sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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PARERI DEONTOLOGICI<br />
in proposito sulla scorta <strong>di</strong> quanto a sua <strong>di</strong>retta ed esclusiva conoscenza, accettando il<br />
mandato propostogli se consapevole <strong>di</strong> non avere comunque interferito nella decisione del<br />
marito <strong>di</strong> apporre la propria sottoscrizione al ricorso ovvero, al contrario, astenendosene ove<br />
<strong>di</strong>verso sia stato il suo contegno.<br />
Vengono in tal modo salvaguardati sia la libera autodeterminazione del professionista e<br />
sia la correlativa libertà dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, eventualmente chiamato a valutarne il comportamento<br />
in effetti osservato.<br />
* * *<br />
- L’Avv. (omissis), con istanza pervenuta il 4 aprile 2007, chiede il parere del Consiglio<br />
in or<strong>di</strong>ne alla liceità deontologica dell’eventuale menzione, da parte sua e nel corpo <strong>di</strong> un<br />
ricorso per ingiunzione o -in alternativa- <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> citazione, <strong>di</strong> due scritture espressamente<br />
qualificate <strong>di</strong> natura riservata e confidenziale.<br />
Riferisce, va chiarito per la precisione, che <strong>di</strong> dette scritture egli ha avuto conoscenza<br />
avendo assistito un proprio cliente in una controversia stragiu<strong>di</strong>ziale concernente cessione<br />
<strong>di</strong> quote <strong>di</strong> una società quotata in borsa e che, in detta sede, le parti hanno per l’appunto<br />
sottoscritto le due scritture anzidette con l’intesa che mai le stesse avrebbero dovuto essere<br />
“portate all’attenzione” dell’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria, stante anche la contemporanea pendenza<br />
<strong>di</strong> processi penali nei quali erano ambedue coinvolte.<br />
Motiva la propria richiesta avendo in prospettiva l’intenzione <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re l’Autorità<br />
Giu<strong>di</strong>ziaria per conseguire il sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>degli</strong> onorari spettantigli, rimasti invece<br />
insoluti e, intendendo previamente conoscere, paventando una possibile responsabilità<br />
<strong>di</strong>sciplinare, per violazione del segreto professionale, quale sia, in proposito, “l’orientamento<br />
della Commissione Deontologica”.<br />
Ciò premesso, va innanzitutto chiarito che non rientra tra le funzioni della Commissione<br />
Deontologica, nè del Consiglio, il rilascio <strong>di</strong> una qualsivoglia sorta <strong>di</strong> nulla-osta<br />
preventivo relativo a quel contegno che il singolo legale intenda, in ipotesi, osservare nella<br />
situazione concreta da lui prospettata, dovendo la stessa, per contro, esprimersi per esclusiva<br />
generalità <strong>di</strong> enunciazioni e con stretto riferimento al ritenuto ambito <strong>di</strong> applicazione della<br />
normativa cui è preposta.<br />
Il Consiglio<br />
- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />
- Trascorrendo pertanto al principio che regola la materia e chiarito, per l’esattezza, che<br />
non tanto tratterebbesi, nella specie, <strong>di</strong> violazione del segreto professionale quanto invece<br />
<strong>di</strong> contegno incidente nella categoria <strong>degli</strong> atti e documenti intercorsi tra le parti e i rispettivi<br />
legali cui sia stato impresso il sigillo della riservatezza. E’ da ritenere non corretto il<br />
comportamento dell’avvocato che, ancorchè non producendo in giu<strong>di</strong>zio atti e documenti<br />
intercorsi tra le parti, agli stessi faccia riferimento me<strong>di</strong>ante richiamo del loro contenuto<br />
ovvero loro menzione.<br />
L’art. 28 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico, benchè attinente al <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> produrre la corrispondenza<br />
riservata scambiata con il collega e inserito proprio perciò nel Titolo II relativo per<br />
l’appunto ai “rapporti con i colleghi”, è da ritenere infatti che abbia portata <strong>di</strong> maggior<br />
respiro, non potendo non riguardare altresì e a maggior ragione, per manifesti rilievi d’or<strong>di</strong>ne<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007