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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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400<br />

PARERI DEONTOLOGICI<br />

venir meno <strong>di</strong> iniziative conciliative e dunque con mortificazione dei principi <strong>di</strong> collaborazione<br />

che sono alla base dell’attività legale;<br />

che, dunque, sulla base <strong>di</strong> quanto sopra esposto, il principio della riservatezza della<br />

corrispondenza <strong>di</strong> cui alla citata norma è rivolto ai legali che assistono parti contrapposte in<br />

giu<strong>di</strong>zio e non è esteso a soggetti <strong>di</strong>versi cosicchè, per esempio, non possono ritenersi<br />

riservate le lettere scambiate tra una parte e il patrono della parte avversa;<br />

che, nella fattispecie <strong>di</strong> cui al quesito, si verte in tema <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> revocatoria<br />

fallimentare ove, obiettivo principale è quello dell’accertamento dello stato <strong>di</strong> decozione del<br />

debitore, nel mentre la corrispondenza che dovrebbe essere prodotta è relativa ad una fase<br />

precedente ed estranea a detto giu<strong>di</strong>zio ed è intercorsa tra i legali -quello del cre<strong>di</strong>tore e quello<br />

del debitore- che in quel momento tentavano <strong>di</strong> comporre una controversia;<br />

che il Curatore fallimentare -ancorchè avvocato- è un Pubblico Ufficiale incaricato <strong>di</strong><br />

ricostruire l’attivo e il passivo dell’azienda fallita attraverso tutti gli elementi pervenuti nella<br />

sua <strong>di</strong>sponibilità;<br />

che l’avvocato della curatela fallimentare è soggetto terzo rispetto alle trattative precedentemente<br />

intercorse tra i legali delle parti;<br />

che, peraltro, gli avvocati delle parti, confidando sul principio del dovere della riservatezza<br />

e del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> produzione in giu<strong>di</strong>zio della corrispondenza, potrebbero -nella<br />

corrispondenza stessa- aver fatto cenno a dettagli che, se rivelati, potrebbero essere<br />

pregiu<strong>di</strong>zievoli agli interessi dei propri assistiti;<br />

che, dunque, il quesito va risolto con riferimento alla fattispecie concreta;<br />

che, peraltro, non è dato a questo Consiglio esprimersi su fattispecie in or<strong>di</strong>ne alle quali<br />

potrebbe in futuro essere investito per valutazioni <strong>di</strong> natura <strong>di</strong>sciplinare;<br />

premesso quanto sopra<br />

Il Consiglio<br />

- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

ritiene<br />

la questione risolvibile sulla base <strong>degli</strong> elementi <strong>di</strong> fatto relativi al caso concreto la cui<br />

valutazione non può che essere rimessa ai soggetti interessati.<br />

* * *<br />

- Vista la richiesta <strong>di</strong> parere deontologico presentata dagli Avv.ti (omissis) con la quale<br />

chiedono se il patto stipulato fra avvocato e cliente che preveda un compenso inferiore al<br />

minimo tariffario, possa risultare in contrasto con gli artt. 5 e 43 secondo comma Co<strong>di</strong>ce<br />

Deontologico forense, nonchè possa ledere la <strong>di</strong>gnità dell’avvocato e <strong>di</strong>scostarsi dall’art. 36<br />

della Costituzione.<br />

Il Consiglio<br />

U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

osserva<br />

alla luce <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, così come convertito, che prevede<br />

-tra l’altro- l’obbligo dell’adeguamento della <strong>di</strong>sciplina deontologica al nuovo testo <strong>di</strong> legge<br />

entro il 1° gennaio 2007, il testo dell’art. 43 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense relativo alle<br />

“richieste <strong>di</strong> pagamento” è stato mo<strong>di</strong>ficato nella seduta del 18 gennaio 2007 dal Consiglio<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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