09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

464<br />

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

<strong>di</strong>rettiva è flessibile sul punto, e salva sempre la specificità della professione considerata.<br />

Occorre anche informare il destinatario delle regole professionali vigenti: la normativa<br />

<strong>di</strong> legge, alla quale si può fare rinvio con mezzi anche informatici, il co<strong>di</strong>ce deontologico,<br />

l’esistenza <strong>di</strong> organismi <strong>di</strong> conciliazione presso gli Or<strong>di</strong>ni (e, nel caso <strong>di</strong> tariffe o compensi,<br />

la procedura conciliativa già prevista dalla <strong>di</strong>sciplina forense).<br />

E’ soppresso ogni <strong>di</strong>vieto in materia <strong>di</strong> pubblicità: l’art.24 c.1 si riferisce esplicitamente<br />

alle professioni regolamentate, ma vi è un temperamento ( all’art. 24 c.2) che impone la<br />

conformità del messaggio alle regole professionali, tenendo conto della specificità della<br />

professione , nonché della in<strong>di</strong>pendenza, della integrità, della <strong>di</strong>gnità e del segreto professionale.<br />

Ciò significa che, in via legislativa ( nel testo <strong>di</strong> attuazione) ovvero in via<br />

deontologica sono ammesse limitazioni, purché non configgenti con il principio <strong>di</strong> non<strong>di</strong>scriminazione,<br />

con il principio <strong>di</strong> proporzionalità e siano giustificate da motivi imperativi<br />

<strong>di</strong> interesse generale ( secondo le definizioni <strong>di</strong> tali termini in<strong>di</strong>cate nell’art. 15).<br />

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività professionale – ferma la libertà <strong>di</strong><br />

scegliere le forme più opportune - si possono svolgere attività multi<strong>di</strong>sciplinari , ma è<br />

consentito apporre limitazioni per evitare i conflitti d’interesse, per garantire in<strong>di</strong>pendenza<br />

e imparzialità, regole deontologiche specifiche per rendere le attività compatibili tra loro e<br />

per custo<strong>di</strong>re il segreto professionale.<br />

La qualità del servizio può essere certificata da un organismo in<strong>di</strong>pendente o<br />

accre<strong>di</strong>tato (ma si tratta <strong>di</strong> iniziativa semplicemente volontaria) o si può fare ricorso a carte<br />

<strong>di</strong> qualità o marchi pre<strong>di</strong>sposti da or<strong>di</strong>ni professionali a livello comunitario.<br />

Se si considera che la versione aggiornata del testo del co<strong>di</strong>ce deontologico , che sarà<br />

pubblicata prossimamente , già tiene conto <strong>di</strong> quasi tutte queste prescrizioni, per l’<br />

Avvocatura non sarà <strong>di</strong>fficile dare attuazione alla <strong>di</strong>rettiva nel triennio venturo, anche<br />

ricorrendo semplicemente alle prescrizioni del co<strong>di</strong>ce, se il legislatore , al momento<br />

dell’attuazione, vorrà riconoscere la specificità della professione forense e attribuire al<br />

Consiglio Nazionale Forense il compito <strong>di</strong> adeguare la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> settore alla <strong>di</strong>rettiva.<br />

Come è noto, qualsiasi atto avente natura regolamentare è ammesso per attuare le <strong>di</strong>rettive<br />

nell’or<strong>di</strong>namento interno.<br />

DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL<br />

CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 2006 , RELATIVA AI SERVIZI<br />

NEL MERCATO INTERNO<br />

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 27/12/2006 pag. 0036 - 0068<br />

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br />

del 12 <strong>di</strong>cembre 2006<br />

relativa ai servizi nel mercato interno<br />

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,<br />

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo<br />

2, prima e terza frase, e l’articolo 55,<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 464<br />

22/06/2007, 11:39<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!