sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />
pronunciarsi sulle questioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, anche in <strong>di</strong>fetto d’apposita norma che <strong>di</strong>sciplini il<br />
caso concreto, facendo ricorso all’analogia legis o juris, <strong>di</strong> cui all’art. 12, <strong>di</strong>sposizioni sulla<br />
legge in generale)<br />
2) il principio della non contestazione, ricavabile per via <strong>di</strong> astrazione dalle norme<br />
processuali, secondo cui, e sempre che si verta in tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>sponibili, i fatti affermati<br />
da una parte e non contestati dalla controparte non hanno bisogno <strong>di</strong> essere provati;<br />
principio –questo- <strong>di</strong> cui vanno ri<strong>di</strong>segnati la misura ed i limiti, a seguito delle novelle<br />
del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito, introdotte dagli anni novanta (v. Cass. S.U. est. Evangelista n. 761/02…<br />
si pensi alle preclusioni introdotte dalla novella n. 353 del 1990 tra fase preparatoria ed<br />
istruttoria… alla presenza <strong>di</strong> oneri <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa, tra cui l’onere del convenuto <strong>di</strong> prendere<br />
posizione precisa sui fatti allegati dall’attore a fondamento della domanda, esplicitamente<br />
imposti dal dettato legislativo, nel più generale quadro <strong>di</strong> un processo scan<strong>di</strong>to da<br />
preclusioni e da <strong>di</strong>stinzione tra fase preparatoria e fase istruttoria… nel rito civile or<strong>di</strong>nario,<br />
antecedente alla novella, invece, oneri <strong>di</strong>fensivi siffatti non sono imposti, al contrario<br />
manifestandosi, nel quadro generale <strong>di</strong> un processo caratterizzato dalla sovrapposizione tra<br />
fase preparatoria e fase istruttoria, segni tutt’affatto contrari, che militano per la provvisorietà<br />
della non contestazione dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda).<br />
3) il principio della <strong>di</strong>sponibilità della prova, <strong>di</strong> cui all’art. 115 c.p.c.: salvi i casi<br />
previsti dalla legge (comportamento delle parti, interrogatorio libero, ispezione <strong>di</strong> persone<br />
o cose, richiesta informazione alla p.a., giuramento suppletorio ed estimatorio…), il giu<strong>di</strong>ce<br />
deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico<br />
ministero. Può tuttavia senza bisogno <strong>di</strong> prova porre a fondamento della decisione le<br />
nozioni <strong>di</strong> fatto (fatti notori, ossia acca<strong>di</strong>menti storicamente in<strong>di</strong>viduati) che rientrano nella<br />
comune esperienza;<br />
principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità delle prove, che, come chiarito dalla Suprema Corte, costituisce<br />
un vincolo per il giu<strong>di</strong>ce, il quale, al <strong>di</strong> là dei casi consentiti, non può provvedere d’ufficio<br />
all’acquisizione <strong>di</strong> prove non dedotte dalle parti e deve necessariamente provvedere sulle<br />
deduzioni istruttorie <strong>di</strong> parte, rilevanti per la decisione, laddove la rilevanza va valutata non<br />
per il probabile esito della prova offerta, ma per l’astratta influenza della stessa ai fini della<br />
decisione principio che si ricollega: a) al principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità della tutela giuris<strong>di</strong>zionale<br />
(artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.) per cui il titolare del <strong>di</strong>ritto sostanziale è arbitro <strong>di</strong> decidere se<br />
proporre o meno l’azione in giu<strong>di</strong>zio, e, dopo proposta, se continuarla o meno; b) al<br />
principio <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità del <strong>di</strong>ritto sostanziale<br />
4) il principio del libero convincimento <strong>di</strong> cui all’art. 116 c.p.c.: il giu<strong>di</strong>ce deve<br />
valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge <strong>di</strong>sponga<br />
altrimenti (le prove legali, laddove è il legislatore ad anteporre una valutazione delle prove,<br />
vincolante per il giu<strong>di</strong>ce: atto pubblico; scrittura privata; scritture contabili; riproduzioni<br />
meccaniche; confessione; giuramento…) e prudente apprezzamento non vuole <strong>di</strong>re arbitrio,<br />
né ricorso del giu<strong>di</strong>ce al proprio sapere privato, ma esercizio <strong>di</strong> attività logica e delle<br />
massime <strong>di</strong> comune esperienza (regole desunte da acca<strong>di</strong>menti, che si ripetono uniformemente<br />
e dalla cui osservazione vengono enucleati principi, che devono ritenersi vali<strong>di</strong> anche in casi<br />
analoghi futuri), che sono i criteri conoscitivi in forza dei quali si effettuano le illazioni, le<br />
deduzioni, le inferenze probatorie (si pensi alla valutazione delle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> parte<br />
favorevoli al proprio interesse; alla valutazione della presenza <strong>di</strong> tracce <strong>di</strong> frenata nel luogo<br />
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FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007