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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

in cui è avvenuto un incidente stradale…) vuol <strong>di</strong>re, altresì, valutazione totale della prova,<br />

per cui il giu<strong>di</strong>ce deve prendere in esame l’intero materiale probatorio raccolto; e ciò,<br />

secondo principio <strong>di</strong> cosiddetta acquisizione delle prove, per cui una volta ammessa ed<br />

espletata la prova, il suo risultato è acquisito al giu<strong>di</strong>zio e può essere valutato dal giu<strong>di</strong>ce<br />

anche contro la parte che l’ha chiesta.<br />

Ma qual è il concreto rapporto che l’art. 116 c.p.c. pone tra principio <strong>di</strong> libera valutazione<br />

delle prove e limite delle prove legali? … salvo che la legge <strong>di</strong>sponga altrimenti, il giu<strong>di</strong>ce<br />

deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento…: la presenza <strong>di</strong> prova legale<br />

esclude l’operatività del principio <strong>di</strong> libera valutazione?<br />

Per quanto la lettera dell’art. 116 c.p.c. lasci margine ad una <strong>di</strong>versa interpretazione, la<br />

giurisprudenza è fortemente orientata nel ritenere che il vincolo della prova legale non<br />

esclude ma limita l’ambito della libera valutazione delle prove, fatta eccezione per il<br />

giuramento, che preclude in modo assoluto ogni <strong>di</strong>versa valutazione del giu<strong>di</strong>ce: il giu<strong>di</strong>ce<br />

è sì tenuto ad assumere il fatto, come risulta dal mezzo <strong>di</strong> prova legale e con gli effetti che<br />

la legge vi ricollega, ma la valutazione <strong>di</strong> tale fatto, unitamente a quel che risulta acquisito<br />

aliunde, secondo principio <strong>di</strong> libera valutazione, è precluso soltanto se la prova legale<br />

esaurisca l’attività probatoria.<br />

Tale orientamento conferma l’opinione, <strong>di</strong> gran lunga prevalente anche in dottrina, del<br />

carattere eccezionale delle limitazioni raffigurate dalle prove legali, giacché il principio è<br />

quello della libera valutazione: con la conseguenza sul piano interpretativo (art. 14 <strong>di</strong>sp.<br />

Sulla legge in generale) che le regole <strong>di</strong> prova legale devono essere interpretate in modo<br />

tassativo e restrittivo.<br />

(Principio <strong>di</strong> prudente apprezzamento delle prove e salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> determinate ipotesi<br />

<strong>di</strong> prova legale, dunque: la scelta del nostro or<strong>di</strong>namento sembra collocarsi a mezza strada<br />

tra i contrapposti sistemi: tra il moderno sistema della libera valutazione e quello delle prove<br />

legali, dominante nel passato. E tale scelta pare destinata a protrarsi per lungo periodo, dal<br />

momento che la stessa e più recente riforma del 1990 non si è occupata del problema.<br />

La scelta <strong>di</strong> un sistema a mezza strada tra quelli contrapposti è il risultato <strong>di</strong> fattori<br />

stratificati nel tempo non del tutto decifrabili, e tra questi fattori indubbiamente si inserisce<br />

la maggiore o minore fiducia che si intende attribuire alla figura del giu<strong>di</strong>ce: maggiore per<br />

il sistema della libera valutazione, laddove è il giu<strong>di</strong>ce a valutare prudentemente le prove, e<br />

minore invece per quello delle prove legali, laddove è il legislatore ad anteporre una<br />

valutazione delle prove, vincolante per il giu<strong>di</strong>ce.<br />

…come la valutazione libera non equivale ad arbitrio del giu<strong>di</strong>ce, dovendo essere frutto<br />

<strong>di</strong> attività logica, per <strong>di</strong> più controllabile, così la prova legale non equivale ad arbitrio del<br />

legislatore, essendo per lo più frutto <strong>di</strong> regole <strong>di</strong> comune esperienza, che per l’elevato grado<br />

<strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità si è ritenuto <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ficare.<br />

…il sistema della libera valutazione, proprio perché non vincolato a predeterminazioni<br />

<strong>di</strong> valori probatori, tende a ricercare la verità materiale ed è più compatibile con un processo<br />

caratterizzato dalla oralità e dalla imme<strong>di</strong>atezza, e relativo a <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>sponibili; il sistema<br />

delle prove legali, invece, tende a ricercare la verità formale e privilegia esigenze <strong>di</strong> certezza,<br />

è più compatibile con un processo caratterizzato dalla scrittura e dalla me<strong>di</strong>atezza, e relativo<br />

a <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili)<br />

A queste regole fondamentali, cui è informato il nostro sistema probatorio, si accompagnano<br />

poi quelle relative all’acquisizione delle prove nel processo: le regole, appunto, che<br />

<strong>di</strong>sciplinano l’ammissione e l’assunzione dei mezzi <strong>di</strong> prova nel processo e che pure<br />

concorrono alla formazione del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fatto, alla cognizione ed all’accertamento della<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 317<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 317<br />

22/06/2007, 11:18

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