Ticino21 - Eventi.Parcoticino.It - Parco del Ticino
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FAUNA E BIODIVERSITÀ<br />
93<br />
I motivi culturali<br />
La maggior parte degli ambienti non ha più carattere di naturalità assoluta, ma è il frutto di azioni antropiche<br />
stratificatesi nel corso di millenni; questi ambienti possono manifestare livelli di biodiversità eccezionalmente<br />
alti che meritano tutela. In questi casi, tutelare specie e ambienti significa tutelare anche l’espressione culturale<br />
degli interventi che l’uomo ha condotto secondo una sequenza storica; può avere lo stesso significato <strong>del</strong>la<br />
conservazione di un documento, di una prova testimoniale con carattere locale o più esteso. La conservazione<br />
di specie ed ambienti è determinante per la conservazione <strong>del</strong> paesaggio e, conseguentemente, <strong>del</strong> ruolo<br />
culturale <strong>del</strong> paesaggio stesso.<br />
Cenni normativi<br />
La normativa che riguarda la fauna è estremamente ricca e diversificata in relazione ai diversi approcci e<br />
problematiche che scaturiscono dalla sua gestione e conservazione. Gli aspetti normativi, infatti, riguardano<br />
la caccia, gli aspetti veterinari, la salute pubblica, l’introduzione di specie esotiche, la conservazione di specie<br />
rare o in via di estinzione, ecc. Aspetti faunistici sono anche legati alla normativa riguardante le aree protette.<br />
Nell’impossibilità di svolgere una trattazione esauriente <strong>del</strong>la normativa riguardante la fauna, che peraltro<br />
esulerebbe dall’obiettivo di questo rapporto, in questo capitolo, si forniscono i principali riferimenti normativi<br />
prevalentemente riguardanti gli aspetti legati alla conservazione <strong>del</strong>la fauna, tema che riguarda direttamente il<br />
compito istituzionale svolto dal <strong>Parco</strong> <strong>del</strong> <strong>Ticino</strong>.<br />
Convenzioni internazionali<br />
Convenzione sulla Diversità Biologica <strong>del</strong> 5 giugno 1992. Tale convenzione è finalizzata alla tutela <strong>del</strong>la<br />
biodiversità, all’uso sostenibile <strong>del</strong>le sue componenti e alla giusta condivisione dei benefici che derivano<br />
dall’utilizzazione <strong>del</strong>le risorse genetiche. Ratificata in <strong>It</strong>alia con legge n. 124 <strong>del</strong> 14 febbraio 1994;<br />
Convenzione di Berna <strong>del</strong> 19 settembre 1979. Convenzione relativa alla conservazione <strong>del</strong>la vita selvatica e<br />
<strong>del</strong>l’ambiente naturale in Europa. Ratificata in <strong>It</strong>alia con legge n. 503 <strong>del</strong> 5 agosto 1981;<br />
Convenzione di Bonn <strong>del</strong> 23 Giugno 1979. Convenzione sulla conservazione <strong>del</strong>le specie migratorie<br />
appartenenti alla fauna selvatica. Ratificata in <strong>It</strong>alia con legge n. 42 <strong>del</strong> 25 gennaio 1983;<br />
Convenzione di Washington CITES <strong>del</strong> 3 Marzo 1973. Regola il commercio internazionale <strong>del</strong>le specie di<br />
fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Ratificata in <strong>It</strong>alia con legge n. 874 <strong>del</strong> 19 dicembre 1975;<br />
Convenzione di Ramsar <strong>del</strong> 2 Febbraio 1971. Riguarda la protezione <strong>del</strong>le zone umide di importanza<br />
internazionale. Ratificata in <strong>It</strong>alia con DPR 13 marzo 1976, n. 448.<br />
Direttive comunitarie<br />
La necessità di una politica comunitaria per la conservazione <strong>del</strong>la natura è stata riconosciuta dagli Stati membri<br />
<strong>del</strong>l’Unione Europea già alla fine degli anni settanta <strong>del</strong> secolo scorso. La mobilità degli uccelli migratori ed il<br />
carattere <strong>del</strong>le pressioni da loro subite hanno convinto le autorità nazionali <strong>del</strong>l’impossibilità di gestire la loro<br />
conservazione attraverso politiche puramente nazionali. Nasce così la Direttiva 79/409/CEE denominata<br />
“Direttiva Uccelli” avente l’obiettivo di conservare l’avifauna selvatica <strong>del</strong>la comunità europea. Questa<br />
norma richiede che le popolazioni di tutte le specie vengano mantenute a un livello adeguato dal punto di<br />
vista ecologico, scientifico e culturale pur tenendo conto <strong>del</strong>le esigenze economiche e ricreative e ha dato<br />
finora risultati più incisivi per quel che riguarda la gestione venatoria. Un altro aspetto chiave <strong>del</strong>la Direttiva è<br />
costituito dalla conservazione degli habitat <strong>del</strong>le specie ornitiche. In particolare, le specie contenute nell’Allegato<br />
I (Specie soggette a speciali misure di conservazione), considerate di importanza primaria, devono essere<br />
soggette ad una tutela rigorosa ed i siti più importanti per queste specie vanno tutelati designando Zone di<br />
Protezione Speciale (ZPS). Lo stesso strumento va applicato alla protezione <strong>del</strong>le specie migratrici non<br />
elencate nell’allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi <strong>del</strong>la<br />
Convenzione di RAMSAR.<br />
La Direttiva protegge tutte le specie di uccelli selvatici vietandone la cattura, l’uccisione, la distruzione dei<br />
nidi, la detenzione di uova e di esemplari vivi o morti ed il disturbo ingiustificato ed eccessivo. E’ tuttavia<br />
riconosciuta la legittimità <strong>del</strong>la caccia alle specie elencate nell’Allegato II (Specie di cui può essere autorizzata<br />
la caccia in tutta l’Unione o in alcuni stati). Rimane comunque il divieto di caccia a qualsiasi specie durante<br />
le fasi riproduttive e di migrazione di ritorno (primaverile), così come sono vietati i metodi di cattura elencati<br />
nell’Allegato IV (Mezzi di cattura vietati). Inoltre, per alcune specie elencate nell’Allegato III (Specie di cui