09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

Entro un termine <strong>di</strong> tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la<br />

compatibilità <strong>di</strong> queste nuove <strong>di</strong>sposizioni con il <strong>di</strong>ritto comunitario e adotta, all’occorrenza,<br />

una decisione per chiedere allo Stato membro interessato <strong>di</strong> astenersi dall’adottarle o <strong>di</strong><br />

sopprimerle.<br />

Con la notifica <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno ai sensi della <strong>di</strong>rettiva 98/<br />

34/CE si sod<strong>di</strong>sfa al tempo stesso l’obbligo <strong>di</strong> notifica previsto dalla presente <strong>di</strong>rettiva.<br />

CAPO IV<br />

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI<br />

SEZIONE 1<br />

Libera prestazione <strong>di</strong> servizi e deroghe relative<br />

Articolo 16<br />

Libera prestazione <strong>di</strong> servizi<br />

1. Gli Stati membri rispettano il <strong>di</strong>ritto dei prestatori <strong>di</strong> fornire un servizio in uno Stato<br />

membro <strong>di</strong>verso da quello in cui sono stabiliti.<br />

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività<br />

<strong>di</strong> servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.<br />

Gli Stati membri non possono subor<strong>di</strong>nare l’accesso a un’attività <strong>di</strong> servizi o l’esercizio<br />

della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:<br />

a) non <strong>di</strong>scriminazione: i requisiti non possono essere <strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente<br />

<strong>di</strong>scriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso <strong>di</strong> persone giuri<strong>di</strong>che, della sede,<br />

b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico, <strong>di</strong><br />

pubblica sicurezza, <strong>di</strong> sanità pubblica o <strong>di</strong> tutela dell’ambiente,<br />

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo<br />

perseguito e non vanno al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.<br />

2. Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da<br />

un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti<br />

seguenti:<br />

a) l’obbligo per il prestatore <strong>di</strong> essere stabilito sul loro territorio;<br />

b) l’obbligo per il prestatore <strong>di</strong> ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti,<br />

compresa l’iscrizione in un registro o a un or<strong>di</strong>ne professionale sul loro territorio, salvo i casi<br />

previsti dalla presente <strong>di</strong>rettiva o da altri strumenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comunitario;<br />

c) il <strong>di</strong>vieto imposto al prestatore <strong>di</strong> dotarsi sul loro territorio <strong>di</strong> una determinata forma<br />

o tipo <strong>di</strong> infrastruttura, inclusi uffici o uno stu<strong>di</strong>o, necessaria all’esecuzione delle prestazioni<br />

in questione;<br />

d) l’applicazione <strong>di</strong> un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che<br />

impe<strong>di</strong>sca o limiti la prestazione <strong>di</strong> servizi a titolo in<strong>di</strong>pendente;<br />

e) l’obbligo per il prestatore <strong>di</strong> essere in possesso <strong>di</strong> un documento <strong>di</strong> identità specifico<br />

per l’esercizio <strong>di</strong> un’attività <strong>di</strong> servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;<br />

f) i requisiti, a eccezione <strong>di</strong> quelli in materia <strong>di</strong> salute e <strong>di</strong> sicurezza sul posto <strong>di</strong> lavoro,<br />

relativi all’uso <strong>di</strong> attrezzature e <strong>di</strong> materiali che costituiscono parte integrante della<br />

prestazione del servizio;<br />

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi <strong>di</strong> cui all’articolo 19.<br />

3. Allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impe<strong>di</strong>to <strong>di</strong> imporre<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 497<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 497<br />

22/06/2007, 11:39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!