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Fibrosi Cistica: parliamone insieme - Parte terza: l'età adulta

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fibrosi cistica: <strong>parliamone</strong> <strong>insieme</strong><br />

Se il bambino viene riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, i genitori hanno<br />

diritto alternativamente al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, oppure a<br />

un permesso giornaliero di due ore retribuite, a condizione che il bambino non sia ricoverato a<br />

tempo pieno presso istituti specializzati.<br />

Se il bambino ha più di tre anni si ha invece diritto a tre giorni al mese di permesso retribuito<br />

e coperto dai contributi figurativi, eventualmente frazionabili. Si ha inoltre diritto a due anni di<br />

congedo retribuito e coperto dai contributi figurativi (godibili nell’arco dell’intera vita lavorativa<br />

in forma frazionata fino alla singola settimana, non fruibili contemporaneamente ai tre giorni al<br />

mese di permesso retribuito), a non essere trasferiti ad altra sede lavorativa senza consenso e a<br />

scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza del bimbo, se vi è il posto disponibile.<br />

In ultimo, i lavoratori con familiari disabili, oltre alle agevolazioni sopra citate, possono fruire<br />

di ulteriori facilitazioni e di particolari condizioni previste eventualmente nei rispettivi contratti<br />

di lavoro.<br />

n Esiste la possibilità di chiedere congedi per eventi e cause particolari?<br />

La legge 53 dell’08.03. 2000 – e il successivo Decreto Ministeriale n. 278, del 21 luglio<br />

2000 (“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della Legge n. 53/2000,<br />

concernente congedi per eventi e cause particolari”) – introduce la possibilità di fruire di 3<br />

giorni di permesso retribuito all’anno in caso, ad esempio, di documentata grave infermità di un<br />

soggetto componente la famiglia anagrafica.<br />

I lavoratori pubblici o privati possono inoltre richiedere un periodo di congedo, continuativo<br />

o frazionato, non retribuito, non computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali (il<br />

lavoratore può però procedere al riscatto) non superiore a due anni, per gravi motivi relativi alla<br />

situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del Codice<br />

Civile (coniuge, figli e in loro mancanza i discendenti prossimi, i genitori e in loro mancanza gli<br />

ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle) anche se<br />

non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se<br />

non conviventi.<br />

Tra i gravi motivi vengono ricomprese le situazioni, riferite ai soggetti sopraindicati, ad esclusione<br />

del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:<br />

– patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita<br />

dell’autonomia personale;<br />

– patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi<br />

clinici, ematochimici e strumentali;<br />

– patologie acute o croniche che richiedano la partecipazione attiva del familiare nel trattamento<br />

sanitario;<br />

– patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1,<br />

2 e 3 per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori<br />

o del soggetto che esercita la potestà.<br />

Per quei genitori che hanno i requisiti per godere del congedo di due anni retribuito, la Circolare<br />

INPS n. 64/2001 precisa che il diritto è di due anni complessivi, le due diverse agevolazioni<br />

quindi non vanno a sommarsi (non è possibile cioè godere dei due anni di congedo retribuito<br />

più i due anni di congedo non retribuito).<br />

5. INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MALATI<br />

n Ci sono leggi che favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro di chi ha la FC?<br />

Al di là della citata legge 548/93 – che genericamente indica tra i suoi obiettivi anche quello<br />

di favorire l’inserimento lavorativo delle persone affette da FC – diverse leggi italiane, pur se<br />

poco conosciute o non correttamente applicate, riservano benefici ai soggetti affetti da patologie<br />

invalidanti: non solo allo scopo di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro, ma anche per<br />

consentirne la permanenza. Per beneficiare delle opportunità previste è tuttavia fondamentale<br />

che vengano preventivamente riconosciute le condizioni di “invalido civile”, di “portatore di handicap<br />

grave”, di “persona disabile”. A seconda dei casi ne occorre una specifica, a volte tutte.<br />

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