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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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314<br />

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

documenti, è il tema della posta elettronica.<br />

L’e-mail può consistere in un documento informatico contenente esso stesso una<br />

<strong>di</strong>chiarazione, come tale sottoposta al regime del documento informatico; ma la posta<br />

elettronica è anche un mezzo <strong>di</strong> trasmissione e notificazione <strong>di</strong> atti o documenti informatici.<br />

L’art. 45 del Co<strong>di</strong>ce stabilisce al comma 2, che “il documento informatico trasmesso per via<br />

telematica si intende spe<strong>di</strong>to dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al<br />

destinatario se reso <strong>di</strong>sponibile all’in<strong>di</strong>rizzo elettronico da questi <strong>di</strong>chiarato, nella casella <strong>di</strong> posta<br />

elettronica del destinatario messa a <strong>di</strong>sposizione dal gestore”.<br />

L’art. 48, inoltre, <strong>di</strong>sciplina la posta elettronica certificata: “La trasmissione telematica <strong>di</strong><br />

comunicazioni che necessitano <strong>di</strong> una ricevuta <strong>di</strong> invio e <strong>di</strong> una ricevuta <strong>di</strong> consegna avviene me<strong>di</strong>ante<br />

la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11.02.2005, n. 68.<br />

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata me<strong>di</strong>ante la<br />

posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per<br />

mezzo della posta.<br />

La data e l’ora <strong>di</strong> trasmissione del documento informatico trasmesso me<strong>di</strong>ante posta elettronica<br />

certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al D.P.R. 11.2.2005, n. 68 ed<br />

alle relative regole tecniche”. Come é noto, nell’ambito del <strong>di</strong>ritto processuale civile la L. n. 183/<br />

1993 prevede la possibilità per l’avvocato <strong>di</strong> trasmettere attraverso mezzi <strong>di</strong> telecomunicazione<br />

la copia <strong>di</strong> un atto del processo ad un altro avvocato.<br />

La legge 21.01.1994, n. 53 consente la possibilità <strong>di</strong> notificare gli atti civili, amministrativi<br />

e stragiu<strong>di</strong>ziale ad opera <strong>degli</strong> avvocati stessi.<br />

Il D. lgs. 5/2003 che ha introdotto il processo societario ha <strong>di</strong>sposto che la posta<br />

elettronica ed il fax siano mezzi idonei per la notificazione o la comunicazione <strong>degli</strong> atti.<br />

Analogamente, l’art. 170 c.p.c. è stato riformato per i processi iniziati dopo il 1 marzo<br />

2006, per effetto della L. 28 <strong>di</strong>cembre 2005, n. 263, con la previsione che “il giu<strong>di</strong>ce può<br />

autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giu<strong>di</strong>zio, che lo scambio o la comunicazione<br />

<strong>di</strong> cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica (…)”. Analoghe<br />

<strong>di</strong>sposizioni sono state introdotte nel co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile con riferimento alla<br />

notificazioni e comunicazioni delle or<strong>di</strong>nanze e <strong>degli</strong> atti del proce<strong>di</strong>mento.<br />

In tutti i casi è previsto il rispetto della “normativa, anche regolamentare, concernente la<br />

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi”.<br />

LA VALUTAZIONE DELLA PROVA IN CASSAZIONE<br />

Avv. Maria Cecilia Barbaria<br />

La sentenza, quale atto <strong>di</strong> composizione della lite, è il risultato <strong>di</strong> un processo<br />

giuris<strong>di</strong>zionale che si suole ricondurre al para<strong>di</strong>gma <strong>di</strong> logica formale del sillogismo<br />

aristotelico, per cui, premesse due proposizioni, una maggiore e l’altra minore, ne segue<br />

necessariamente la terza proposizione conclusiva.<br />

…la premessa maggiore, appunto costituita dalla norma giuri<strong>di</strong>ca, che si risolve in una<br />

cognizione e in un giu<strong>di</strong>zio de jure<br />

…la premessa minore, costituita dal fatto, che si risolve in una cognizione e in un giu<strong>di</strong>zio<br />

de facto<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 314<br />

22/06/2007, 11:18<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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