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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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sistematico con l'ordinamento. Infatti, da un lato un atto unilaterale di destinazione si<br />

porrebbe quale momento di deroga della disciplina dell'art. 1987 c.c.; dall'altro, quando<br />

la destinazione venga attuata attraverso la cooperazione di un gestore cui il bene sia nel<br />

frattempo trasferito, esso rappresenterebbe una eccezione al principio consensualistico<br />

espresso dall'art. 1376 c.c.<br />

Quanto al primo profilo parte della dottrina si è espressa in senso negativo "perchè l'art.<br />

2645 ter c.c. non integra quella riserva di legge voluta dall'art. 1987 c.c. per legittimare<br />

una promessa unilaterale". 215<br />

La “riserva di legge” sarebbe fondata - secondo tale autore - nel principio di<br />

intangibilità della sfera del terzo e nel principio di causalità. I terzi da tutelare sarebbero<br />

nel caso in esame i creditori del disponente, per i quali non è stato però previsto un<br />

meccanismo di tutela come quello previsto dall'art. 2447 quater, 2° comma, c,c, oppure<br />

come quello di cui all'art. 1980 c.c.<br />

Il presidio di tale interesse rimarrebbe affidato ad una interpretazione rigorosa dell'art.<br />

2645 ter c.c., e alla consapevolezza che il principio di tipicità delle promesse unilaterali<br />

è giustificato dalla necessità di sostituire una causa debole o astratta.<br />

Rispetto alle esigenze di tutela del credito allora solo la forma contrattuale<br />

consentirebbe di dare certezza alla vicenda della destinazione, garantendo con<br />

l'accettazione del beneficiario l'attualità dell'interesse sotteso. 216<br />

Alcuni osservano che, da un lato, il riferimento agli interessi meritevoli di tutela è<br />

idoneo a superare l'ostacolo rappresentato dell'art. 1987 c.c., dall'altro, contro la asserita<br />

necessità di configurare in forma bilaterale starebbe la assoluta genericità della serie dei<br />

beneficiari della destinazione. Inoltre, ogni esigenza di certezza dei creditori esclusi<br />

215 F. GAZZONI, Osservazioni, p. 222<br />

216 F. GAZZONI, Osservazioni, ibidem. Propende per la struttura contrattuale dell'atto di destinazione,<br />

tutt'alpiù ridotta nella forma minimale dell'art. 1333 c.c., anche G. BARALIS, Prime riflessioni in tema di<br />

art. 2645 ter c.c., in AA.VV. Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura<br />

dell'autonomia privata, Milano, p. 145, per il quale "non sembra possibile una formazione del vincolo ex<br />

art. 1334 c.c. stante la riserva di cui all'art. 1987 c.c. E tanto più ci sembra difficile accettare la prospettiva<br />

di un atto unilaterale di destinazione quanto più si considera che il vincolo, nel caso in cui il beneficiato<br />

sia un ente, potrebbe essere contrario agli scopi istituzionali e quindi da rifiutare. E comunque, a mio<br />

parere, anche laddove l'atto di destinazione mira a soddisfare interessi generali esso necessità di uno o più<br />

destinatari definiti o definibili come dopo meglio precisato".<br />

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