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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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PARERI DEONTOLOGICI<br />

ultimo non può peraltro intendersi limitato alle sole ipotesi <strong>di</strong> incompatibilità <strong>di</strong>sciplinate<br />

dall’art. 106 stesso Co<strong>di</strong>ce, dovendosi invece ritenere esteso a quelle situazioni che rendano<br />

impossibile la prestazione medesima.<br />

E’ da ritenere che rientri tra queste, oltre ovviamente l’impossibilità d’or<strong>di</strong>ne fisiopsichico<br />

per infermità o comunque sensibile <strong>di</strong>sagio comportamentale, quella conseguente<br />

al venire meno delle con<strong>di</strong>zioni minime che consentano all’avvocato <strong>di</strong> esercitare l’ufficio<br />

demandatogli nel rispetto della <strong>di</strong>gnità personale che è suo dovere tutelare e che è principio<br />

scritto a chiare lettere nelle tavole fondamentali della professione (artt. 12 e 38 R.D.L. 27<br />

novembre 1933 n. 1578; art. 5 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico).<br />

L’esonero dall’obbligo della prestazione in presenza <strong>di</strong> uno dei testè cennati motivi <strong>di</strong><br />

giustificazione postula peraltro, da un lato, la richiesta <strong>di</strong> sostituzione da rivolgere al giu<strong>di</strong>ce<br />

procedente e, dall’altro, il dovere <strong>di</strong> perseverare nella <strong>di</strong>fesa finchè alla sostituzione stessa<br />

non si sia provveduto e non sia trascorso il termine eventualmente concesso al subentrante<br />

ex art. 108 c.p.p.<br />

A tanto dovranno pertanto uniformarsi i colleghi <strong>di</strong>fensori d’ufficio che versino<br />

effettivamente nelle situazioni sopra descritte.<br />

* * *<br />

- L’Avv. (omissis), con richiesta pervenuta il 30 marzo 2007, riferendosi ad una vertenza<br />

fra coniugi, premette che, avendo ricevuto mandato dalla moglie <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>venire ad una<br />

separazione consensuale, ha avuto un unico contatto con il marito allorquando lo stesso si<br />

è recato presso il suo stu<strong>di</strong>o per esaminare e quin<strong>di</strong> sottoscrivere il relativo ricorso le cui<br />

con<strong>di</strong>zioni erano già state previamente, laboriosamente e personalmente concordate dagli<br />

interessati.<br />

Fa presente peraltro che lo stesso marito non si è presentato all’u<strong>di</strong>enza presidenziale,<br />

come del resto preannunciatogli il giorno prima dai figli della coppia.<br />

Con la predetta istanza chiede se vi siano cause ostative d’or<strong>di</strong>ne deontologico all’eventuale<br />

accettazione del mandato ad assistere la moglie nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> separazione contenziosa<br />

che la stessa intende intraprendere.<br />

Il Consiglio<br />

- U<strong>di</strong>ti i Consiglieri Rossi e Testa, quali coor<strong>di</strong>natori della Commissione Deontologica;<br />

osserva<br />

- che il vigente art. 51 del Co<strong>di</strong>ce Deontologico Forense, in tema <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi<br />

e più specificamente nell’argomento in questione, stabilisce che “l’avvocato che abbia<br />

assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la<br />

propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> essi”.<br />

La nozione <strong>di</strong> “assistenza congiunta” presuppone, naturalmente, l’espletamento, da<br />

parte del comune avvocato, <strong>di</strong> un’opera professionale che dell’assistenza medesima rivesta<br />

le caratteristiche cui certo non sono alieni consigli, suggerimenti, rielaborazioni <strong>di</strong> testi<br />

concordati altrove, ecc.<br />

Se dunque una semplice firma apposta, sia pur previo semplice controllo della conformità<br />

a quanto altrove stabilito, dell’atto pre<strong>di</strong>sposto dal legale, può non rientrare nella<br />

nozione surriferita, è peraltro evidente che sarà solo quest’ultimo a potersi e doversi regolare<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 409

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