09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

si fa una cosa, quando si svolge un’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa il compenso è l’ultimo dei pensieri. Se<br />

abbiamo un termine che scade il nostro problema è che dobbiamo rispettare il termine, non<br />

quanto ci renderà questa attività che stiamo per fare. E guardate che questa specialità del<br />

rapporto tra l’avvocato e il cliente non è soltanto <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne morale, è anche riconosciuta da<br />

specifiche norme. Vi faccio un solo esempio: se con il vostro cliente vi trovate in contrasto<br />

su iniziative da prendere nel corso del processo voi avete il dovere, ciascun avvocato ha il<br />

dovere <strong>di</strong> lasciare il proprio cliente perché non è possibile condurre un processo in contrasto<br />

con il proprio cliente. Ma se si lascia il processo non lo si può lasciare dalla mattina alla sera,<br />

abbiamo un obbligo <strong>di</strong> continuare ad assisterlo nonostante il contrasto fintanto che non<br />

veniamo sostituiti. Lo <strong>di</strong>ce il co<strong>di</strong>ce. Quin<strong>di</strong> questa specialità, voglio <strong>di</strong>re voi pensate che un<br />

idraulico, se si trova in contrasto sul costo della sua prestazione sia tenuto a proteggervi<br />

dall’invasione dell’acqua? Sicuramente no. C’è una specialità, c’è qualcosa <strong>di</strong> più nel<br />

rapporto tra avvocato e cliente. E questo qualcosa <strong>di</strong> più è qualcosa che si trova nei<br />

documenti, nei documenti legislativi italiani come nei documenti della Comunità. Certo il<br />

panorama mon<strong>di</strong>ale dei gran<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> con 500 avvocati crea qualche problema da questo<br />

punto <strong>di</strong> vista, perché si rischia in quelle situazioni <strong>di</strong> avere un rapporto tra cliente e avvocato<br />

che non è più un rapporto così strettamente fiduciario, e forse un pochino la prestazione si<br />

spersonalizza, e forse in quelle occasioni, in quelle situazioni è più comprensibile che la<br />

commissione, l’Unione Europea in genere, parta dal principio che l’attività dell’avvocato è<br />

una attività <strong>di</strong> impresa. La posizione dell’Unione Europea sull’attività <strong>di</strong> impresa è molto<br />

singolare devo <strong>di</strong>re, parte dall’articolo 81 del Trattato <strong>di</strong> Roma e secondo la giurisprudenza<br />

costante della Corte <strong>di</strong> Giustizia, la nozione <strong>di</strong> impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti<br />

un’attività economica, qualsiasi entità, a prescindere dallo status giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> detta entità e<br />

delle sue modalità <strong>di</strong> finanziamento. Sostanzialmente secondo la giurisprudenza della Corte<br />

<strong>di</strong> Giustizia, qualsiasi attività economica che non sia una attività pubblica o <strong>di</strong>rettamente<br />

attribuibile allo Stato, e che non sia un’attività <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente, è attività d’impresa. E<br />

allora con questo tipo <strong>di</strong> informazione, con questo tipo <strong>di</strong> partenza, cioè che l’avvocato è<br />

comunque un impren<strong>di</strong>tore, è ovvio che poi gli si applicano e si richieda che applichi nella<br />

sua attività quoti<strong>di</strong>ana tutte le norme che regolano l’attività <strong>di</strong> impresa, ivi compreso<br />

naturalmente il rispetto della concorrenza e, dal punto <strong>di</strong> vista della <strong>di</strong>rezione per la<br />

concorrenza dell’Unione, anche che si tenti <strong>di</strong> ridurre, <strong>di</strong> ampliare, <strong>di</strong> aumentare gli spazi<br />

<strong>di</strong> concorrenza con tutti i mezzi possibili e sicuramente da questo punto <strong>di</strong> vista la pubblicità<br />

è uno strumento, non si può negare che la pubblicità abbia una funzione specifica<br />

nell’ambito del mercato e nei rapporti <strong>di</strong> concorrenza tra imprese. Però vedete, questi sono<br />

i punti <strong>di</strong> partenza e questi sarebbero gli agganci forti, teorici, dopo <strong>di</strong> che però negli stessi<br />

documenti della comunità ci sono, non solo il Parlamento, ma anche documenti della stessa<br />

commissione, della stessa <strong>di</strong>rezione generale della concorrenza, ci sono delle affermazioni<br />

che sono totalmente contrastanti, è come se l’Unione avesse un atteggiamento schizofrenico<br />

rispetto alla professione <strong>di</strong> avvocato, in un qualche modo l’ottica cambiasse continuamente,<br />

è come se fosse sempre un pochino fuori fuoco. Fra che cosa? Fra due mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> concepire la<br />

professione dell’avvocato: quella dell’impren<strong>di</strong>tore e quella invece <strong>di</strong> una professione<br />

liberale che è fondamento dello stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto perché c’è questo rapporto singolare con il<br />

cliente. L’unica norma vera e propria che <strong>di</strong>sciplina (specificatamente poi) la pubblicità <strong>degli</strong><br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 295<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 295<br />

22/06/2007, 11:18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!