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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

art. 700 c.p.c.), al fine <strong>di</strong> potersi avvalere <strong>di</strong> tale innovativo strumento processuale e,<br />

pertanto, l’ovvia esclusione, quanto meno sostanziale se non proprio formale, <strong>di</strong> tale<br />

peculiare proce<strong>di</strong>mento da quelli cautelari.<br />

Ancora, in caso <strong>di</strong> mancata conciliazione e su istanza <strong>di</strong> parte, la relazione é utilizzabile<br />

nel successivo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito, non esaurendo dunque tale accertamento la propria<br />

funzione in ambito <strong>sommario</strong> e preventivo rispetto al giu<strong>di</strong>zio a cognizione piena.<br />

2.c) Finalità della norma<br />

Il legislatore ha opportunamente co<strong>di</strong>ficato l’esigenza della parte non tanto <strong>di</strong> precostituirsi<br />

una prova prima del processo, quanto piuttosto <strong>di</strong> veder tutelato in maniera rapida ed<br />

effettiva il <strong>di</strong>ritto sostanziale leso.<br />

In altri termini, viene consentito l’accertamento del “quantum” (sia contrattuale che<br />

extracontrattuale), prescindendosi dall’”an”.<br />

VACCARELLA, che ha dato il nome alla Commissione che ha proposto anche<br />

l’introduzione <strong>di</strong> un tale strumento processuale, ha ritenuto che il fine <strong>di</strong> una tale<br />

innovazione fosse una “conciliazione giu<strong>di</strong>ziale favorita”: infatti, se il compito svolto dal c.t.u.<br />

“preventivo”, vale a <strong>di</strong>re “tentare ove possibile, la conciliazione della lite”, ha esito positivo, il<br />

Giu<strong>di</strong>ce conferisce ufficiosità all’accordo raggiunto, consacrandolo nel relativo verbale <strong>di</strong><br />

conciliazione. Il “favor” con il quale il legislatore guarda questo momento conciliativo è<br />

chiaramente testimoniato dal fatto che al verbale <strong>di</strong> conciliazione è attribuita la natura <strong>di</strong><br />

titolo esecutivo, idoneo, perciò, ad iniziare persino l’esecuzione in forma specifica <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 2932 c.c. o la possibile iscrizione <strong>di</strong> ipoteca giu<strong>di</strong>ziale, il tutto con il beneficio<br />

dell’esenzione dall’imposta <strong>di</strong> registro.<br />

Nella relazione troverete anche lo stralcio della Presentazione dei lavori della suddetta<br />

Commissione per la riforma del processo civile, riguardante, al punto 52, il tema in esame.<br />

La formulazione dell’art. 696-bis c.p.c. lascia trasparire l’intenzione del legislatore <strong>di</strong><br />

attribuire all’istituto una duplice funzione, destinata a realizzarsi alternativamente: da un<br />

lato, e principalmente, la funzione <strong>di</strong> base <strong>di</strong> una possibile conciliazione; dall’altro, in caso<br />

<strong>di</strong> mancata conciliazione, e dunque in via subor<strong>di</strong>nata, la funzione <strong>di</strong> supporto istruttorio<br />

del successivo giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito.<br />

La prima delle due funzioni trova la sua ragion d’essere nel fatto che il contrasto tra le<br />

parti, sovente destinato a sfociare nella lite giu<strong>di</strong>ziaria, trae fondamento, nella maggioranza<br />

dei casi, dall’ignoranza dei dati <strong>di</strong> fatto necessari alla composizione della contesa. L’istituto<br />

in questione si ispira ad una <strong>di</strong>sposizione contemplata dall’or<strong>di</strong>namento processuale<br />

tedesco, quella appunto della c.d. “consulenza conciliativa”, la quale mira ad evitare l’instaurazione<br />

del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> cognizione or<strong>di</strong>naria attraverso lo svolgimento <strong>di</strong> un ben più rapido<br />

proce<strong>di</strong>mento, con ovvio intento deflattivo del contenzioso civile.<br />

Sebbene la conciliazione della lite costituisca lo scopo primario della norma, va rilevato<br />

che l’art. 696-bis c.p.c., intende altresì favorire l’espletamento <strong>di</strong> un atto istruttorio utile al<br />

successivo giu<strong>di</strong>zio in caso <strong>di</strong> mancata conciliazione, in modo da evitare che la consulenza<br />

effettuata ante causam si risolva in uno spreco <strong>di</strong> energie.<br />

La norma <strong>di</strong>stingue tre attività: l’accertamento (elemento innovativo), la determinazione<br />

quantificativa (già propria della “vecchia” peizia) ed il tentativo conciliativo (innovazione<br />

anch’essa, ma non assoluta, essendo già stata prevista una finalità conciliativa,<br />

francamente ignoro quanto in uso nella prassi, affidata alla c.t.u. contabile, ai sensi <strong>degli</strong> artt.<br />

198 e 199 c.p.c.).<br />

Se il predetto tentativo ha esito positivo, si è visto che al verbale <strong>di</strong> conciliazione viene<br />

dal Giu<strong>di</strong>ce attribuita efficacia esecutiva “privilegiata”, non nel senso <strong>di</strong> maggior ampiezza<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 327<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 327<br />

22/06/2007, 11:18

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