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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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340<br />

IL NOSTRO MONDO<br />

L’ABROGAZIONE DEL DIVIETO DI SVOLGERE PUBBLICITA’<br />

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI AVVOCATI<br />

- Considerazioni generali -<br />

Il tema che abbiamo alla nostra attenzione va, necessariamente, inquadrato in<br />

quello più generale della deontologia professionale e dell’autogoverno della<br />

categoria, vale a <strong>di</strong>re della in<strong>di</strong>pendenza dalla professione forense.<br />

Trattasi, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> un valore fondante ed essenziale per il destino e per<br />

l’esistenza stessa della professione. Non serve illustrarlo perché è <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata<br />

percezione e con<strong>di</strong>visione ove si rifletta che, <strong>di</strong>versamente, il controllo deontologico<br />

e il connesso esercizio del potere <strong>di</strong>sciplinare, comunque configurato finirebbe<br />

nella <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> terzi, con capacità, in ogni caso, repressiva necessariamente<br />

avente anche valore intimidante, ovviamente in via preventiva.<br />

Ne faccio un esempio storico e, quin<strong>di</strong>, tale da non coinvolgere l’attualità: “Gli<br />

statuti <strong>di</strong> Velletri” in tema <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> avvocato o procuratore testualmente, al cap.<br />

XLIII, dettava: “Un avvocato o procuratore non deve patrocinare o procurare che<br />

per una parte soltanto, e non per ambedue le parti litiganti nella stessa causa, sotto<br />

pena <strong>di</strong> cento libbre <strong>di</strong> provvigioni per ogni contravventore. … Qualunque<br />

avvocato poi o procuratore che si rendesse colpevole <strong>di</strong> ciò sarà espulso per un anno<br />

dalla città <strong>di</strong> Velletri e suo territorio dal Podestà o Giu<strong>di</strong>ce, sotto la pena suddetta<br />

da defalcarsi ad esso Podestà e Giu<strong>di</strong>ce in tempo <strong>di</strong> loro sindacazione”.<br />

Il potere <strong>di</strong>sciplinare spettava, quin<strong>di</strong> al Potestà e al giu<strong>di</strong>ce, e la pena era gravissima<br />

perché l’espulsione dalla città e dal suo territorio all’epoca rendeva se non impossibile,<br />

estremamente <strong>di</strong>fficile la sopravvivenza: gli Statuti furono promulgati nel 1544,<br />

ma si richiamano a precedenti della seconda metà del secolo XII.<br />

Sono convinto, anzi siamo convinti che nella nostra professione sia essenziale<br />

l’esercizio della stessa nella sua libertà, certa e garantita. Consegue che, se questo<br />

elemento manca, la professione forense viene colpita al cuore.<br />

Voglio fare qui una citazione anche se potrebbe apparire un po’ retorica.<br />

Ma la retorica è sempre da esorcizzare anche se è buona e giusta? Credo <strong>di</strong> no<br />

e, quin<strong>di</strong>, eccomi a Mario Pagano con il suo “Processo criminale”, e<strong>di</strong>tato in Napoli<br />

nel 1787, che in tema <strong>di</strong> libertà civile scriveva: “Né solo col fatto, ma con la potenza<br />

ezian<strong>di</strong>o <strong>di</strong> poterlo fare, ancora che non si arrechi violenza alcuna , offendesi la<br />

libertà. La sua delicatezza si è pur tale e tanta che ogni ombra l’offusca, ogni più lieve<br />

fiato l’aduggia. L’opinione sola <strong>di</strong> potere impunemente essere oppressi ci <strong>di</strong>spoglia<br />

della libera facoltà <strong>di</strong> valerci dei nostri <strong>di</strong>ritti. Il timore attacca la libertà nella sua<br />

sorgente stessa: è un veleno nel fonte infuso onde scaturisce il fiume; laddove<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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