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“SEPARAZIONE PATRIMONIALE E AUTONOMIA PRIVATA”

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La storia dogmatica della figura somiglierà tuttavia al tracciato di un pendolo che<br />

raggiunge ora l'estremo della "ipostasi soggettiva della titolarità" ora quello, oggettivo,<br />

del vincolo di destinazione. 11<br />

Ad ogni modo la teoria dei patrimoni destinati - anche per l'esigenza di spiegare alcuni<br />

istituti come le fondazioni, le società commerciali e i beni in liquidazione - si diffuse<br />

anche nel resto d'Europa 12 . La successiva evoluzione identificherà una categoria di<br />

patrimoni di destinazione il cui tratto caratterizzante doveva riconoscersi nell'essere,<br />

questi, parti staccate del patrimonio di uno stesso soggetto. Si riconobbero cioè<br />

patrimoni destinati ad uno scopo, pur se facenti parte di un patrimonio individuale; 13 da<br />

questa categoria - detta anche dei patrimoni dipendenti per distinguerla dai già ricordati<br />

patrimoni indipendenti - si svilupperà il concetto stesso di patrimonio separato, quale<br />

massa patrimoniale distinta e, per l'appunto, separata, dal patrimonio generale e<br />

complessivo di un soggetto. 14<br />

La dottrina italiana, per parte sua, raggiunse presto la consapevolezza della necessità di<br />

distinguere il fenomeno della separazione patrimoniale da quello della personalità<br />

alla ricostruzione suddetta, " (...) lo stesso concetto di titolarità verrebbe reso evanescente, non avendo<br />

importanza di chi sia quel patrimonio ma a quale scopo esso sia destinato (...)".<br />

11 Si esprime con immagine simile A. ZOPPINI, Autonomia e separazione del patrimonio, p. 556. L'A.<br />

precisa, subito dopo, che la categoria dei patrimoni separati è stata "da un lato, l'artificio concettuale che<br />

ha consentito di riassumere le fattispecie che denunciano una soggettivizazione incompleta<br />

(Teilpersonifikation) alla categoria dell'oggetto del diritto. Dall'atro il patrimonio autonomo<br />

(selbstaending appunto perchè non riferibile ad un soggetto preesistente) - ma anche i "diritti senza<br />

soggetto", la Gesamthand, la persona giuridica "costruttiva" o "implicita" - è stato lo strumento della<br />

dogmatica per attribuire soggettività ai centri d'imputazione che non potevano formalmente qualificarsi<br />

come persone giuridiche (com'è avvenuto per le associazioni non riconosciute e, sino a tempi più recenti,<br />

in Germania per le società di persone)"<br />

12 Ne dà conto F. Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, p. 173.<br />

13 M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, p. 155. L'A. ricorda come la elaborazione<br />

dottrinaria precedente avesse delineato solo la figura del "patrimonio appartenente ad uno scopo, i<br />

patrimoni con destinazione allo scopo totale, i patrimoni separati indipendenti, i patrimoni subbietti",<br />

formule queste che tutte concorrevano alla tendenziale, già ricordata, personificazione del patrimonio.<br />

Secondo l'A. l'abbandono di tale impostazione<br />

14 M. BIANCA, Vincoli di destinazione e patrimoni separati, p. 155, A. PINO, Il patrimonio separato, p.<br />

10. Per una succedaneità funzionale tra articolazione, ergo separazione patrimoniale, si veda oggi P.<br />

SPADA, Persona giuridica e articolazione del patrimonio, in Riv. dir. civ. 2002, p. 847.<br />

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