Oggi Domani Anziani - Cisl
Oggi Domani Anziani - Cisl
Oggi Domani Anziani - Cisl
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
APPENDICELa Legge 15/1976 “Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazionealla maternità e paternità responsabili” istituisce il servizio in oggetto,da realizzarsi presso le strutture dei consultori. Il documento prevede un intervento.Con la Legge Regionale 43/1995 “Istituzione del servizio di assistente familiare”(successive modifiche: L.R. 16 aprile 2002, n. 8 “Legge finanziaria regionaleper l’esercizio 2002”) viene istituito il servizio di assistente familiare che, nell’ambitodelle politiche sociali di aiuto e sostegno alle famiglie, ha lo scopo dipermettere la sorveglianza dei bambini di età inferiore ai tre anni, attraversol’affidamento degli stessi alle cure delle assistenti familiari nelle abitazioni diqueste ultime o dei familiari oppure in ambienti extradomestici a carattere familiare.Il documento prevede un intervento.La Legge Regionale 18/2000 “Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi diedilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa effettuate senzatitolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggiper assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea” definisce irequisiti per la regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenzialepubblica destinata all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sullabase di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenzaalloggiativa in via provvisoria e/o temporanea. Il documento prevede unintervento.Con la Legge regionale 32/2001 “Interventi a sostegno della famiglia” la Regione,in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delfanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, riconosce la famiglia comesocietà naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita,la cura e l’educazione dei figli, per l’assistenza ai suoi componenti e perla solidarietà tra le generazioni. Il documento prevede diversi interventi, ognunodei quali – come specificato dalla legge – va riferito all’ambito familiarecome luogo di vita di ciascuno dei suoi membri: prestiti senza interessi o a tassoagevolato per le esigenze familiari conseguenti al matrimonio, ivi compresol’acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari,finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi; una riserva pari al 20% sui programmid’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per lalocazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio,secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni; il rimborso delle spese relativealla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettricae gas nell’abitazione principale; il rimborso, per i primi due anni di matrimonio,di una somma pari al 50 per cento delle spese riguardanti l’imposta comunalesugli immobili (Ici) e la tassa sui rifiuti relative all’abitazione principale;al fine di consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che157