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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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PARERI DEONTOLOGICI<br />

gestione dello stu<strong>di</strong>o, senza essere associati, <strong>di</strong> adottare una carta intestata comune che<br />

esponga un logo grafico dello stu<strong>di</strong>o accompagnato dai nomi e recapiti dei professionisti<br />

stessi, nonchè circa la possibilità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care una domiciliazione dello stu<strong>di</strong>o in Milano ed<br />

infine circa la possibilità <strong>di</strong> inserire questi stessi dati nel sito web in corso <strong>di</strong> elaborazione;<br />

- U<strong>di</strong>ta la relazione dei Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione<br />

Deontologica;<br />

rilevato<br />

- che quanto richiesto dall’Avv. (omissis) non appare in contrasto con il <strong>di</strong>sposto dell’art.<br />

17 bis del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense così come recentemente mo<strong>di</strong>ficato;<br />

- che, in particolare, è necessario che nella carta intestata risultino nominativi e recapiti<br />

dei singoli professionisti;<br />

- che è consentito in<strong>di</strong>care il logo dello stu<strong>di</strong>o e gli eventuali recapiti secondari;<br />

- che gli stessi dati devono essere riportati nel sito web della cui forma e del cui contenuto<br />

dovrà peraltro essere data previa comunicazione al Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e ciò ai sensi della<br />

citata norma<br />

esprime parere<br />

nel senso <strong>di</strong> non ravvisare elementi ostativi in or<strong>di</strong>ne alla richiesta così come formulata.<br />

* * *<br />

Adunanza del 15 marzo 2007<br />

- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata dall’Avv. (omissis) in data 16 gennaio<br />

2007;<br />

premesso<br />

che il quesito attiene alla producibilità in giu<strong>di</strong>zio della corrispondenza -scambiata tra il<br />

legale della Società successivamente <strong>di</strong>chiarata fallita e il legale della Società cre<strong>di</strong>trice da<br />

convenire nel giu<strong>di</strong>zio per revocatoria fallimentare, <strong>di</strong>versi sia da quello nominato Curatore<br />

sia da quello incaricato della curatela <strong>di</strong> promuovere l’azione giu<strong>di</strong>ziale- classificata “riservata<br />

personale” o “confidenziale” e contenente la rappresentazione dello stato <strong>di</strong> decozione della<br />

Società, la proposta transattiva delle obbligazioni intercorrenti, nonchè la scientia decotionis<br />

da parte del cre<strong>di</strong>tore;<br />

considerato<br />

che l’art. 28 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense, com’è noto, vieta la producibilità in giu<strong>di</strong>zio<br />

della corrispondenza intercorsa tra colleghi qualificata “riservata personale” o comunque<br />

contenente proposte transattive;<br />

che il fondamento della norma poggia, fondamentalmente, su due principi: 1) da un lato<br />

l’avvocato, oltre ad essere il <strong>di</strong>fensore sul piano tecnico giuri<strong>di</strong>co, è anche arbitro della<br />

conduzione della lite e dunque della possibilità <strong>di</strong> conciliazione della stessa; 2) dall’altro egli<br />

deve mantenere una posizione <strong>di</strong> terzietà rispetto alla lite e non deve identificarsi con la parte<br />

in causa;<br />

che, sulla base <strong>di</strong> tali principi, l’obbligo della riservatezza della corrispondenza intercorsa<br />

tra colleghi consente ai patroni delle parti <strong>di</strong> svolgere la loro funzione al riparo da ritorsioni<br />

<strong>di</strong> proposte conciliative, ammissioni o consapevolezze <strong>di</strong> torti laddove, in assenza <strong>di</strong> tale<br />

principio, i patroni stessi sarebbero indotti a non far ricorso agli atti scritti con il conseguente<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 399

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