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Ticino21 - Eventi.Parcoticino.It - Parco del Ticino

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ARIA<br />

141<br />

è la standardizzazione <strong>del</strong> periodo e <strong>del</strong> tempo di campionamento che è stata introdotta per permettere un<br />

confronto omogeneo tra i dati rilevati su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il decreto stabilisce che i siti di<br />

campionamento vengano suddivisi in quattro zone: una a basso traffico (parchi, isole pedonali, ecc.), dove<br />

viene studiata la concentrazione di fondo degli inquinanti, una ad alta densità di abitanti, una ad alto traffico<br />

veicolare, dove vengono misurate le concentrazioni di monossido di carbonio e di benzene e, infine, una zona<br />

rurale.<br />

La differenza fra i concetti di obiettivo di qualità e di valore limite è dovuta alla diversa natura degli inquinanti:<br />

a differenza degli inquinanti “tradizionali” (CO, NOx, SO2) per i quali è possibile fissare un livello massimo di<br />

accettabilità al di sotto <strong>del</strong> quale è garantita la salute pubblica, per gli inquinanti sicuramente cancerogeni (ad<br />

esempio il benzene) è impossibile fissare una concentrazione per la quale la popolazione esposta non sia<br />

soggetta a rischio. L’obiettivo di qualità può essere, quindi, inteso come una raccomandazione da seguire al<br />

fine di raggiungere, nel lungo periodo, l’eliminazione <strong>del</strong>la sostanza inquinante.<br />

Un’ulteriore norma vigente è rappresentata dal Decreto <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente <strong>del</strong> 16 maggio 1996<br />

“Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono” che recepisce le indicazioni <strong>del</strong>la Direttiva<br />

<strong>del</strong> Consiglio Europeo 92/72/CEE <strong>del</strong> 21 settembre 1992 e istituisce un sistema nazionale di sorveglianza<br />

per l’inquinamento da ozono (O3), fissando i valori guida relativi anche alla protezione <strong>del</strong>la vegetazione. Per<br />

questo inquinante restano vigenti i valori massimi ed i livelli di attenzione e di allarme stabiliti rispettivamente<br />

dai decreti <strong>del</strong>l’83 e <strong>del</strong> ’94 già citati.<br />

In generale il contesto normativo si è notevolmente evoluto con l’introduzione di limiti e standard di qualità<br />

<strong>del</strong>l’aria sempre più restrittivi e con la definizione di un nuovo approccio, di tipo sistemico ed integrato, per il<br />

controllo, la gestione e il miglioramento <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l’aria. In particolare il D.lgs. 351/1999 “Attuazione <strong>del</strong>la<br />

direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l’aria ambiente” e il D.M. 60/2002,<br />

(emanato in recepimento <strong>del</strong>la Direttiva 1999/30/CE) ampliano il concetto di tutela dall’inquinamento<br />

atmosferico, applicandolo non solo alla salute umana, ma anche all’ambiente nel suo complesso. Vengono,<br />

infatti, definiti, oltre ai limiti per la protezione <strong>del</strong>la salute umana, limiti per la protezione <strong>del</strong>la vegetazione<br />

e degli ecosistemi e vengono introdotti nuovi valori limite degli inquinanti che, a partire dal 2005 hanno<br />

cominciato ad entrare in vigore per essere tutti recepiti entro il 2010.<br />

L’emanazione <strong>del</strong> D.lgs. 351/1999 ha introdotto <strong>del</strong>le novità nell’elenco degli inquinanti atmosferici da<br />

considerare per la valutazione e gestione <strong>del</strong>la qualità <strong>del</strong>l’aria ambiente, suddividendoli in due categorie: nel<br />

primo sono incluse le sostanze che devono essere esaminati allo stadio iniziale, ivi compresi gli inquinanti<br />

disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità <strong>del</strong>l’aria (biossido di zolfo, biossido di azoto/<br />

ossidi di azoto, materiale particolato fine, incluso il PM10, particelle sospese totali, piombo ed ozono), nel<br />

secondo rientrano altri inquinanti (benzene, monossido di carbonio, idrocarburi policiclici aromatici, cadmio,<br />

arsenico, nichel, mercurio). Il decreto prevede che per queste sostanze siano fissati valori limite e soglie<br />

d’allarme, la cui introduzione comporterà l’abrogazione dei limiti contenuti nella normativa precedente. Inoltre<br />

il decreto stabilisce la necessità di una valutazione <strong>del</strong>l’aria ambiente (piano d’azione regionale), le misure da<br />

applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti <strong>del</strong> valore limite e quelle da adottare in caso di superamento<br />

dei valori d’allarme.<br />

L’emanazione <strong>del</strong> DM n. 60 <strong>del</strong> 2 aprile 2002, con il recepimento <strong>del</strong>le direttive comunitarie 1999/30/CE e<br />

2000/69/CE ha comportato l’introduzione dei nuovi valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto,<br />

gli ossidi di azoto, le particelle, il piombo, il benzene ed il monossido di carbonio e l’introduzione <strong>del</strong>le date<br />

entro cui tali valori devono essere raggiunti. Innovativa è inoltre l’introduzione di un margine di tolleranza,<br />

che si riduce progressivamente, e che fissa nel transitorio il percorso per un graduale raggiungimento <strong>del</strong><br />

valore limite. Le disposizioni relative al biossido di zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese, al PM10,<br />

al piombo, al monossido di carbonio e al benzene contenute nelle normative citate sono state abrogate con<br />

l’entrata in vigore <strong>del</strong> D.M. n. 60/2002, ma, in fase transitoria, restano in vigore i limiti contenuti nel DPCM<br />

28/3/83, modificati dall’art. 20 <strong>del</strong> DPR 24/5/88.<br />

Per ciò che concerne l’ozono si fa riferimento D.lgs. n. 183 <strong>del</strong> 21/05/04 che, per tale inquinante,<br />

stabilisce:<br />

valori bersaglio, ovvero le concentrazioni fissate al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute<br />

umana e sull’ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di<br />

tempo;<br />

obiettivi a lungo termine, ossia la concentrazione di ozono nell’aria al di sotto <strong>del</strong>la quale si ritengono<br />

improbabili effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull’ambiente. Tale obiettivo è conseguito nel lungo<br />

periodo, al fine di fornire un’efficace protezione <strong>del</strong>la salute umana e <strong>del</strong>l’ambiente;

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