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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

elettronico per lo scambio <strong>di</strong> informazioni tra gli Stati membri tenendo conto dei sistemi<br />

<strong>di</strong> informazione esistenti.<br />

2. Gli Stati membri, con l’assistenza della Commissione, adottano misure <strong>di</strong> accompagnamento<br />

per agevolare lo scambio <strong>di</strong> funzionari incaricati <strong>di</strong> dare esecuzione alla mutua<br />

assistenza e la formazione dei funzionari stessi, compresa la formazione linguistica e quella<br />

informatica.<br />

3. La Commissione valuta la necessità <strong>di</strong> istituire un programma pluriennale per<br />

organizzare i pertinenti scambi <strong>di</strong> funzionari e la formazione.<br />

Articolo 35<br />

Mutua assistenza in caso <strong>di</strong> deroghe caso per caso<br />

1. Qualora uno Stato membro intenda assumere una misura conformemente all’articolo<br />

18, si applica la procedura <strong>di</strong> cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiu<strong>di</strong>zio<br />

delle procedure giu<strong>di</strong>ziarie, compresi i proce<strong>di</strong>menti e gli atti preliminari compiuti nel<br />

quadro <strong>di</strong> un’indagine penale.<br />

2. Lo Stato membro <strong>di</strong> cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento <strong>di</strong><br />

assumere misure nei confronti del prestatore, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul<br />

servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.<br />

Lo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento verifica con la massima sollecitu<strong>di</strong>ne se il prestatore<br />

esercita legalmente le sue attività e accerta i fatti all’origine della richiesta. Esso comunica al<br />

più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure assunte o previste o,<br />

se del caso, i motivi per i quali non è stata assunta alcuna misura.<br />

3. Dopo la comunicazione dello Stato membro <strong>di</strong> stabilimento <strong>di</strong> cui al paragrafo 2,<br />

secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione<br />

e allo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento la sua intenzione <strong>di</strong> prendere misure, precisando le<br />

ragioni seguenti:<br />

a) le ragioni per le quali ritiene che le misure assunte o previste dallo Stato membro <strong>di</strong><br />

stabilimento siano insufficienti;<br />

b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede <strong>di</strong> assumere rispettino le<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all’articolo 18.<br />

4. Le misure possono essere assunte solo allo scadere <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci giorni lavorativi a<br />

decorrere dalla notifica <strong>di</strong> cui al paragrafo 3.<br />

5. Senza pregiu<strong>di</strong>zio della facoltà, per lo Stato membro che ha presentato la richiesta, <strong>di</strong><br />

assumere le misure in questione allo scadere del termine <strong>di</strong> cui al paragrafo 4, la Commissione<br />

esamina al più presto la compatibilità delle misure notificate con il <strong>di</strong>ritto comunitario.<br />

Qualora giunga alla conclusione che la misura è incompatibile con il <strong>di</strong>ritto comunitario,<br />

la Commissione adotta una decisione in cui chiede allo Stato membro interessato <strong>di</strong><br />

astenersi dall’assumere le misure proposte o <strong>di</strong> sospendere con urgenza le misure assunte.<br />

6. In caso <strong>di</strong> urgenza, lo Stato membro che intende assumere una misura può derogare<br />

alle <strong>di</strong>sposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la<br />

massima sollecitu<strong>di</strong>ne alla Commissione e allo Stato membro <strong>di</strong> stabilimento, specificando<br />

i motivi che giustificano l’urgenza.<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 509<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 509<br />

22/06/2007, 11:39

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