Fibrosi Cistica: parliamone insieme - Parte terza: l'età adulta
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appendici<br />
Problemi di inserimento scolastico possono tuttavia presentarsi nei casi in cui la gravità della<br />
condizione di malattia può indurre molte assenze e di conseguenza carenze didattiche.<br />
La legge più significativa su questa tematica è certamente la legge 5 febbraio 1992, n. 104<br />
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e<br />
successive modifiche, che affronta in maniera completa tale materia.<br />
Tale legge prevede, ad esempio, l’istituzione di classi per la scuola dell’obbligo nei reparti<br />
ospedalieri, la cui frequenza è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i<br />
minori sono iscritti.<br />
Da diversi anni inoltre, è stato istituito il servizio di istruzione domiciliare per quegli alunni, affetti<br />
da gravi patologie o patologie croniche, che dopo una degenza in ospedale per gravi cause<br />
siano successivamente sottoposti a terapie domiciliari; e queste terapie, a parere dei sanitari,<br />
non consentano la frequenza della scuola per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.<br />
Altro tipo di problematica è quello relativo alla presenza di studenti che necessitano di effettuare<br />
terapie in orario scolastico, siano esse farmacologiche, nutrizionali, ecc.<br />
L’opera di sensibilizzazione svolta in questi anni dalle organizzazioni associative interessate<br />
nei riguardi dei Ministeri coinvolti nella problematica (Istruzione e Salute) ha portato alla pubblicazione<br />
– nel novembre del 2005 – delle “Linee Guida per la somministrazione di farmaci in<br />
orario scolastico”.<br />
Pur non avendo carattere impositivo, tali raccomandazioni indicano chiaramente alle istituzioni<br />
scolastiche quali soluzioni organizzative e tecniche poter avviare per garantire agli studenti il<br />
diritto alla prosecuzione delle terapie, senza che ciò comporti la necessità di doversi assentare<br />
da scuola o di costringere i genitori ad allontanarsi dal proprio posto di lavoro per somministrare<br />
al proprio figlio le necessarie terapie all’interno della struttura scolastica: suggeriscono<br />
infatti quali operatori scolastici possono essere individuati per la somministrazione delle terapie<br />
necessarie, di quale preparazione necessitano ed ancora, nel caso non vi sia personale<br />
disponibile all’interno della struttura scolastica, come potersi dotare di personale esterno a ciò<br />
specificatamente destinato. Danno inoltre chiare indicazioni sulle modalità che i genitori e gli<br />
stessi operatori scolastici devono seguire per avviare tali collaborazioni.<br />
4. AGEVOLAZIONI PER I FAMILIARI<br />
n Esistono delle agevolazioni per i genitori che lavorano e hanno bambini piccoli con FC?<br />
Dal 1992, anno di emanazione della legge n. 104, sono state introdotte agevolazioni, fruibili<br />
sul posto di lavoro, esplicitamente dirette ai genitori e ai familiari di persone con handicap in<br />
situazione di gravità (non ricoverate in istituti a tempo pieno).<br />
Inoltre, nel corso degli anni, soprattutto con la legge n. 388/2000, sono state previste altre<br />
agevolazioni, e nel 2001 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151,<br />
“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e<br />
della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”. Questo testo è oggi il<br />
riferimento normativo per tutto ciò che riguarda le agevolazioni sul posto di lavoro per tutti i<br />
genitori lavoratori.<br />
Vediamo sinteticamente alcune delle opportunità concesse ai neogenitori in generale e ai<br />
genitori dei bambini disabili in particolare.<br />
In primo luogo, dobbiamo ricordare il congedo di maternità: il periodo nel quale la futura<br />
mamma, se è lavoratrice dipendente, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro.<br />
Dopo la nascita del bambino e per tutto il primo anno della sua vita, la mamma (ma in alternativa<br />
anche il padre) può usufruire per legge di due periodi di riposo (noti come “allattamento”),<br />
che le vengono accordati dal datore di lavoro in base al suo effettivo orario giornaliero di lavoro.<br />
Se sono entrambi lavoratori dipendenti, i genitori possono usufruire del congedo parentale, cioè<br />
possono astenersi dal lavoro facoltativamente e anche contemporaneamente finché il bambino<br />
non ha compiuto 8 anni, per un periodo massimo di 10 mesi.<br />
Vi è inoltre la possibilità di usufruire di un’astensione facoltativa dal lavoro per malattia del<br />
figlio di età inferiore agli 8 anni. Per i figli di età compresa tra i 5 e gli 8 anni l’astensione è nel<br />
limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.<br />
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