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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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IL NOSTRO MONDO<br />

si protrae sino alla decisione del Tribunale <strong>di</strong> Sorveglianza, con una <strong>di</strong>lazione temporale non<br />

trascurabile, atteso il carico <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> quell’organo.<br />

Ne deriva la palese violazione del principio <strong>di</strong> ragionevole durata, incontestabilmente<br />

applicabile anche al proce<strong>di</strong>mento esecutivo, che attua nel concreto la giuris<strong>di</strong>zione.<br />

Rilevante corollario è costituito da una sorta <strong>di</strong> formazione progressiva del giu<strong>di</strong>cato, in<br />

base alla quale l’irrevocabilità della sentenza <strong>di</strong> condanna non ne comporta la esecutività:<br />

dopo la presentazione dell’istanza volta ad ottenere una misura alternativa, il giu<strong>di</strong>cato si<br />

formerà soltanto dopo che il tribunale <strong>di</strong> Sorveglianza avrà deciso quale sia la pena<br />

concretamente da erogare (si pensi che ciò avviene nella maggior parte – circa 80% - delle<br />

sentenze <strong>di</strong> condanna).<br />

Quanto al lasso <strong>di</strong> tempo che intercorre tra il passaggio in giu<strong>di</strong>cato delle sentenze e<br />

l’emissione dell’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> esecuzione ex art. 656 c.p.p., gli uffici esecuzione della Procura<br />

Generale e delle Procure del <strong>di</strong>stretto emettono generalmente in tempo reale l’or<strong>di</strong>ne che<br />

comporta la cattura del condannato e non oltre i due tre mesi l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> esecuzione con<br />

contestuale decreto <strong>di</strong> sospensione ai sensi della legge Simeone.<br />

La legge 19.12.2002 n. 277 ha dato buona prova: saggia si è rivelata l’attribuzione al<br />

magistrato <strong>di</strong> Sorveglianza, senza alcuna formalità e senza la presenza delle parti, della<br />

potestà <strong>di</strong> riconoscere ed attuare il <strong>di</strong>ritto alla riduzione della pena prevista dall’art. 54<br />

dell’O.P., salvo eventuale reclamo all’organo collegiale (Tribunale <strong>di</strong> Sorveglianza).<br />

Quanto all’annoso problema delle demolizioni (in parte paralizzate dalle numerose<br />

domande <strong>di</strong> condono pendenti), da un lato le Procure hanno stipulato convenzioni con<br />

<strong>di</strong>tte specializzate, dall’altro dell’imminente esecuzione viene informata anche l’autorità<br />

amministrativa (comunale e regionale), sia per conoscere se sono state esercitare le potestà<br />

che la legge ad essa riserva, sia per “responsabilizzarla” sotto il duplice profilo della<br />

responsabilità penale (art. 328 C.P.) e <strong>di</strong> quella contabile.<br />

Nel <strong>di</strong>stretto sono operanti 14 istituti <strong>di</strong> pena, alcuni caratterizzati per un notevole<br />

impegno trattamentale, nei quali viene particolarmente curato l’aspetto della sicurezza.<br />

Per quel che riguarda la popolazione detenuta, si segnala che al 31.7.2006, prima<br />

dell’applicazione della legge n. 241 del 2006, <strong>di</strong> concessione dell’indulto, negli istituti <strong>di</strong><br />

pena del <strong>di</strong>stretto erano presenti n. 5.989 detenuti (5.509 uomini e 480 donne): dopo<br />

l’indulto, alla data del 31.8.2006, erano presenti n. 3.873 detenuti (3.553 uomini e 320<br />

donne).<br />

Alla data del 7.11.2006 il dato risultava in aumento (3.813 presenze <strong>di</strong> cui 3.537 uomini<br />

e 276 donne).<br />

Ne <strong>di</strong>scende che il Provve<strong>di</strong>torato Regionale deve ancor oggi far fronte al problema del<br />

sovraffollamento della Casa Circondariale <strong>di</strong> Regina Coeli (per assicurare con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

vivibilità si procede perio<strong>di</strong>camente al trasferimento <strong>di</strong> detenuti negli altri istituti del<br />

<strong>di</strong>stretto).<br />

L’attività <strong>di</strong> costante collegamento operata nei confronti dell’Assessorato della Sanità<br />

della Regione Lazio ha portato alla realizzazione <strong>di</strong> reparti detentivi presso gli ospedali<br />

Pertini <strong>di</strong> Roma e Belcolle <strong>di</strong> Viterbo.<br />

La recente legge 31 luglio 2006 n. 241 (emanata peraltro oltre il 30 giugno 2006 e pertanto<br />

al <strong>di</strong> fuori del periodo <strong>di</strong> interesse), che ha impegnato la Procura Generale e le Procure del<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 359

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