Ticino21 - Eventi.Parcoticino.It - Parco del Ticino
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PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO<br />
207<br />
Piani Provinciali Faunistico-venatori<br />
Il piano faunistico-venatorio è lo strumento per la pianificazione generale <strong>del</strong> territorio agro-silvo-pastorale,<br />
finalizzata a disciplinare e regolamentare l’attività venatoria ed è redatto ai sensi <strong>del</strong>la L. 157/92 “Norme<br />
per la protezione <strong>del</strong>la fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e <strong>del</strong>la L.R. 26/93 “Norme<br />
per la protezione <strong>del</strong>la fauna selvatica e per la tutela <strong>del</strong>l’equilibrio ambientale e disciplina <strong>del</strong>l’attività<br />
venatoria”<br />
Per quanto riguarda in modo specifico la pianificazione a livello provinciale, l’art. 14 <strong>del</strong>la L.R. 26/93 definisce<br />
in modo dettagliato i contenuti previsti per i Piani Faunistico-Venatori, che definiscono in particolare: Oasi di<br />
protezione e zone di protezione <strong>del</strong>l’avifauna; Zone di ripopolamento e cattura; Aziende faunistico-venatorie<br />
e Aziende agrituristico-venatorie; Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; Zone e<br />
periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani; Ambiti Territoriali e Comprensori Alpini di Caccia.<br />
Rapporti con il PTC <strong>del</strong> <strong>Parco</strong><br />
Il <strong>Parco</strong> individua, in collaborazione con le Province ed in ottemperanza alle previsioni dei Piani Faunistici Venatori<br />
adottati dalle stesse, modalità di gestione e tutela <strong>del</strong> patrimonio faunistico considerando lo stesso anche in<br />
riferimento al corretto svolgimento di attività sperimentali didattiche, produttive, sportive e <strong>del</strong> tempo libero.<br />
Ai sensi <strong>del</strong> PTC, la caccia è consentita secondo la normativa vigente nel territorio <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> Regionale; nell’area<br />
a <strong>Parco</strong> Naturale l’attività venatoria è vietata e la gestione faunistica è regolamentata ai sensi <strong>del</strong>l’art. 17 comma<br />
4 <strong>del</strong>la L.R. 86/83.<br />
Piani <strong>It</strong>tici Provinciali<br />
La Legge Regionale n. 12 <strong>del</strong> 30 luglio 2001, prevede, all’articolo 8, che le Province predispongano il “Piano<br />
<strong>It</strong>tico Provinciale“ e che lo stesso contenga in particolare, secondo le indicazioni e i dati <strong>del</strong>la carta <strong>del</strong>le<br />
Vocazioni <strong>It</strong>tiche, l’indicazione <strong>del</strong>le acque interessate da diritti esclusivi di pesca, da diritti demaniali esclusivi di<br />
pesca, da usi civici, ovvero da altri vincoli di riserve di pesca di qualsiasi natura; le zone destinate alla protezione,<br />
al ripopolamento ed alla tutela ittica, i tratti di acque nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di<br />
pesca; le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d’acqua che permettono il miglioramento, incremento<br />
o difesa <strong>del</strong>la fauna ittica, nonché di un coordinato svolgimento <strong>del</strong>la pesca professionale e <strong>del</strong> controllo <strong>del</strong><br />
prelievo; l’organizzazione <strong>del</strong>la vigilanza e la previsione su base triennale dei mezzi necessari per la gestione.<br />
Rapporti con il PTC <strong>del</strong> <strong>Parco</strong><br />
Ai sensi <strong>del</strong> PTC <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> l’esercizio <strong>del</strong>la pesca è vietato nelle acque ricomprese nelle zone A e B.<br />
La gestione e tutela <strong>del</strong>la fauna ittica è conseguito attraverso la redazione di un “Piano di settore per la<br />
tutela <strong>del</strong>la fauna ittica” in accordo con le Province. Tale Piano è redatto ai sensi e con i contenuti prescritti<br />
dalla normativa regionale vigente ed è strutturato in forma unitaria rispetto alla suddivisione amministrativa<br />
<strong>del</strong> territorio <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>. Fino all’approvazione dei piani di settore vigono i rispettivi piani provinciali per la<br />
destinazione e l’uso <strong>del</strong>le acque pubbliche di competenza.<br />
Piano per l’assetto idrogeologico <strong>del</strong> bacino idrografico <strong>del</strong> fiume Po<br />
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico <strong>del</strong> bacino idrografico <strong>del</strong> fiume Po (PAI), adottato, ai sensi <strong>del</strong>la L.<br />
18 maggio 1989 n° 183, con Deliberazione <strong>del</strong> Comitato Istituzionale <strong>del</strong>l’autorità di bacino <strong>del</strong> fiume Po n. 18<br />
<strong>del</strong> 26 aprile 2001 e approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, persegue l’obiettivo di garantire al territorio <strong>del</strong><br />
bacino <strong>del</strong> fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico<br />
attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e <strong>del</strong> sistema <strong>del</strong>le<br />
acque, la programmazione degli usi <strong>del</strong> suolo ai fini <strong>del</strong>la difesa, <strong>del</strong>la stabilizzazione e <strong>del</strong> consolidamento dei<br />
terreni, il recupero <strong>del</strong>le aree fluviali ad utilizzi ricreativi.<br />
Classificazione <strong>del</strong>le fasce fluviali<br />
Il PAI individua all’interno <strong>del</strong> bacino idrografico di riferimento le seguenti fasce fluviali:<br />
Fascia di deflusso <strong>del</strong>la piena (Fascia A) costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente <strong>del</strong> deflusso<br />
<strong>del</strong>la corrente per la piena di riferimento;<br />
Fascia di esondazione (Fascia B) costituita dalla porzione interessata da inondazione al verificarsi <strong>del</strong>la piena<br />
di riferimento;<br />
Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) costituita dalla porzione di territorio esterna alla<br />
precedente che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di<br />
riferimento.