sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
460<br />
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
agosto 2006 n. 248, che ha convertito in legge il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, ha statuito, all’art.<br />
2, comma 3, che le <strong>di</strong>sposizioni deontologiche e pattizie e i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> auto<strong>di</strong>sciplina che<br />
contengono le prescrizioni <strong>di</strong> cui al comma 1 fossero adeguate, anche con l’adozione <strong>di</strong><br />
misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007.<br />
Le considerazioni sopra esposte, l’evoluzione delle norme interne, gli orientamenti<br />
emergenti in sede comunitaria ed, infine, il fatto che alcuni Or<strong>di</strong>ni locali, raccogliendo i<br />
segnali che provenivano dal <strong>di</strong>battito da tempo avviato dal Consiglio nazionale forense con<br />
gli Or<strong>di</strong>ni territoriali, avevano inteso anticipare, in sede locale, iniziative tendenti a rendere<br />
obbligatoria la formazione continua, hanno indotto il Consiglio a rompere gli indugi e a<br />
superare le resistenze provenienti da quelle fasce meno evolute della professione, che sono<br />
sorde ad ogni sollecitazione volta a modernizzare la professione e a rendere più trasparente<br />
il controllo sulla qualità tecnica del servizio reso dal professionista.<br />
* * * * *<br />
Il co<strong>di</strong>ce deontologico forense, già nella sua precedente formulazione, prevedeva il<br />
dovere <strong>di</strong> competenza (art. 12) e quello <strong>di</strong> aggiornamento professionale (art. 13). Quest’ultima<br />
norma stabiliva che «è dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione<br />
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali<br />
è svolta l’attività» professionale, <strong>di</strong>sponendo al canone I che la preparazione del professionista<br />
forense si realizza, oltre che con lo stu<strong>di</strong>o in<strong>di</strong>viduale, con la partecipazione ad iniziative<br />
culturali in campo giuri<strong>di</strong>co e forense. La norma, con la revisione approvata il 26 gennaio<br />
2006, è stata completata con l’introduzione <strong>di</strong> un ulteriore canone, che sancisce il «dovere<br />
deontologico <strong>di</strong> rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>di</strong><br />
appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi».<br />
La norma, così come riformulata, risponde in modo più trasparente alla funzione che<br />
l’Or<strong>di</strong>namento attribuisce al Consiglio Nazionale Forense e agli Or<strong>di</strong>ni territoriali <strong>di</strong><br />
tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e <strong>di</strong> assicurare la competenza<br />
e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività e dei soggetti che<br />
si rivolgono al professionista per ottenere la tutela dei loro <strong>di</strong>ritti lesi.<br />
Adempiendo, dunque, alla funzione sopra in<strong>di</strong>cata, il Consiglio nazionale ha adottato<br />
un regolamento, i cui requisiti si possono sintetizzare come segue:<br />
· La formazione continua è obbligatoria per tutti coloro che siano iscritti all’albo<br />
professionale; ogni iscritto è tenuto, quin<strong>di</strong>, a compiere attività <strong>di</strong> aggiornamento,<br />
accrescimento e approfon<strong>di</strong>mento delle conoscenze e delle competenze professionali,<br />
me<strong>di</strong>ante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuri<strong>di</strong>co e forense.<br />
· Ogni professionista è tenuto a conseguire, nell’ambito <strong>di</strong> un triennio, almeno 90<br />
cre<strong>di</strong>ti formativi, attribuiti secondo i criteri in<strong>di</strong>cati negli artt. 3 e 4 del regolamento, ed<br />
almeno 20 cre<strong>di</strong>ti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno solare.<br />
· Ogni iscritto ha la facoltà <strong>di</strong> scegliere liberamente gli eventi e le attività formative da<br />
svolgere, in relazione ai settori <strong>di</strong> attività professionale esercitata, ma almeno 5 cre<strong>di</strong>ti<br />
formativi annuali debbono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto<br />
l’or<strong>di</strong>namento professionale e la deontologia.<br />
· L’adempimento dell’obbligo formativo costituisce presupposto per l’in<strong>di</strong>cazione del<br />
settore <strong>di</strong> attività prevalente ai sensi dell’art. 17 bis del co<strong>di</strong>ce deontologico.<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 460<br />
22/06/2007, 11:39<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007