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Ticino21 - Eventi.Parcoticino.It - Parco del Ticino

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PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO<br />

201<br />

infrastrutturale <strong>del</strong> territorio, opere che hanno in sé caratteri di frammentazione <strong>del</strong> territorio e di impatto<br />

ambientale. Il fine è quello di evitare, laddove possibile, la realizzazione di opere che possano incidere<br />

negativamente sull’assetto ecosistemico <strong>del</strong> territorio, inteso in tutte le sue valenze: qualità di aria e acqua,<br />

ricchezza vegetazionale e faunistica, risorsa agricola, valore paesistico, fruizione turistica, qualità <strong>del</strong>la vita.<br />

Qualora non se ne possa evitare l’attuazione, tali opere devono essere realizzate adottando adeguate misure<br />

di mitigazione <strong>del</strong>l’opera e quindi, di compensazione e/o miglioramento ambientale, possibilmente <strong>del</strong>le<br />

aree adiacenti, ovvero in aree di pregio naturalistico, ovvero di zone degradate ricadenti nel territorio <strong>del</strong><br />

<strong>Parco</strong>.<br />

Regolamento <strong>del</strong>le Aree “R” e “D” ricomprese nel territorio di competenza <strong>del</strong> Consorzio <strong>Parco</strong><br />

Lombardo <strong>del</strong>la Valle <strong>del</strong> <strong>Ticino</strong><br />

Approvato con Deliberazione <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione n. 3 <strong>del</strong> 19.01.2005 e modificato con<br />

<strong>del</strong>iberazione di C.d.A. n. 40 <strong>del</strong> 26.04.2006<br />

Il Regolamento disciplina le integrazioni e gli aggiornamenti <strong>del</strong>le “Schede aree D - Aree di promozione<br />

economica e sociale” e <strong>del</strong>le “Schede aree R - Aree degradate da recuperare” individuate con D.G.R. n°<br />

5983/2001 e D.C.R. n° 919/2003.<br />

Sono ammesse modifiche <strong>del</strong> perimetro <strong>del</strong>le aree D e R in base alle rilevazioni cartografiche aggiornate<br />

relative all’effettiva situazione d’uso - fisica e morfologica - dei luoghi, <strong>del</strong>le risultanze catastali e dei confini,<br />

finalizzate a conseguire le previsioni <strong>del</strong>le schede.<br />

L’approvazione da parte <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione di progetti di recupero e/o di qualificazione<br />

ambientale <strong>del</strong>le aree “D” e “R” che presentino interventi significativi sotto l’aspetto paesistico-funzionale,<br />

costituiscono di fatto aggiornamento e integrazione <strong>del</strong>le relative schede.<br />

Piani di gestione di SIC e ZPS<br />

La Rete Natura 2000 si configura come una rete di aree protette che include al suo interno i siti più sensibili<br />

individuati sul territorio europeo per la conservazione <strong>del</strong>la natura, così distinti: Zone di Protezione Speciale<br />

(ZPS), secondo le indicazioni <strong>del</strong>la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” (cosiddetta in quanto ha come obiettivo<br />

principale quello di conservare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio<br />

<strong>del</strong>la comunità europea), e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), in base alla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;<br />

questi ultimi al termine <strong>del</strong>l’iter istitutivo saranno designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC).<br />

Obiettivo <strong>del</strong>la Rete Natura 2000 è garantire il mantenimento, ovvero il ripristino, in uno stato di conservazione<br />

soddisfacente, degli habitat naturali e degli habitat <strong>del</strong>le specie vegetali ed animali caratteristici <strong>del</strong>le diverse<br />

regioni biogeografiche, nonché degli equilibri ecologici di cui essi sono parte.<br />

<br />

Approfondimento<br />

LA RETE NATURA 2000<br />

La Direttiva 92/43/CEE, recepita in <strong>It</strong>alia con D.P.R. 357/97, successivamente modificato dal D.P.R. 120/2003,<br />

individua i criteri per la creazione di una rete ecologica, a scala europea, di Zone Speciali di Conservazione,<br />

denominata “Rete Natura 2000”. A tale scopo la direttiva individua un insieme di habitat e di specie animali<br />

e vegetali ritenuti prioritari per la conservazione (indicati negli allegati A, B, D).<br />

Un habitat è ritenuto di interesse prioritario per l’Unione Europea quando:<br />

rischia di scomparire nell’area di distribuzione naturale;<br />

ha un’area di distribuzione naturale ridotta, o per alterazione, o perché è intrinsecamente piccola;<br />

costituisce un esempio caratteristico di una o più <strong>del</strong>le regioni biogeografiche in cui è suddivisa l’Unione<br />

Europea.<br />

Le specie di interesse comunitario sono quelle specie che nell’Unione Europea:<br />

sono in pericolo o vulnerabili;<br />

sono rare, con popolazioni di piccole dimensioni, o rischiano di diventarlo;<br />

sono endemiche e richiedono particolare attenzione per la specificità <strong>del</strong> loro habitat.<br />

Le aree individuate sul territorio europeo tali da contribuire a mantenere o ripristinare un habitat o una specie<br />

di interesse comunitario, e su cui devono essere applicate le opportune misure di gestione e conservazione,<br />

sono appunto le Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

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