 2006, II, p. 177, M. BIANCA,<br />

L’atto di destinazione: problemi applicativi, in Riv. notariato, 2006, I, p. 1189<br />

404 M. BIANCA, ult.op.cit., p. 1188 n. 50<br />

405 M. BIANCA, ibidem,, nonché R. QUADRI, La circolazione dei beni del patrimonio separato, in Nuova<br />

giur. Civ. comm., 2006, II, p. 10-12 con riferimento alle somme di danaro corrisposte dai debitori ceduti<br />

che “ancorché in violazione del vincolo di destinazione previsto (…) risulterà, (…), in assenza della<br />

163

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!