Fibrosi Cistica: parliamone insieme - Parte terza: l'età adulta
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appendici<br />
n Quali sono le opportunità e quali agevolazioni prevedono?<br />
L’ultima legge specifica – in ordine di tempo – è la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il<br />
diritto al lavoro dei disabili”, che introduce il principio del collocamento mirato: la predisposizione<br />
cioè di “una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le<br />
persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi<br />
di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti,<br />
gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”. I datori di<br />
lavoro pubblici e privati sono tenuti per legge ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti<br />
alle categorie protette: le quote d’obbligo sono stabilite per legge e l’assunzione può avvenire per<br />
chiamata nominativa e/o per chiamata numerica in base al numero di dipendenti dell’azienda.<br />
È possibile ottenere agevolazioni favorevoli anche attraverso il riconoscimento di “portatore<br />
di handicap grave” (previsto dalla legge 104/92): chi ottiene tale riconoscimento, infatti, oltre<br />
ad aver diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a rifiutare il trasferimento<br />
in altra sede, può usufruire, in aggiunta, di 1 o 2 ore di permesso orario giornaliero o – in<br />
alternativa – di 3 giorni di permesso mensile.<br />
n Quali sono le principali norme da conoscere a proposito dell’assenza dal lavoro per<br />
malattia?<br />
Codice civile, circolari INPS, contratti collettivi nazionali: queste le principali fonti normative<br />
contenenti disposizioni relative alla regolamentazione delle assenze dal lavoro per malattia.<br />
Brevemente eccone alcune: l’art. 2110 del c.c., ad esempio, stabilisce gli effetti principali della<br />
malattia sul rapporto di lavoro, tra cui il divieto di licenziare il lavoratore durante la malattia (cosiddetto<br />
periodo di comporto) per un periodo stabilito dalla legge o dai contratti collettivi o dagli<br />
usi; circolari INPS stabiliscono in 180 giorni (in un anno solare) il periodo massimo di malattia<br />
indennizzabile; varie disposizioni sono inoltre contenute nei CCNL dei vari settori di lavoro.<br />
In alcuni CCNL nel settore del pubblico impiego, è inoltre previsto che – a fronte di patologie<br />
gravi che richiedano terapie salvavita – i giorni di ricovero ospedaliero o in day hospital e i giorni<br />
di assenza dovuti alle cure vengano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia e<br />
vengano retribuiti interamente.<br />
Ed ancora l’art. 26 della legge 118/1971, successivamente in parte modificato dall’art. 10<br />
del D.L. 509/1988, prevede la possibilità di ottenere ogni anno un “congedo straordinario per<br />
cure” non superiore a trenta giorni per i lavoratori con una invalidità lavorativa superiore al 50%,<br />
per cure connesse alla loro infermità, diverse da quelle previste dalla legge n. 638/1983 (che<br />
riguarda invece le cure idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche).<br />
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