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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

nazionale, anche avvalendosi delle strutture formative ad esso collegate, assiste i Consigli<br />

dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> nella pre<strong>di</strong>sposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila<br />

sull’adempimento da parte dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> delle incombenze ad essi affidate.<br />

In ragione della novità della <strong>di</strong>sciplina regolamentare introdotta e della preve<strong>di</strong>bili<br />

<strong>di</strong>fficoltà che potrebbero sorgere in sede <strong>di</strong> prima applicazione del regolamento, il Consiglio<br />

nazionale si è riservato <strong>di</strong> emanare le norme <strong>di</strong> attuazione e coor<strong>di</strong>namento che si rendessero<br />

necessarie, all’esito delle prima fase <strong>di</strong> sperimentazione.<br />

Non si possono, ovviamente, ignorare o sottovalutare le <strong>di</strong>fficoltà che insorgeranno in<br />

sede <strong>di</strong> applicazione del regolamento e le resistenze che alcune frange della categoria<br />

professionale potranno opporre alla sua applicazione. Tuttavia il regolamento costituirà un<br />

forte stimolo alla promozione della cultura professionale, favorirà la preparazione dell’avvocato,<br />

adeguandola al progressivo affinarsi dei canoni <strong>di</strong> interpretazione del <strong>di</strong>ritto e<br />

contribuirà, così, ad assicurare una migliore qualità della prestazione professionale, rafforzando<br />

e elevando la considerazione sociale <strong>di</strong> cui il professionista forense deve godere,<br />

nell’adempimento della funzione che l’Or<strong>di</strong>namento gli attribuisce.<br />

LA VERSIONE DEFINITIVA DELLA DIRETTIVA SUI SERVIZI E<br />

IL SUO AMBITO DI OPERATIVITÀ PER L’ AVVOCATURA.<br />

Pubblicata sulla G.U. del 27.12.2006 ( L 376/36) la <strong>di</strong>rettiva relativa ai servizi nel mercato<br />

interno (2006/123/CE del 12 .12.2006) deve essere recepita dagli Stati Membri entro il<br />

28.12.2009 . La versione finale non si <strong>di</strong>scosta molto dal testo approvato quale “posizione<br />

comune” dal Parlamento e dal Consiglio dell’ Unione europea. Essa ha un ambito <strong>di</strong><br />

applicazione residuale rispetto alla attività forense, in virtù delle deroghe stabilite da alcune sue<br />

<strong>di</strong>sposizioni. Ed infatti:<br />

(i) l’art.3 prevede che le regole introdotte da questa <strong>di</strong>rettiva confliggenti con quelle<br />

introdotte da altri atti comunitari in or<strong>di</strong>ne all’accesso o all’esercizio <strong>di</strong> specifiche attività<br />

professionali cedono rispetto a questi ultimi; in materia <strong>di</strong> attività forense gli atti comunitari<br />

che prevalgono sulla <strong>di</strong>rettiva in esame sono per l’appunto la <strong>di</strong>rettiva n. 77/249 sulla libera<br />

prestazione <strong>di</strong> servizi, la <strong>di</strong>rettiva n. 48/89 sulla libertà <strong>di</strong> stabilimento con il titolo omologo<br />

del Paese ospitante (previo esame <strong>di</strong> complemento), la <strong>di</strong>rettiva n.5/98 sullo stabilimento<br />

permanente con il titolo <strong>di</strong> origine, la <strong>di</strong>rettiva n.36/05 (che deve essere attuata entro il<br />

20.20.2007) sulle qualifiche professionali;<br />

(ii) l’art. 5 c.3 prevede l’esenzione esplicita dalle procedure <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> certificati;<br />

(iii) l’art. 17 prevede l’esenzione esplicita della attività forense dall’ applicazione dell’ art.<br />

16 riguardante la libera prestazione <strong>di</strong> servizi.<br />

Tra i “considerando” ( che esplicitano le finalità della <strong>di</strong>rettiva e chiariscono anche in via<br />

interpretativa il contenuto delle sue <strong>di</strong>sposizioni) occorre porre in rilievo:<br />

- il n. 88 che, in generale, precisa che il principio <strong>di</strong> libera prestazione <strong>di</strong> servizi non<br />

si applica alle attività riservate agli avvocati, ivi compresa, negli or<strong>di</strong>namenti nei quali la<br />

riserva è prevista, anche la consulenza giuri<strong>di</strong>ca; nel nostro Paese la consulenza non è attività<br />

riservata, ma la <strong>di</strong>rettiva in<strong>di</strong>rettamente conferma che tale riserva non sarebbe in contrasto<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 462<br />

22/06/2007, 11:39<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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