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Ticino21 - Eventi.Parcoticino.It - Parco del Ticino

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SUOLO E ASSETTO IDROGEOLOGICO<br />

119<br />

all’entrata in vigore <strong>del</strong> D.lgs 152/2006, al suo interno specificava come determinare i criteri generali e degli<br />

standard di bonifica dei siti inquinati (art. 17) e stabiliva il concetto fondamentale in base al quale chiunque<br />

cagioni, anche in maniera accidentale, il superamento di valori limite di accettabilità di determinate sostanze<br />

inquinanti nelle matrici ambientali è tenuto a procedere a proprie spese ad azioni di risanamento riconducibili<br />

ad interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Con la nuova normativa ambientale queste<br />

norme sono state abrogate, ma i principi fondamentali si possono ritrovare al suo interno; in particolare nella<br />

parte terza dal titolo “Norma in materia di difesa <strong>del</strong> suolo e lotta alla desertificazione, di tutela <strong>del</strong>le acque<br />

dall’inquinamento e di gestione <strong>del</strong>le risorse idriche”.<br />

Il regolamento applicativo che disciplina la bonifica <strong>del</strong>le aree oggetto di fenomeni di inquinamento è<br />

rappresentato dal D.M 471/99 (“Regolamento recante criteri, procedure, modalità per la messa in sicurezza<br />

e il ripristino ambientale dei siti inquinati”) che ha stabilito i criteri generali, le procedure e le modalità per<br />

la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati nonché i limiti di concentrazione<br />

massima ammissibili <strong>del</strong>le sostanze inquinanti. Il decreto, inoltre, stabilisce (art. 2) che un sito deve essere<br />

considerato contaminato qualora si rilevi il superamento <strong>del</strong> limite anche di una sola <strong>del</strong>le sostanze inquinanti<br />

eventualmente presenti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee, e tale<br />

da determinare condizioni di pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente naturale. Tale decreto disciplina i<br />

casi di inquinamento avvenuti sia prima che dopo la data di entrata in vigore <strong>del</strong>lo stesso.<br />

La Regione Lombardia, a partire dal 1998, ha predisposto una banca dati anagrafica, che viene continuamente<br />

aggiornata, dove sono censiti i siti potenzialmente inquinati, nonché tutte le segnalazioni e notifiche pervenute.<br />

Se nei suoli segnalati si sono verificate concentrazioni di contaminanti (quali metalli pesanti e alcuni contaminanti<br />

organici) superiori a quanto stabilito dal D.M. 471/99 essi sono classificati come siti contaminati.<br />

Individuato un sito contaminato, viene data comunicazione al Comune competente per territorio, il quale, con<br />

provvedimento amministrativo, diffida il responsabile <strong>del</strong>l’inquinamento e lo obbliga ad avviare le procedure<br />

di messa in sicurezza d’emergenza e la bonifica <strong>del</strong> sito. Gli interventi che si devono eseguire sono finalizzati a<br />

limitare le possibili contaminazioni di altre matrici, pur non recuperando, nella gran parte dei casi, la completa<br />

funzionalità <strong>del</strong> suolo.<br />

Dello stesso ambito di tutela fa parte la legislazione relativa al trattamento e al riutilizzo dei reflui zootecnici ai<br />

sensi <strong>del</strong>la L.R. 37/93, che limita sulla base <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong> recettore, ovvero <strong>del</strong> suolo, i limiti e le modalità di<br />

distribuzione dei concimi derivanti dall’attività zootecnica sui terreni agricoli.<br />

Le norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione <strong>del</strong>le miniere sono contenute nel<br />

Regio Decreto n. 1443 <strong>del</strong> 29 luglio 1927, aggiornato e coordinato al D.lgs. n. 213 <strong>del</strong> 4 agosto 1999.<br />

La L.R n. 14 <strong>del</strong> 8 agosto 1998, denominata “Nuove norme per la disciplina <strong>del</strong>la coltivazione di sostanze<br />

minerali di cava”, <strong>del</strong>ega alle Province le funzioni ed i compiti in materia di cave. La programmazione <strong>del</strong>l’attività<br />

estrattiva avviene attraverso la predisposizione di un Piano Provinciale Cave da parte <strong>del</strong>la Provincia competente.<br />

Esso individua i giacimenti sfruttabili, identifica gli ambiti territoriali estrattivi (ATE) e definisce i bacini territoriali<br />

di produzione. Inoltre il Piano identifica le cave esaurite da sottoporre a recupero ambientale, stabilendone la<br />

destinazione d’uso durante la fase di coltivazione <strong>del</strong>le aree adiacenti, la destinazione d’uso finale e i criteri per<br />

il ripristino. Il Piano Cave, approvato con Delibera regionale, ha validità di 5 anni per il settore merceologico<br />

<strong>del</strong>le sabbia e ghiaie e dei pietrischi e 20 anni per il settore <strong>del</strong>le pietre ornamentali.<br />

L’Ufficio Cave di ogni Provincia, oltre alla predisposizione ed aggiornamento dei Piani Provinciali Cave, si occupa<br />

<strong>del</strong>la gestione amministrativa <strong>del</strong>l’attività estrattiva, per mezzo di autorizzazioni e controlli, <strong>del</strong>l’aggiornamento<br />

<strong>del</strong> Catasto <strong>del</strong>le attività estrattive.<br />

Sulla base <strong>del</strong>la D.G.R. n. 7/7857 <strong>del</strong> 25 gennaio 2002, anche il <strong>Parco</strong> è coinvolto nella procedura<br />

autorizzativa; deve, infatti, produrre parere obbligatorio, congiuntamente ai Comuni, ai fini <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong><br />

provvedimento di autorizzazione alla coltivazione.

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