sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
avvocati è una <strong>di</strong>rettiva del 2000, la <strong>di</strong>rettiva n. 31, in cui si dettano alcune norme sui servizi,<br />
sulle informazioni che si possono dare e così via, e c’è una norma specifica che riguarda le<br />
professioni regolamentate. E questa norma invece <strong>di</strong> ampliare mette una serie <strong>di</strong> paletti<br />
molto rigi<strong>di</strong>, perché <strong>di</strong>ce che gli stati membri possono consentire la pubblicità nel rispetto<br />
delle regole professionali relative in particolare all’in<strong>di</strong>pendenza, alla <strong>di</strong>gnità, all’onore della<br />
professione, al segreto professionale, alla lealtà verso clienti e colleghi.<br />
Scusate, onore, <strong>di</strong>gnità, lealtà, ma queste fanno parte delle caratteristiche <strong>di</strong> una impresa?<br />
Mi pare <strong>di</strong> no. Queste sono cose che non hanno niente a che fare con l’impresa.<br />
La stessa norma poi attribuisce ai consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong>, alle associazioni libere fra<br />
avvocati, un potere e una funzione molto forte rispetto alle norme deontologiche che<br />
devono regolare appunto la pubblicità. Quin<strong>di</strong> c’è sempre questa, nei documenti della<br />
Comunità, dell’Unione, torna sempre un pochino fuori quest’altro aspetto per cui l’avvocato<br />
non è soltanto un impren<strong>di</strong>tore, non è soltanto un agente del mercato, è qualcosa <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>verso.<br />
E in questo quadro si colloca anche la questione <strong>degli</strong> Or<strong>di</strong>ni, perché gli Or<strong>di</strong>ni<br />
sicuramente sono un vincolo, un limite alla libera concorrenza. Però vedete, appunto la<br />
<strong>di</strong>rettiva 31. La <strong>di</strong>rettiva 31 <strong>di</strong>ce che è fatta salva l’autonomia delle organizzazioni<br />
professionali e che compete proprio a queste organizzazioni professionali elaborare il co<strong>di</strong>ce<br />
<strong>di</strong> condotta a livello comunitario, per la pubblicità. E che la commissione, nel <strong>di</strong>sciplinare<br />
le professioni intellettuali deve tenere in debito conto i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> condotta applicabili in<br />
stretta cooperazione con le organizzazioni professionali pertinenti. Ancora una volta c’è<br />
quest’altro aspetto che conta, che deve contare, ma non è soltanto, c’è poi anche il<br />
Parlamento europeo, nella risoluzione che vi <strong>di</strong>cevo prima del marzo 2006, anche qui c’è<br />
un richiamo specifico ai principi <strong>di</strong> base stabiliti dall’ONU per l’attività <strong>di</strong> avvocato in cui<br />
si <strong>di</strong>ce che le associazioni professionali <strong>di</strong> avvocato hanno un ruolo cruciale per quello che<br />
concerne il rispetto delle norme <strong>di</strong> legge, la deontologia e la <strong>di</strong>fesa dei membri <strong>di</strong> questa<br />
associazione. E ancora nella stessa risoluzione si sottolinea la funzione <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni<br />
professionali, delle organizzazioni professionali <strong>degli</strong> avvocati in genere nello stabilire le<br />
regole deontologiche che devono regolare e <strong>di</strong>sciplinare l’attività dell’avvocato.<br />
Però questo è il lato che ci piace, se vogliamo, però negli stessi documenti della<br />
Comunità, e soprattutto nella giurisprudenza della Corte, perché sono ormai molte le<br />
sentenze che riguardano l’attività <strong>degli</strong> avvocati, c’è un allarme molto netto, gli or<strong>di</strong>ni<br />
professionali o le associazioni professionali sono tendenzialmente e potenzialmente un<br />
cartello restrittivo della concorrenza. Lo si <strong>di</strong>ce chiaramente nelle sentenze, ve le posso<br />
citare, le sentenze italiane che riguardano avvocati italiani, Arduino e Mauri, Cipolla anche,<br />
è molto netta questa cosa, gli or<strong>di</strong>ni potenzialmente sono restrittivi, siccome sono associazioni<br />
<strong>di</strong> imprese, essendo gli avvocati imprese, gli Or<strong>di</strong>ni sono associazioni <strong>di</strong> imprese, e le<br />
associazioni <strong>di</strong> imprese sono tendenzialmente <strong>degli</strong> organismi che sono restrittivi della<br />
concorrenza.<br />
Questa è la preoccupazione <strong>di</strong> fondo della <strong>di</strong>rezione generale per la concorrenza, perché<br />
è pacifico per tutte quelle sentenze che gli or<strong>di</strong>ni sono associazioni <strong>di</strong> imprese e che le<br />
associazioni <strong>di</strong> imprese, essendo potenzialmente fonte <strong>di</strong> restrizione della libera concorrenza<br />
sono accettabili soltanto laddove ci sia una copertura dello Stato. Ricordatevi che nella<br />
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22/06/2007, 11:18<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007