Ticino21 - Eventi.Parcoticino.It - Parco del Ticino
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RIFIUTI<br />
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capacità impiantistica per il trattamento dei rifiuti organici. Risultati incoraggianti anche per Emilia Romagna e<br />
Toscana, mentre la situazione resta critica nel centro-sud, dove tuttavia si registra qualche progresso a macchia<br />
di leopardo, in particolare nelle Marche, in Umbria, in Abruzzo e in Campania.<br />
Le linee guida individuate a livello normativo si pongono come obiettivo primario la gestione integrata <strong>del</strong> ciclo<br />
dei rifiuti attraverso alcuni punti cardine:<br />
prevenzione <strong>del</strong>la produzione e pericolosità dei rifiuti, nonché riduzione <strong>del</strong>la quantità degli stessi alla<br />
fonte;<br />
riduzione <strong>del</strong>lo smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclaggio, altre forme di recupero di<br />
materia (per esempio il compostaggio domestico) ed il recupero energetico;<br />
definizione di precise responsabilità <strong>del</strong> produttore di rifiuti;<br />
miglioramento <strong>del</strong>le condizioni di smaltimento dei rifiuti in discarica;<br />
raggiungimento <strong>del</strong>l’autosufficienza locale nella gestione dei rifiuti, ottimizzando il principio di prossimità<br />
(predilezione di impianti di trattamento dei rifiuti vicini al luogo di produzione).<br />
Cenni normativi<br />
Prima <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong> D.lgs. 152/06 “Testo Unico in materia ambientale”, la gestione dei rifiuti<br />
era disciplinata in <strong>It</strong>alia dal D. lgs. n. 22 <strong>del</strong> 5 febbraio 1997 “Attuazione <strong>del</strong>le direttive 91/156/CEE<br />
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/36/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”,<br />
il cosiddetto Decreto Ronchi, che, abrogando la legislazione precedente, introduceva una serie di principi,<br />
finalità e disposizioni che innovavano completamente l’intero settore in sintonia con le direttive europee.<br />
Il Testo Unico ha recepito nella sostanza la filosofia <strong>del</strong>l’abrogato Decreto 22/97 e ne ha mantenuto gran<br />
parte dei contenuti.<br />
Il D.Lgs. 22/97 recepiva nella sua totalità il principio <strong>del</strong>la gerarchia dei rifiuti adottato a livello europeo<br />
per cui la prevenzione <strong>del</strong>la produzione dei rifiuti deve essere privilegiata rispetto alle forme di gestione. In<br />
particolare il Decreto si soffermava sulla descrizione di una ricca serie di strumenti di supporto per attuare<br />
la prevenzione: dallo sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale, alla promozione di strumenti<br />
economici, ad azioni di informazione e comunicazione, ad accordi di programma.<br />
Si sottolineava, inoltre, il dovere da parte di comuni ed enti di attenersi ad alcuni principi di base come<br />
l’efficacia nel perseguire gli obiettivi prefissati, l’efficienza nell’utilizzo <strong>del</strong>le risorse disponibili e l’economicità,<br />
per far gravare il meno possibile i costi sull’utente <strong>del</strong> servizio.<br />
Era previsto anche che ogni regione predisponesse un Piano regionale di gestione dei rifiuti per gli Ambiti<br />
territoriali ottimali (ATO).<br />
Gli Enti Locali e le Istituzioni competenti nella gestione dei rifiuti sono:<br />
la Regione, che ha compiti di programmazione, supervisione dei Piani Provinciali per la gestione<br />
dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e competenza autorizzativa sugli impianti di rifiuti di particolare rilievo<br />
(termovalorizzatori, discariche, impianti soggetti a valutazione d’impatto ambientale nazionale);<br />
le Province, che predispongono i Piani Provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani, hanno competenza<br />
autorizzativa sugli impianti previsti dai piani medesimi ed alcuni impianti di smaltimento di rifiuti speciali;<br />
svolgono inoltre compiti di controllo e vigilanza;<br />
i Comuni, che hanno la responsabilità <strong>del</strong> servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;<br />
le Agenzie Regionali di Protezione <strong>del</strong>l’Ambiente (ARPA) che svolgono un ruolo di vigilanza e controllo<br />
sugli impianti, in particolare per i campionamenti ed i controlli analitici; svolgono attività di istruttoria<br />
tecnica relativa ai procedimenti autorizzativi di competenza regionale e predispongono, in accordo con la<br />
Regione, linee guida tecniche sulle modalità di valutazione degli impianti di trattamento/smaltimento.<br />
In Lombardia la gestione rifiuti è normata dalla L. R. n. 23 <strong>del</strong> 23 marzo 2001 “Disciplina dei servizi di<br />
interesse economico generale - Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo<br />
<strong>del</strong> sottosuolo e di risorse idriche”. Questa legge contiene le disposizioni regionali per orientare le<br />
attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti. Oltre a proteggere<br />
la salute e l’ambiente, con queste disposizioni la Regione Lombardia ha inteso ridurre la quantità e<br />
pericolosità dei rifiuti e ottimizzare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio. Per raggiungere tali<br />
obiettivi le disposizioni chiariscono le funzioni di comuni, province e regione. Inoltre regolano le funzioni<br />
<strong>del</strong>l’Osservatorio regionale sui rifiuti ed indicano i criteri per la pianificazione regionale e provinciale in<br />
materia. Inoltre sono evidenziate le attività di bonifica e le azioni per lo sviluppo <strong>del</strong> recupero, attraverso<br />
il ripristino ambientale dei siti inquinati e l’individuazione degli obiettivi di riciclo e recupero.