Ticino21 - Eventi.Parcoticino.It - Parco del Ticino
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RUMORE<br />
262<br />
maggiormente uniformi le diverse azioni da svolgere.<br />
Questo documento, in particolare, prevede che le autorità competenti degli stati membri producano mappe<br />
strategiche <strong>del</strong> rumore al fine di pianificare le azioni da attuare per ridurre il rumore e per informare la popolazione<br />
sugli effetti derivanti dall’esposizione al rumore; favoriscano l’emanazione <strong>del</strong>la direttiva sulle “apparecchiature”<br />
usate all’aperto, con il fine di semplificare la legislazione sul rumore emesso in tali circostanze e tengano<br />
aggiornata la legislazione esistente nella UE al fine di dare supporto agli investimenti economici nella ricerca<br />
in materia di fonti di emissione di rumore (ad esempio il traffico stradale, gli aeromobili, le ferrovie, ecc.). Il<br />
Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato, inoltre, la Direttiva 2002/49/CE <strong>del</strong> 25 giugno 2002, relativa<br />
alla determinazione e alla gestione <strong>del</strong> rumore ambientale.<br />
Normativa nazionale<br />
I principali riferimenti legislativi, predisposti con lo scopo di ridurre l’inquinamento acustico, sono rappresentati<br />
dalle seguenti normative:<br />
Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 <strong>del</strong> 26/10/1995, che stabilisce i principi<br />
fondamentali in materia di tutela <strong>del</strong>l’ambiente esterno e <strong>del</strong>l’ambiente abitativo dal rumore, ai sensi e per<br />
gli effetti <strong>del</strong>l’articolo 117 <strong>del</strong>la Costituzione. La legge individua le competenze <strong>del</strong>lo Stato, <strong>del</strong>le regioni, <strong>del</strong>le<br />
province, le funzioni e i compiti dei comuni. Allo Stato competono principalmente le funzioni di indirizzo,<br />
coordinamento o regolamentazione <strong>del</strong>la normativa tecnica e l’emanazione di atti legislativi su argomenti<br />
specifici. Le Regioni promulgano apposite leggi che definiscono, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione<br />
in zone <strong>del</strong> territorio comunale (zonizzazione acustica). Alle Regioni spetta inoltre la definizione di criteri da<br />
seguire per la redazione <strong>del</strong>la documentazione di impatto acustico, <strong>del</strong>le modalità di controllo da parte dei<br />
Comuni e l’organizzazione <strong>del</strong>la rete dei controlli. La Legge Quadro riserva ai Comuni un ruolo centrale con<br />
competenze di carattere programmatico e decisionale. La normativa vigente impone alle amministrazioni<br />
comunali di provvedere alla caratterizzazione acustica <strong>del</strong> proprio territorio in vista <strong>del</strong>l’adozione di piani di<br />
risanamento in ambito urbano. Le azioni di pianificazione e di bonifica richiedono lo studio dei fenomeni<br />
di inquinamento, considerando le relazioni di causa-effetto tra le sorgenti di emissione e i livelli di<br />
inquinamento registrati. L’attuazione di tali azioni viene sviluppata integrando i piani di zonizzazione acustica<br />
con gli strumenti urbanistici esistenti, caratterizzando gli scenari di inquinamento acustico con opportuni<br />
mo<strong>del</strong>li previsionali. In particolare gli interventi di pianificazione devono tenere in conto il ruolo primario<br />
assunto dal traffico autoveicolare, sorgente principale <strong>del</strong>l’inquinamento sia acustico, sia atmosferico. Oltre<br />
alla classificazione acustica <strong>del</strong> territorio, spettano ai Comuni la verifica <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong>la normativa per la<br />
tutela dall’inquinamento acustico all’atto <strong>del</strong> rilascio <strong>del</strong>le concessioni edilizie, la regolamentazione <strong>del</strong>lo<br />
svolgimento di attività temporanee e manifestazioni e l’adeguamento dei regolamenti locali con norme per<br />
il contenimento <strong>del</strong>l’inquinamento acustico. Inoltre, i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti<br />
sono tenuti a predisporre una relazione biennale sullo stato acustico <strong>del</strong> territorio comunale.<br />
DPCM <strong>del</strong> 14/11/1997 – “Determinazione dei valori limite <strong>del</strong>le sorgenti sonore”. I diversi valori<br />
limite sono riportati nelle tabelle A, B e C. Per comprendere meglio i valori riportati, si definiscono i seguenti<br />
termini:<br />
Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora,<br />
misurato in prossimità <strong>del</strong>la sorgente stessa;<br />
Valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme<br />
di tutte le sorgenti;<br />
Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie<br />
e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.<br />
Tabella 12.2: Valori limite di emissione - Leq in dB(A)<br />
Classi di destinazione d'uso <strong>del</strong> territorio<br />
I aree particolarmente protette<br />
II aree prevalentemente residenziali<br />
III aree di tipo misto<br />
IV aree di intensa attività umana<br />
V aree prevalentemente industriali<br />
VI aree esclusivamente industriali<br />
Tempi di riferimento<br />
Diurno<br />
(06.00 - 22.00)<br />
45<br />
50<br />
55<br />
60<br />
65<br />
65<br />
Notturno<br />
(22.00 - 06.00)<br />
35<br />
40<br />
45<br />
50<br />
55<br />
65