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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

interlocutori della medesima, alla pari del soggetto che ha realizzato e fa valere nei suoi<br />

confronti la registrazione, giacchè all’ammissibilità della prova non sarebbe <strong>di</strong> ostacolo la<br />

norma penale (ex art. 615-bis c.p.), la quale “incrimina le debite interferenze da parte <strong>di</strong> terzi estranei<br />

alla conversazione, ma non ne vieta la riproduzione da parte del destinatario”.<br />

1.e) Ipotesi esemplificative <strong>di</strong> “riproduzioni meccaniche”<br />

Proprio in considerazione della rammentata clausola <strong>di</strong> “apertura” a nuove ipotesi<br />

inserita nella norma un’elencazione <strong>di</strong> fattispecie applicative non può che essere esemplificativa<br />

e non esaustiva; in questa sede, peraltro, per esigenze <strong>di</strong> tempo, mi limiterò ad<br />

affrontare succintamente le riproduzioni informatiche non formatesi, soprattutto sotto il<br />

profilo della relativa sottoscrizione, secondo la vigente <strong>di</strong>sciplina normativa (che ci illustrerà<br />

successivamente la Collega BARBARIA), rimandando alla relazione scritta l’esame, anche<br />

dei relativi precedenti giurisprudenziali, riguardante la c.d. velina (ormai in <strong>di</strong>suso), le copie<br />

fotostatiche (per le quali vale richiamare anche l’art. 2719 c.c., complementare in tal caso<br />

all’art. 2712 c.c.), le bollette telefoniche, i <strong>di</strong>schi cronotachigrafi, le riproduzioni fonografiche.<br />

1.e.1) In particolare, sulle riproduzioni informatiche<br />

La giurisprudenza, <strong>di</strong>rei consolidata, ritiene che i documenti informatici privi <strong>di</strong> firma<br />

<strong>di</strong>gitale vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni<br />

fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica <strong>di</strong> fatti e <strong>di</strong> cose, la cui<br />

efficacia probatoria è <strong>di</strong>sciplinata dall’art. 2712 c.c., con la conseguenza che, anche per essi,<br />

il <strong>di</strong>sconoscimento della loro conformità ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del<br />

<strong>di</strong>sconoscimento della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 2 c.p.c., perché,<br />

mentre quest’ultimo, in mancanza <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> verificazione e <strong>di</strong> esito positivo <strong>di</strong> questa,<br />

preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impe<strong>di</strong>sce che il giu<strong>di</strong>ce possa accertare<br />

la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi <strong>di</strong> prova, comprese le presunzioni<br />

(Cass. 6 settembre 2001 n. 11445, che nella specie ha confermato la decisione <strong>di</strong> merito, che<br />

ai sensi dell’art. 2712, e dell’art. 5 comma 2 D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513, aveva ritenuto<br />

provato il fatto costituente giusta causa <strong>di</strong> licenziamento <strong>di</strong> un esattore <strong>di</strong> casello autostradale<br />

sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico del datore <strong>di</strong> lavoro, pur contestati dal<br />

lavoratore).<br />

Sul punto è indubbiamente interessante un raccordo con il contributo della Collega<br />

BARBARIA, in quanto la giurisprudenza, attraverso la portata estensiva dell’art. 2712 c.c.,<br />

attribuisce potenziale rilevanza probatoria anche al documento informatico non pre<strong>di</strong>sposto<br />

e/o sottoscritto ai sensi <strong>di</strong> legge (ad esempio, e-mail e fax non inviate secondo la<br />

normativa vigente ai sensi dell’art. 17, co. II, D. lgs. n. 5/2003) al solito affidandosi al potere<br />

valutativo (e <strong>di</strong>screzionale) del Giu<strong>di</strong>ce, comunque censurabile anche ai sensi dell’art. 360,<br />

n. 5), c.p.c. (significativo l’esempio <strong>di</strong> VERDE al riguardo, e proprio in or<strong>di</strong>ne alla sentenza<br />

della Suprema Corte n. 11445/2001, la quale, si è visto, ha ratificato l’atten<strong>di</strong>bilità attribuita<br />

dal Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito alle risultanze del sistema informatico adottato dal datore <strong>di</strong> lavoro,<br />

si noti, peraltro, privato e non p.a.: si chiede VERDE, infatti, e se il datore <strong>di</strong> lavoro non fosse<br />

stato una grande azienda autostradale ma un modesto artigiano, che atten<strong>di</strong>bilità avrebbe<br />

avuto il proprio sistema informatico, verosimilmente, mi si passi il termine, “casareccio” ?<br />

In tal caso, sarebbe risultata determinante ai fini del convincimento del Giu<strong>di</strong>ce una<br />

circostanza, le <strong>di</strong>mensioni dell’azienda, estranea alle modalità <strong>di</strong> riproduzione meccanica;<br />

circostanza, questa, quanto meno opinabile, se pur anche in tal caso mi rimetto ed attendo<br />

le opportune osservazioni del Consigliere Fiore sulla metodologia <strong>di</strong> “valutazione delle<br />

prova”).<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 325<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 325<br />

22/06/2007, 11:18

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