sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
464<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
<strong>di</strong>rettiva è flessibile sul punto, e salva sempre la specificità della professione considerata.<br />
Occorre anche informare il destinatario delle regole professionali vigenti: la normativa<br />
<strong>di</strong> legge, alla quale si può fare rinvio con mezzi anche informatici, il co<strong>di</strong>ce deontologico,<br />
l’esistenza <strong>di</strong> organismi <strong>di</strong> conciliazione presso gli Or<strong>di</strong>ni (e, nel caso <strong>di</strong> tariffe o compensi,<br />
la procedura conciliativa già prevista dalla <strong>di</strong>sciplina forense).<br />
E’ soppresso ogni <strong>di</strong>vieto in materia <strong>di</strong> pubblicità: l’art.24 c.1 si riferisce esplicitamente<br />
alle professioni regolamentate, ma vi è un temperamento ( all’art. 24 c.2) che impone la<br />
conformità del messaggio alle regole professionali, tenendo conto della specificità della<br />
professione , nonché della in<strong>di</strong>pendenza, della integrità, della <strong>di</strong>gnità e del segreto professionale.<br />
Ciò significa che, in via legislativa ( nel testo <strong>di</strong> attuazione) ovvero in via<br />
deontologica sono ammesse limitazioni, purché non configgenti con il principio <strong>di</strong> non<strong>di</strong>scriminazione,<br />
con il principio <strong>di</strong> proporzionalità e siano giustificate da motivi imperativi<br />
<strong>di</strong> interesse generale ( secondo le definizioni <strong>di</strong> tali termini in<strong>di</strong>cate nell’art. 15).<br />
Per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività professionale – ferma la libertà <strong>di</strong><br />
scegliere le forme più opportune - si possono svolgere attività multi<strong>di</strong>sciplinari , ma è<br />
consentito apporre limitazioni per evitare i conflitti d’interesse, per garantire in<strong>di</strong>pendenza<br />
e imparzialità, regole deontologiche specifiche per rendere le attività compatibili tra loro e<br />
per custo<strong>di</strong>re il segreto professionale.<br />
La qualità del servizio può essere certificata da un organismo in<strong>di</strong>pendente o<br />
accre<strong>di</strong>tato (ma si tratta <strong>di</strong> iniziativa semplicemente volontaria) o si può fare ricorso a carte<br />
<strong>di</strong> qualità o marchi pre<strong>di</strong>sposti da or<strong>di</strong>ni professionali a livello comunitario.<br />
Se si considera che la versione aggiornata del testo del co<strong>di</strong>ce deontologico , che sarà<br />
pubblicata prossimamente , già tiene conto <strong>di</strong> quasi tutte queste prescrizioni, per l’<br />
Avvocatura non sarà <strong>di</strong>fficile dare attuazione alla <strong>di</strong>rettiva nel triennio venturo, anche<br />
ricorrendo semplicemente alle prescrizioni del co<strong>di</strong>ce, se il legislatore , al momento<br />
dell’attuazione, vorrà riconoscere la specificità della professione forense e attribuire al<br />
Consiglio Nazionale Forense il compito <strong>di</strong> adeguare la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> settore alla <strong>di</strong>rettiva.<br />
Come è noto, qualsiasi atto avente natura regolamentare è ammesso per attuare le <strong>di</strong>rettive<br />
nell’or<strong>di</strong>namento interno.<br />
DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL<br />
CONSIGLIO, DEL 12 DICEMBRE 2006 , RELATIVA AI SERVIZI<br />
NEL MERCATO INTERNO<br />
Gazzetta ufficiale n. L 376 del 27/12/2006 pag. 0036 - 0068<br />
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<br />
del 12 <strong>di</strong>cembre 2006<br />
relativa ai servizi nel mercato interno<br />
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,<br />
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo<br />
2, prima e terza frase, e l’articolo 55,<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 464<br />
22/06/2007, 11:39<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007