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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

oggettività (nel senso <strong>di</strong> mera rappresentazione <strong>di</strong> un fatto, <strong>di</strong> un atto, <strong>di</strong> un dato), e quin<strong>di</strong><br />

“fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotto non ne<br />

<strong>di</strong>sconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.<br />

Non mi soffermo su questo punto già esaminato dal collega Silvestri, limitandomi a<br />

richiamare la sentenza della Cassazione n. 11445/2001 ed a sottolineare che, in virtù della<br />

<strong>di</strong>sposizione sopra richiamata, il documento informatico privo <strong>di</strong> sottoscrizione può<br />

acquistare valore probatorio solo se nel giu<strong>di</strong>zio si è instaurato il contrad<strong>di</strong>ttorio e, quin<strong>di</strong>,<br />

non è ritenuto utilizzabile nei proce<strong>di</strong>menti a contrad<strong>di</strong>ttorio c.d. <strong>di</strong>fferito, quale il<br />

proce<strong>di</strong>mento monitorio.<br />

3.2) Il comma 1 dell’art. 21 “valore probatorio del documento informatico sottoscritto”<br />

stabilisce: “Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è<br />

liberamente valutabile in giu<strong>di</strong>zio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive <strong>di</strong> qualità, sicurezza,<br />

integrità e immo<strong>di</strong>ficabilità”.<br />

Poiché esistono molte tipologie <strong>di</strong> firma elettronica semplice, gli utilizzatori <strong>di</strong> questo<br />

tipo <strong>di</strong> firme non potranno conoscerne con certezza preventivamente gli effetti sotto il<br />

profilo probatorio.<br />

Il documento informatico in questione, comunque, anche nel giu<strong>di</strong>zio or<strong>di</strong>nario, deve<br />

essere preliminarmente valutato dal giu<strong>di</strong>ce: nell’ambito <strong>di</strong> detta valutazione la parte contro<br />

la quale il documento è prodotto può assumere che esso sia stato formato abusivamente o<br />

è stato alterato, allegando e provando l’abuso. Il tutto nell’ambito <strong>di</strong> un normale incidente<br />

probatorio che ha per oggetto l’utilizzabilità della prova, non ritenendosi necessario<br />

l’espresso <strong>di</strong>sconoscimento <strong>di</strong>sciplinato dall’art. 214 c.p.c.<br />

E’ stato correttamente osservato che questa è una prova documentale <strong>di</strong> nuovo genere.<br />

3.3) Il comma 2 del medesimo art. 21 stabilisce: “il documento informatico, sottoscritto con<br />

firma <strong>di</strong>gitale o con altro tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del<br />

co<strong>di</strong>ce civile. L’utilizzo del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi <strong>di</strong>a<br />

prova contraria.”<br />

Si è verificata, quin<strong>di</strong>, la espressa equiparazione del documento sottoscritto con firma<br />

<strong>di</strong>gitale o firma elettronica qualificata, alla scrittura privata.<br />

Occorre, però, rilevare che, in realtà, con riferimento all’eventuale giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> verificazione,<br />

instauratosi a seguito del <strong>di</strong>sconoscimento, il comma 2 dell’art. 21 detta un’inversione<br />

dell’onere della prova.<br />

Infatti, mentre colui contro il quale è esibita in giu<strong>di</strong>zio una falsa scrittura cartacea può<br />

limitarsi a <strong>di</strong>sconoscere la propria firma generando in capo alla controparte che intenda<br />

avvalersene l’onere <strong>di</strong> promuovere lo speciale proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> verificazione, colui contro<br />

il quale venga esibito in giu<strong>di</strong>zio un falso documento informatico sottoscritto con firma<br />

<strong>di</strong>gitale, oltre a <strong>di</strong>sconoscere la propria firma, deve anche fornire le prove della sua falsità,<br />

con un’inversione dell’onere della prova.<br />

Tale impostazione è stata criticata, perché ingiustificata, sia dalla dottrina, sia dal<br />

Consiglio <strong>di</strong> Stato nel parere 7 febbraio 2005.<br />

* * *<br />

Contestazioni e <strong>di</strong>sconoscimento, casistica delle possibili contraffazioni<br />

I primi commentatori della normativa vigente ritengono quasi all’unanimità che sia<br />

possibile il <strong>di</strong>sconoscimento ai sensi dell’art. 214 c.p.c. del documento informatico<br />

sottoscritto con firma <strong>di</strong>gitale o con firma elettronica qualificata.<br />

La questione investe, però, il punto se oggetto del <strong>di</strong>sconoscimento sia non solo la firma<br />

o la scrittura in concreto, ma l’effettivo utilizzo del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma da parte del titolare.<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 311<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 311<br />

22/06/2007, 11:18

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