“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
l'originario art. 169 c.c. disponeva l'inopponibilità del vincolo ai creditori anteriori alla<br />
sua costituzione. 154<br />
La regola differente rende, sotto questo specifico aspetto, più forte la tutela<br />
dell'interesse della famiglia rispetto a quanto non avvenisse con il patrimonio<br />
familiare. 155 Infatti la mera anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo<br />
non giustifica di per sé l'espropriabilità dei beni vincolati.<br />
Tuttavia non manca un contrappeso, individuabile nella limitazione della<br />
inespropriabilità dei beni del fondo solo per quei debiti che "il creditore conosceva<br />
essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia" (cfr. 170 c.c.).<br />
La costituzione del fondo patrimoniale sembra dunque istituire una classificazione delle<br />
obbligazioni garantite che, a prescindere dal tempo in cui sono sorte, è governata dalla<br />
inerenza delle medesime allo scopo della destinazione, fatto salvo, in ogni caso,<br />
l'affidamento dei creditori.<br />
Questi ultimi sono pertanto suddivisi tra coloro le cui ragioni derivino da un atto<br />
inerente ai bisogni della famiglia, coloro che, nonostante vantino pretese relative ad atti<br />
estranei ai bisogni della famiglia, al momento della conclusione dell'atto sono all'oscuro<br />
della finalità del medesimo, coloro i quali concludono un atto per scopi estranei ai<br />
bisogni della famiglia e sono a conoscenza di tale ultima circostanza 156 .<br />
Sono dunque esclusi dalla garanzia offerta dai beni del fondo solo i creditori che non<br />
possano vantare un titolo connesso con i bisogni della famiglia e siano consapevoli di<br />
tale estraneità.<br />
Ove non assistiti da garanzia reale, costoro potranno tutelarsi semmai, in via eventuale e<br />
successiva, con l'esperimento dell'azione revocatoria. 157<br />
E' anzi questo il campo elettivo della giurisprudenza formatasi in tema di fondo<br />
154 Lo ricorda P. G. DEMARCHI, Fondo patrimoniale, p. 298,<br />
155 Deve rilevarsi tuttavia come il resto della disciplina renda, secondo la dottrina maggioritaria, più tenue<br />
il vincolo di destinazione impresso ai beni dal fondo. Si veda, in tal senso, M. Bianca, Vincoli di<br />
destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, p. 96.<br />
156 R. QUADRI, La destinazione patrimoniale, Napoli, p. 229.<br />
157 Ex multis T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, in Il diritto di famiglia. II. Il regime patrimoniale della<br />
famiglia, trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, continuato da G. Bonilini, Torino, 2007, p. 419, P.<br />
G. DEMARCHI, Fondo patrimoniale, Milano, 2005, p. 304 e ss.<br />
56