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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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IL NOSTRO MONDO<br />

l’esterna forza impe<strong>di</strong>sce soltanto l’esercizio della libertà”.<br />

Pagano scriveva in relazione al processo penale e ai poteri che allora avevano i<br />

magistrati. Ora i tempi non sono più quelli e il nostro tema ha un territorio più<br />

limitato, ma per la libertà i principi non mutano e, pur con questa necessaria<br />

avvertenza, anche nel nostro caso non debbono essere mai <strong>di</strong>menticati.<br />

Dopo queste generali considerazioni, ritengo opportuno proseguire la “storia”<br />

della nostra categoria, ovviamente con sintesi estrema, per richiamare l’attenzione<br />

su come si sia pervenuti all’attuale sistema organizzativo e funzionale <strong>degli</strong> organi<br />

dell’avvocatura (Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e Consiglio Nazionale Forense).<br />

La professione dall’epoca romana, con varie mutazioni, cesure e cadute anche<br />

ampie, è passata attraverso i secoli dal procuratore <strong>di</strong> epoca giustinianea e<br />

dall’advocatus della legge Cincia (204 a.C.) pervenendo anche ad un culmine <strong>di</strong><br />

cattiva fama con l’Azzecca-garbugli <strong>di</strong> manzoniana memoria.<br />

A nostro onore rammento, però, il rifiorire delle scienze giuri<strong>di</strong>che in varie<br />

scuole con prestigiosi giureconsulti, quali ad esempio Bartolo <strong>di</strong> Sassoferrato del<br />

secolo XIV, e la fama prestigiosa anche culturale <strong>degli</strong> avvocati che trovò in Francia<br />

le prime forme organizzative <strong>di</strong> gruppi con il nome <strong>di</strong> “Ordre” la cui fortuna, per<br />

alta e <strong>di</strong>ffusa reputazione, ne consentì l’estensione, appunto, come e con l’appellativo<br />

<strong>di</strong> “<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>” fino ai nostri giorni.<br />

Nello specifico, in Italia dopo l’Unità, con la legge n. 1938 del 1874 furono<br />

istituiti i “Collegi <strong>degli</strong> avvocati e procuratori” i quali avevano il potere <strong>di</strong> elezione<br />

dei Consigli <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni, così sancendo la rilevanza <strong>di</strong> interesse pubblico dell’attività<br />

professionale, con la necessità <strong>di</strong> garantire e tutelare il prestigio <strong>di</strong> chi la<br />

esercitava e <strong>degli</strong> organismi <strong>di</strong> rappresentanza.<br />

Ecco un breve e nominalistico cenno al periodo fascista che, con vari provve<strong>di</strong>menti,<br />

abolì gli Or<strong>di</strong>ni sostituendo ad essi i “Sindacati fascisti <strong>degli</strong> avvocati e<br />

procuratori”. Tralascio il dettaglio dei provve<strong>di</strong>menti che si susseguirono (per<br />

giungere al detto risultato conclusivo) e mi limito ad enunciarli: essi vanno dal 1926<br />

(L. n. 453, r.d. 747 e r.d. 1683) al 1933 r.d.l. n. 1578 e 1934 l. n. 36. Va detto che,<br />

con la legislazione del 1926, si ebbe la istituzione del Consiglio Superiore Forense<br />

che, per la prima volta, rappresentò la rilevanza nazionale della professione forense.<br />

Ancora oggi sopravvive l’intera regolamentazione del 1933 e 1934 con gli<br />

aggiustamenti necessitati dal ritorno alla democrazia e, quin<strong>di</strong>, la conseguente<br />

abolizione dei Sindacati fascisti <strong>degli</strong> avvocati (d.lgs.lgt. 369 del 1944) nonché la<br />

ricostituzione dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e la trasformazione del Consiglio Superiore<br />

Forense nel Consiglio Nazionale Forense, il tutto su base democratica ed elettiva<br />

così come ora li conosciamo. A ciò si provvide con il d.lgs.lgt. 23 nov. 1944 n. 382<br />

che riguardava vari or<strong>di</strong>ni professionali e, al capo IV, nei cinque articoli finali<br />

estendeva le norme alle professioni <strong>di</strong> avvocati e procuratori “fino a quando non<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 341

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