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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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404<br />

PARERI DEONTOLOGICI<br />

quanto al contenuto, il messaggio pubblicitario possa essere ritenuto conforme alla vigente<br />

normativa deontologica, altrettanto non possa <strong>di</strong>rsi quanto alla forma e alle modalità <strong>di</strong><br />

informazione che si intendono utilizzare.<br />

L’apposizione <strong>di</strong> scritte sugli sportelli -o su altra parte- <strong>di</strong> un’autovettura- è infatti<br />

strumento proprio della pubblicità commerciale e non appare conforme ai principi <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>gnità e decoro della professione forense.<br />

* * *<br />

- Con istanza del 6 marzo 2007 l’Avv. (omissis), premesso <strong>di</strong> aver assistito nel 2005 una<br />

coppia in sede <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio congiunto e che nel corrente anno l’ex marito si è rivolto ad altro<br />

<strong>di</strong>fensore per chiedere la mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>vorzili sia in tema <strong>di</strong> affidamento, sia<br />

in or<strong>di</strong>ne agli aspetti patrimoniali, attesa la <strong>di</strong>sponibilità dello stesso a concedere liberatoria<br />

all’Avv. (omissis) per assumere la <strong>di</strong>fesa della moglie come gra<strong>di</strong>to da quest’ultima, chiede<br />

se, in ultima ipotesi, sussista ugualmente una situazione <strong>di</strong> incompatibilità;<br />

Il Consiglio<br />

U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

osserva<br />

l’art. 51, I canone complementare del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense, sancisce il <strong>di</strong>vieto -per<br />

l’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari- dal prestare<br />

la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> essi; per<br />

giunta, nel caso <strong>di</strong> specie, l’oggetto del giu<strong>di</strong>zio per cui il richiedente dovrebbe assumere il<br />

mandato nei confronti dell’ex cliente, è strettamente connesso al mandato espletato in<br />

precedenza (anche) in favore del predetto.<br />

Da ciò potrebbe conseguire la possibilità, per l’avvocato, <strong>di</strong> utilizzare nel nuovo giu<strong>di</strong>zio,<br />

contro l’ex assistito, notizie apprese in occasione dell’espletamento del precedente incarico<br />

con conseguente violazione dei doveri <strong>di</strong> cui all’art. 9 Co<strong>di</strong>ce deontologico forense.<br />

Nè la liberatoria, che si assume concessa dall’ex cliente, appare idonea a superare il citato<br />

<strong>di</strong>vieto attesa l’impossibilità <strong>di</strong> valutare ex ante lo sviluppo e le problematiche connesse al<br />

giu<strong>di</strong>zio che ci si accinge ad intraprendere.<br />

* * *<br />

- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata in data 9 marzo 2007 dall’Avv.<br />

(omissis) relativa alla possibilità <strong>di</strong> informare il pubblico circa la propria attività professionale<br />

attraverso il recapito <strong>di</strong> lettere nelle cassette della posta <strong>di</strong> privati e/o aziende;<br />

Il Consiglio<br />

U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

osserva<br />

l’art. 2 della legge n. 248 del 4 agosto 2006 ha rimosso il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> svolgere pubblicità<br />

informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio<br />

offerto, nonchè i costi complessivi delle prestazioni precisando, peraltro, che il messaggio<br />

deve rispettare criteri <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità il cui controllo è affidato all’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong><br />

professionale.<br />

Va osservato che la nuova <strong>di</strong>sciplina ha rimosso un <strong>di</strong>vieto, quanto ai contenuti, che era<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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