Ticino21 - Eventi.Parcoticino.It - Parco del Ticino
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PAESAGGIO<br />
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scala locale, l’attività edilizia tende a concentrarsi lungo gli assi stradali maggiori e particolarmente nei tratti in<br />
prossimità dei centri esistenti.<br />
Il <strong>Parco</strong> svolge un ruolo attivo nella tutela <strong>del</strong> paesaggio che caratterizza il proprio territorio attraverso i principali<br />
strumenti che ha a sua disposizione - il P.T.C. e i suoi strumenti attuativi – per fissare indirizzi e norme<br />
sulla compatibilità paesaggistico-ambientale degli interventi. L’obiettivo è quello di conservare e valorizzare le<br />
emergenze naturalistiche oggetto di tutela e nel contempo migliorare la qualità complessiva <strong>del</strong> territorio su cui<br />
queste insistono, qualità complessiva che determina non solo le condizioni di vivibilità <strong>del</strong>le popolazioni locali,<br />
ma anche le possibilità di attivare processi di autentica valorizzazione territoriale e quindi di sviluppo durevole<br />
e sostenibile (Gambino).<br />
In termini di competenze burocratico-amministrative, la L.R. 12/2005 “Legge sul governo <strong>del</strong> territorio”<br />
assegna ai Parchi regionali il rilascio <strong>del</strong>le autorizzazioni paesaggistiche nel proprio territorio di competenza, ad<br />
esclusione <strong>del</strong>le Zone di Iniziativa Comunale Orientata.<br />
A fronte di questa nuova attribuzione, (prima <strong>del</strong>la L.R. 12/2005 il <strong>Parco</strong> si limitava ad esprimere un parere di<br />
conformità <strong>del</strong>le opere in relazione ai contenuti <strong>del</strong> P.T.C., ora ha a suo carico l’intera procedura di autorizzazione<br />
paesaggistica), se da un lato ciò ha costituito un aggravio per l’Ente, dall’altro permette al <strong>Parco</strong> di esercitare<br />
con maggior efficacia la propria azione di tutela e controllo sul territorio.<br />
Cenni normativi<br />
Riferimenti comunitari<br />
Il principale riferimento normativo in materia di paesaggio a livello comunitario è la Convenzione Europea<br />
<strong>del</strong> Paesaggio, documento adottato dal Comitato dei Ministri <strong>del</strong>la Cultura e <strong>del</strong>l’Ambiente <strong>del</strong> Consiglio<br />
d’Europa il 19 luglio 2000.<br />
La Convenzione, firmata da ventisette Stati <strong>del</strong>la Comunità Europea e ratificata da dieci Stati, si applica all’intero<br />
territorio degli Stati firmatari con l’obiettivo di promuovere presso le autorità pubbliche l’adozione di politiche<br />
di salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea nelle<br />
politiche di settore.<br />
L’innovazione principale <strong>del</strong>la Convenzione è stata quella di considerare il paesaggio come un “bene” <strong>del</strong>la<br />
collettività, indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli; da questo deriva che l’intero territorio<br />
europeo ha e deve avere una rilevanza paesaggistica da salvaguardare, gestire e progettare (Priore, 2005)<br />
con una particolare attenzione per gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, senza distinzione tra paesaggi<br />
“eccezionali” e paesaggi <strong>del</strong>la vita quotidiana o degradati.<br />
Riferimenti nazionali<br />
Per Bene Paesaggistico si intende un area che è parte integrante <strong>del</strong> patrimonio culturale <strong>del</strong>la nazione, da<br />
tutelare in quanto costituente l’espressione dei valori storici, naturali, morfologici ed estetici <strong>del</strong> territorio, ai<br />
sensi <strong>del</strong>l’articolo n° 9 <strong>del</strong>la Costituzione italiana laddove si dice “La Repubblica promuove lo sviluppo <strong>del</strong>la<br />
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico <strong>del</strong>la Nazione”.<br />
La prima legge a tutela <strong>del</strong> paesaggio italiano è stata la Legge n. 1497 <strong>del</strong> 29 giugno 1939, “Protezione<br />
<strong>del</strong>le bellezze naturali” a cui è seguita la Legge n. 431 <strong>del</strong> 8 agosto 1985, nota come Legge Galasso che<br />
ha superato la concezione puramente estetica <strong>del</strong> paesaggio e identificato i beni protetti per categorie, non<br />
perché aventi dei particolari pregi, ma perché rispondenti ai requisiti individuati per la tutela <strong>del</strong> paesaggio e<br />
riportati all’art. 82 <strong>del</strong> D.P.R. 616/1977.<br />
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Approfondimento<br />
BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESAGGISTICO<br />
Art. 1 Legge 8 agosto 1985, n. 431 nota come Legge Galasso<br />
Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi <strong>del</strong>la L. 29 giugno 1939, n. 1497:<br />
a) i territori costieri compresi in una fascia <strong>del</strong>la profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i<br />
terreni elevati sul mare;<br />
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia,anche<br />
per i territori elevati sui laghi;<br />
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico <strong>del</strong>le disposizioni di legge sulle<br />
acque ed impianti elettrici e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;<br />
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena