sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
La peculiarità del documento informatico non sta solo nelle caratteristiche del supporto<br />
materiale, ma nella natura dei segni che il supporto materiale reca su <strong>di</strong> sé.<br />
Documento informatico può essere definito quin<strong>di</strong> non solo un testo, ma anche un<br />
suono, o più suoni, una o più immagini o tutti questi elementi insieme (per alcuni documento<br />
informatico multime<strong>di</strong>ale), come pure una serie <strong>di</strong> dati intelligibili soltanto attraverso l’elaboratore.<br />
2.1) Introduzione alla <strong>di</strong>sciplina del documento informatico<br />
Il sistema tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> imputazione delle <strong>di</strong>chiarazioni documentate è costituito dalla<br />
sottoscrizione, cioè dalla apposizione <strong>di</strong> proprio pugno (autografa) sul documento ed in<br />
calce alla <strong>di</strong>chiarazione documentata, del nome anagrafico completo del suo autore.<br />
La scienza, come abbiamo visto, ha portato a smaterializzare la scrittura e a togliere<br />
sostanza al segno grafico, così che vi sono molti altri mo<strong>di</strong> per cogliere l’espressione del<br />
pensiero e per conservarla.<br />
La volontà, infatti, trova il veicolo, per esprimersi, nella forma, che può essere verbale,<br />
scritta, <strong>di</strong>gitale, elettronica. In quanto “fatto espressivo”, la forma è libera; però è oggetto <strong>di</strong><br />
limitazioni quando un determinato tipo <strong>di</strong> forma è richiesto dalla legge, o per volontà delle<br />
parti, a pena <strong>di</strong> nullità dell’atto.<br />
Il co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale ha cura <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare la vali<strong>di</strong>tà ed efficacia del<br />
documento informatico, facendo sempre riferimento alla <strong>di</strong>sciplina della tra<strong>di</strong>zionale forma<br />
scritta, per equipararne o meno gli effetti in <strong>di</strong>pendenza del tipo <strong>di</strong> firma elettronica ad esso<br />
apposta (questa impostazione è stata già criticata, ritenendosi da alcuni autori che la materia<br />
richiedesse un inquadramento a parte, in sé e per sé considerato).<br />
2.2) Le firme elettroniche<br />
Esaminiamo, quin<strong>di</strong>, preliminarmente, quali tipi <strong>di</strong> firma elettronica possono essere<br />
apposti al documento informatico.<br />
L’art. 1 del Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale, così definisce al punto q) la firma<br />
elettronica: “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione<br />
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo <strong>di</strong> identificazione informatica”.<br />
Spetta all’interprete <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare quali siano nella realtà le firme elettroniche c.d.<br />
semplici o deboli. Ad esempio potrebbero essere ritenute tali, come vedremo, l’uso <strong>di</strong> una<br />
parola chiave, o <strong>di</strong> un nome utente per la formazione <strong>di</strong> un documento.<br />
Il medesimo articolo 1, alla lettera r) stabilisce che la firma elettronica qualificata è “la<br />
firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca<br />
al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata<br />
ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire <strong>di</strong> rilevare se i dati stessi siano stati successivamente<br />
mo<strong>di</strong>ficati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzato me<strong>di</strong>ante un <strong>di</strong>spositivo sicuro per<br />
la creazione della firma”.<br />
L’unico tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata attualmente espressamente <strong>di</strong>sciplinato<br />
dall’or<strong>di</strong>namento è la firma <strong>di</strong>gitale.<br />
La lettera s) dell’art. 1 definisce la firma <strong>di</strong>gitale come “un particolare tipo <strong>di</strong> firma elettronica<br />
qualificata basata su un sistema <strong>di</strong> chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,<br />
che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,<br />
rispettivamente, <strong>di</strong> rendere manifesta e <strong>di</strong> verificare la provenienza e l’integrità <strong>di</strong> un documento<br />
informatico o <strong>di</strong> un insieme <strong>di</strong> documenti informatici”.<br />
L’art. 24, poi, in<strong>di</strong>ca i requisiti della firma <strong>di</strong>gitale, precisando: “la firma <strong>di</strong>gitale deve<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007