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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

La peculiarità del documento informatico non sta solo nelle caratteristiche del supporto<br />

materiale, ma nella natura dei segni che il supporto materiale reca su <strong>di</strong> sé.<br />

Documento informatico può essere definito quin<strong>di</strong> non solo un testo, ma anche un<br />

suono, o più suoni, una o più immagini o tutti questi elementi insieme (per alcuni documento<br />

informatico multime<strong>di</strong>ale), come pure una serie <strong>di</strong> dati intelligibili soltanto attraverso l’elaboratore.<br />

2.1) Introduzione alla <strong>di</strong>sciplina del documento informatico<br />

Il sistema tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> imputazione delle <strong>di</strong>chiarazioni documentate è costituito dalla<br />

sottoscrizione, cioè dalla apposizione <strong>di</strong> proprio pugno (autografa) sul documento ed in<br />

calce alla <strong>di</strong>chiarazione documentata, del nome anagrafico completo del suo autore.<br />

La scienza, come abbiamo visto, ha portato a smaterializzare la scrittura e a togliere<br />

sostanza al segno grafico, così che vi sono molti altri mo<strong>di</strong> per cogliere l’espressione del<br />

pensiero e per conservarla.<br />

La volontà, infatti, trova il veicolo, per esprimersi, nella forma, che può essere verbale,<br />

scritta, <strong>di</strong>gitale, elettronica. In quanto “fatto espressivo”, la forma è libera; però è oggetto <strong>di</strong><br />

limitazioni quando un determinato tipo <strong>di</strong> forma è richiesto dalla legge, o per volontà delle<br />

parti, a pena <strong>di</strong> nullità dell’atto.<br />

Il co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale ha cura <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare la vali<strong>di</strong>tà ed efficacia del<br />

documento informatico, facendo sempre riferimento alla <strong>di</strong>sciplina della tra<strong>di</strong>zionale forma<br />

scritta, per equipararne o meno gli effetti in <strong>di</strong>pendenza del tipo <strong>di</strong> firma elettronica ad esso<br />

apposta (questa impostazione è stata già criticata, ritenendosi da alcuni autori che la materia<br />

richiedesse un inquadramento a parte, in sé e per sé considerato).<br />

2.2) Le firme elettroniche<br />

Esaminiamo, quin<strong>di</strong>, preliminarmente, quali tipi <strong>di</strong> firma elettronica possono essere<br />

apposti al documento informatico.<br />

L’art. 1 del Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale, così definisce al punto q) la firma<br />

elettronica: “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione<br />

logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo <strong>di</strong> identificazione informatica”.<br />

Spetta all’interprete <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare quali siano nella realtà le firme elettroniche c.d.<br />

semplici o deboli. Ad esempio potrebbero essere ritenute tali, come vedremo, l’uso <strong>di</strong> una<br />

parola chiave, o <strong>di</strong> un nome utente per la formazione <strong>di</strong> un documento.<br />

Il medesimo articolo 1, alla lettera r) stabilisce che la firma elettronica qualificata è “la<br />

firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca<br />

al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata<br />

ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire <strong>di</strong> rilevare se i dati stessi siano stati successivamente<br />

mo<strong>di</strong>ficati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzato me<strong>di</strong>ante un <strong>di</strong>spositivo sicuro per<br />

la creazione della firma”.<br />

L’unico tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata attualmente espressamente <strong>di</strong>sciplinato<br />

dall’or<strong>di</strong>namento è la firma <strong>di</strong>gitale.<br />

La lettera s) dell’art. 1 definisce la firma <strong>di</strong>gitale come “un particolare tipo <strong>di</strong> firma elettronica<br />

qualificata basata su un sistema <strong>di</strong> chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,<br />

che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,<br />

rispettivamente, <strong>di</strong> rendere manifesta e <strong>di</strong> verificare la provenienza e l’integrità <strong>di</strong> un documento<br />

informatico o <strong>di</strong> un insieme <strong>di</strong> documenti informatici”.<br />

L’art. 24, poi, in<strong>di</strong>ca i requisiti della firma <strong>di</strong>gitale, precisando: “la firma <strong>di</strong>gitale deve<br />

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22/06/2007, 11:18<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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