09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

5. Entro il 28 <strong>di</strong>cembre 2009, gli Stati membri presentano alla Commissione una<br />

relazione sui requisiti nazionali la cui applicazione potrebbe rientrare nell’articolo 16,<br />

paragrafo 1, terzo comma e paragrafo 3, prima frase, specificando i motivi per cui ritengono<br />

che l’applicazione <strong>di</strong> detti requisiti sia conforme ai criteri <strong>di</strong> cui all’articolo 16, paragrafo 1,<br />

terzo comma e all’articolo 16, paragrafo 3, prima frase.<br />

Successivamente, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali mo<strong>di</strong>fiche<br />

dei requisiti, inclusi i nuovi requisiti, <strong>di</strong> cui sopra specificandone le motivazioni.<br />

La Commissione comunica tali requisiti agli altri Stati membri. La comunicazione non<br />

osta a che gli Stati membri adottino le <strong>di</strong>sposizioni in questione. La Commissione fornisce<br />

successivamente, su base annuale, analisi e orientamenti in materia <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> tali<br />

<strong>di</strong>sposizioni nel contesto della presente <strong>di</strong>rettiva.<br />

Articolo 40<br />

Procedura <strong>di</strong> comitato<br />

1. La Commissione è assistita da un comitato.<br />

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7<br />

della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 8 <strong>di</strong> tale<br />

decisione. Il periodo <strong>di</strong> cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato<br />

a tre mesi.<br />

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis,<br />

paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 8 della stessa.<br />

Articolo 41<br />

Clausola <strong>di</strong> revisione<br />

Entro il 28 <strong>di</strong>cembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al<br />

Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sull’applicazione della presente<br />

<strong>di</strong>rettiva. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, la relazione tratta in particolare<br />

l’applicazione dell’articolo 16. Essa esamina inoltre se siano necessarie ulteriori misure per<br />

le materie escluse dal campo <strong>di</strong> applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva. La relazione è<br />

accompagnata, se del caso, da proposte intese a mo<strong>di</strong>ficare la presente <strong>di</strong>rettiva al fine <strong>di</strong><br />

completare il mercato interno dei servizi.<br />

Articolo 42<br />

Mo<strong>di</strong>fica della <strong>di</strong>rettiva 98/27/CE<br />

Nell’allegato della <strong>di</strong>rettiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19<br />

maggio 1998, relativa a provve<strong>di</strong>menti inibitori a tutela <strong>degli</strong> interessi dei consumatori [41],<br />

è aggiunto il seguente punto:<br />

“13. Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 <strong>di</strong>cembre<br />

2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).”<br />

Articolo 43<br />

Protezione dei dati personali<br />

L’attuazione e l’applicazione della presente <strong>di</strong>rettiva e, in particolare, delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

relative al controllo, ottemperano alle norme sulla protezione dei dati personali <strong>di</strong> cui alle<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 511<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 511<br />

22/06/2007, 11:39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!