17.08.2013 Views

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

l'originario art. 169 c.c. disponeva l'inopponibilità del vincolo ai creditori anteriori alla<br />

sua costituzione. 154<br />

La regola differente rende, sotto questo specifico aspetto, più forte la tutela<br />

dell'interesse della famiglia rispetto a quanto non avvenisse con il patrimonio<br />

familiare. 155 Infatti la mera anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo<br />

non giustifica di per sé l'espropriabilità dei beni vincolati.<br />

Tuttavia non manca un contrappeso, individuabile nella limitazione della<br />

inespropriabilità dei beni del fondo solo per quei debiti che "il creditore conosceva<br />

essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia" (cfr. 170 c.c.).<br />

La costituzione del fondo patrimoniale sembra dunque istituire una classificazione delle<br />

obbligazioni garantite che, a prescindere dal tempo in cui sono sorte, è governata dalla<br />

inerenza delle medesime allo scopo della destinazione, fatto salvo, in ogni caso,<br />

l'affidamento dei creditori.<br />

Questi ultimi sono pertanto suddivisi tra coloro le cui ragioni derivino da un atto<br />

inerente ai bisogni della famiglia, coloro che, nonostante vantino pretese relative ad atti<br />

estranei ai bisogni della famiglia, al momento della conclusione dell'atto sono all'oscuro<br />

della finalità del medesimo, coloro i quali concludono un atto per scopi estranei ai<br />

bisogni della famiglia e sono a conoscenza di tale ultima circostanza 156 .<br />

Sono dunque esclusi dalla garanzia offerta dai beni del fondo solo i creditori che non<br />

possano vantare un titolo connesso con i bisogni della famiglia e siano consapevoli di<br />

tale estraneità.<br />

Ove non assistiti da garanzia reale, costoro potranno tutelarsi semmai, in via eventuale e<br />

successiva, con l'esperimento dell'azione revocatoria. 157<br />

E' anzi questo il campo elettivo della giurisprudenza formatasi in tema di fondo<br />

154 Lo ricorda P. G. DEMARCHI, Fondo patrimoniale, p. 298,<br />

155 Deve rilevarsi tuttavia come il resto della disciplina renda, secondo la dottrina maggioritaria, più tenue<br />

il vincolo di destinazione impresso ai beni dal fondo. Si veda, in tal senso, M. Bianca, Vincoli di<br />

destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996, p. 96.<br />

156 R. QUADRI, La destinazione patrimoniale, Napoli, p. 229.<br />

157 Ex multis T. AULETTA, Il fondo patrimoniale, in Il diritto di famiglia. II. Il regime patrimoniale della<br />

famiglia, trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, continuato da G. Bonilini, Torino, 2007, p. 419, P.<br />

G. DEMARCHI, Fondo patrimoniale, Milano, 2005, p. 304 e ss.<br />

56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!