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Ticino21 - Eventi.Parcoticino.It - Parco del Ticino

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PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO<br />

197<br />

In questi anni il <strong>Parco</strong> ha approvato, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 18.3 <strong>del</strong> P.T.C., una serie di Regolamenti volti a disciplinare<br />

le attività antropiche aventi luogo nel suo territorio; di seguito si riportano i principali atti in vigore.<br />

Regolamento Abaco <strong>del</strong>le tipologie rurali <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> <strong>del</strong> <strong>Ticino</strong><br />

Approvato con Deliberazione <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione n. 129 <strong>del</strong> 29.10.2003<br />

Il regolamento individua i caratteri fondamentali <strong>del</strong>le architetture rurali all’interno <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>, al<br />

fine di definire alcune regole che indirizzino i possibili interventi progettuali. A tal fine si forniscono norme<br />

di carattere generale, un abaco degli elementi architettonici ricorrenti, regole di composizione e una tabella<br />

colori.<br />

Regolamento relativo alle modalità per l’individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali<br />

dimessi<br />

Approvato con Deliberazione <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione n. 106 <strong>del</strong> 26.10.2005<br />

Con il regolamento in oggetto vengono individuati i criteri, le modalità di recupero e le procedure da seguire<br />

per la presentazione <strong>del</strong>le istanze relative al riuso <strong>del</strong> patrimonio edilizio esistente mediante il recupero degli<br />

insediamenti rurali dimessi.<br />

Si definisce “insediamento rurale dimesso” il complesso di edifici con annesse relative corti e pertinenze,<br />

non più destinato totalmente allo svolgimento <strong>del</strong>l’attività stessa.<br />

Al fine di procedere al recupero degli edifici rurali dismessi, gli stessi devono essere individuati nell’ambito<br />

<strong>del</strong>lo strumento urbanistico comunale e deve essere loro assegnata una o più destinazioni tra quelle<br />

ammesse dal P.T.C. ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 <strong>del</strong>la D.C.R. 26 novembre 2003 n. VII/919 e artt. 8.C.7 e<br />

9.G.7 <strong>del</strong>la D.G.R. 2 agosto 2001 n. VII/5983.<br />

Gli insediamenti rurali dismessi così individuati, dovranno essere classificati secondo le seguenti categorie:<br />

Categoria A cui appartengono i complessi di edifici di valore ambientale<br />

Categoria S cui appartengono i complessi di edifici di interesse storico-architettonico<br />

Regolamento per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti nel<br />

territorio <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> <strong>del</strong> <strong>Ticino</strong><br />

Approvato con Deliberazione <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione n. 149 <strong>del</strong> 26.11.2003<br />

Il presente regolamento determina le zone per la localizzazione, le dimensioni, le tipologie, i materiali, i<br />

colori e gli interventi di mitigazione paesaggistica ai quali riferirsi nella progettazione dei nuovi impianti di<br />

distribuzione di carburanti.<br />

La localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è possibile nelle zone “C2” (agricole e forestali<br />

a prevalente interesse paesaggistico), “G1” (di pianura asciutta a preminente vocazione forestale) e “G2” (di<br />

pianura irrigua a preminente vocazione agricola) <strong>del</strong> P.T.C. vigente.<br />

Regolamento per la posa in opera di cartelli e/o di strutture pubblicitarie in zona G (ambito<br />

agricolo e forestale) <strong>del</strong> Consorzio <strong>Parco</strong> Lombardo <strong>del</strong>la Valle <strong>del</strong> <strong>Ticino</strong><br />

Approvato con Deliberazione <strong>del</strong> Consiglio di Amministrazione n. 104 <strong>del</strong> 02.09.2004<br />

Ai sensi <strong>del</strong>la D.G.R. n° 5983/2001, nelle zone T, A, B1, B2 e B3 e nell’area F è vietato svolgere attività<br />

pubblicitaria e nelle zone C <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> è vietato posizionare cartelli e/o strutture analoghe finalizzate<br />

all’esercizio di attività pubblicitaria; nelle zone IC ogni determinazione in materia di attività pubblicitaria è<br />

demandata al Comune ed alle altre Autorità competenti, mentre per quanto concerne la messa in opera di<br />

cartelli e/o strutture pubblicitarie lungo strade statali e provinciali in zona G è prevista la redazione di apposito<br />

regolamento. Il regolamento vigente fissa la distanza minima tra un cartello e/o struttura pubblicitaria e<br />

l’altro, prevede che l’immagine pubblicitaria sia rappresentata solo sul lato rivolto in senso contrario al senso<br />

di marcia mentre il lato opposto deve essere mascherato con siepi di arbusti di essenze autoctone; vieta la<br />

messa in opera di cartelli o impianti luminosi, di cartelli temporanei nonché la posa di cartelli e/o strutture<br />

pubblicitarie all’interno dei coni panoramici visuali.

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