“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”
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La storia dogmatica della figura somiglierà tuttavia al tracciato di un pendolo che<br />
raggiunge ora l'estremo della "ipostasi soggettiva della titolarità" ora quello, oggettivo,<br />
del vincolo di destinazione. 11<br />
Ad ogni modo la teoria dei patrimoni destinati - anche per l'esigenza di spiegare alcuni<br />
istituti come le fondazioni, le società commerciali e i beni in liquidazione - si diffuse<br />
anche nel resto d'Europa 12 . La successiva evoluzione identificherà una categoria di<br />
patrimoni di destinazione il cui tratto caratterizzante doveva riconoscersi nell'essere,<br />
questi, parti staccate del patrimonio di uno stesso soggetto. Si riconobbero cioè<br />
patrimoni destinati ad uno scopo, pur se facenti parte di un patrimonio individuale; 13 da<br />
questa categoria - detta anche dei patrimoni dipendenti per distinguerla dai già ricordati<br />
patrimoni indipendenti - si svilupperà il concetto stesso di patrimonio separato, quale<br />
massa patrimoniale distinta e, per l'appunto, separata, dal patrimonio generale e<br />
complessivo di un soggetto. 14<br />
La dottrina italiana, per parte sua, raggiunse presto la consapevolezza della necessità di<br />
distinguere il fenomeno della separazione patrimoniale da quello della personalità<br />
alla ricostruzione suddetta, " (...) lo stesso concetto di titolarità verrebbe reso evanescente, non avendo<br />
importanza di chi sia quel patrimonio ma a quale scopo esso sia destinato (...)".<br />
11 Si esprime con immagine simile A. ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio, p. 556. L'A.<br />
precisa, subito dopo, che la categoria dei patrimoni separati è stata "da un lato, l'artificio concettuale che<br />
ha consentito di riassumere le fattispecie che denunciano una soggettivizazione incompleta<br />
(Teilpersonifikation) alla categoria dell'oggetto del diritto. Dall'atro il patrimonio autonomo<br />
(selbstaending appunto perchè non riferibile ad un soggetto preesistente) - ma anche i "diritti senza<br />
soggetto", la Gesamthand, la persona giuridica "costruttiva" o "implicita" - è stato lo strumento della<br />
dogmatica per attribuire soggettività ai centri d'imputazione che non potevano formalmente qualificarsi<br />
come persone giuridiche (com'è avvenuto per le associazioni non riconosciute e, sino a tempi più recenti,<br />
in Germania per le società di persone)"<br />
12 Ne dà conto F. Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, p. 173.<br />
13 M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, p. 155. L'A. ricorda come la elaborazione<br />
dottrinaria precedente avesse delineato solo la figura del "patrimonio appartenente ad uno scopo, i<br />
patrimoni con destinazione allo scopo totale, i patrimoni separati indipendenti, i patrimoni subbietti",<br />
formule queste che tutte concorrevano alla tendenziale, già ricordata, personificazione del patrimonio.<br />
Secondo l'A. l'abbandono di tale impostazione<br />
14 M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, p. 155, A. PINO, Il patrimonio separato, p.<br />
10. Per una succedaneità funzionale tra articolazione, ergo separazione patrimoniale, si veda oggi P.<br />
SPADA, Persona giuridica e articolazione del patrimonio, in Riv. dir. civ. 2002, p. 847.<br />
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