09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

IL NOSTRO MONDO<br />

<strong>di</strong>verso criterio <strong>di</strong> quantificazione del danno adottato dal Giu<strong>di</strong>ce nazionale rispetto<br />

a quello applicato dal Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Strasburgo. Si ricorreva spesso alla Corte Europea<br />

proprio perché i criteri che applicava consentivano una maggiore e più generosa<br />

quantificazione del danno.<br />

Invero negli ultimi anni il Giu<strong>di</strong>ce nazionale si è attenuto maggiormente ai criteri<br />

interpretativi ed agli standard dettati dalla Corte Europea Diritti Umani, conformandosi<br />

ai suoi parametri anche sotto l’aspetto quantitativo e riconoscendo tra • 1.000<br />

fino ad • 2.000 per ogni anno <strong>di</strong> ritardo a seconda delle situazioni giuri<strong>di</strong>che soggettive<br />

in gioco.<br />

Tuttavia vi è ancora una incisiva <strong>di</strong>fferenza: il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Strasburgo liquida le<br />

predette somme per ogni anno <strong>di</strong> durata del processo, mentre le Corti nazionali,<br />

attenendosi alla lettera della Legge Pinto, continuano a considerare ancora il solo<br />

periodo eccedente la ragionevole durata, con evidente e conseguente riduzione<br />

dell’entità della liquidazione del danno.<br />

La Corte Europea infatti, una volta accertato che un proce<strong>di</strong>mento è irragionevolmente<br />

lungo, procede a quantificare il danno tenendo conto dell’intera durata del<br />

processo (ad esempio quantifica in • 1.000,00 il danno per ogni anno <strong>di</strong> un processo<br />

irragionevolmente durato sei anni (invece <strong>di</strong> tre) e quin<strong>di</strong> l’importo complessivo<br />

liquidato è pari a • 6.000.<br />

Secondo la legge Pinto, invece, il criterio <strong>di</strong> liquidazione è <strong>di</strong>verso e meno<br />

satisfattivo considerato che l’art. 2 prevede espressamente che “Il giu<strong>di</strong>ce determina<br />

la riparazione a norma dell’art. 2056 c.c. osservando le seguenti <strong>di</strong>sposizioni: a)<br />

rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole <strong>di</strong><br />

cui al comma uno”. Con lo stesso esempio <strong>di</strong> cui sopra si arriva alla liquidazione <strong>di</strong><br />

solo la metà ovvero del periodo eccedente la ragionevole durata (3 anni), cioè • 3.000.<br />

Ci si augura per il futuro che anche le Corti italiane, siano più sensibili e, quin<strong>di</strong>,<br />

più generose nella liquidazione del danno per violazione al <strong>di</strong>ritto soggettivo e proprio<br />

della persona, costituzionalmente protetto, a che ogni persona veda trattata la propria<br />

causa equamente ed in tempi ragionevoli.<br />

Avv. Cristiana Consalvi (Direttivo A.Gi.For – Commissione Giovani <strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong><br />

<strong>Avvocati</strong> <strong>di</strong> Roma).<br />

Avv. Cristiana Consalvi<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 371

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!