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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

civile, quali, ad esempio, il patto <strong>di</strong> prova ex art. 2096 c.c., la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà ex art. 1543<br />

c.c., la cessione dei beni ai cre<strong>di</strong>tori, ex art. 1978 c.c. etc., ovvero se essi siano compresi nella<br />

<strong>di</strong>sposizione in questione, atteso il suo <strong>di</strong>sposto: “sod<strong>di</strong>sfa comunque il requisito della forma<br />

scritta, anche …”. In tale ultima ipotesi rimane problematico il motivo dell’esplicita<br />

in<strong>di</strong>cazione dei numeri da 1) a 12) del 1350 c.c. Il termine “comunque” può ritenersi, invece,<br />

riferito al comma 1, per escludere che sia necessaria l’indagine lì in<strong>di</strong>cata, da parte del giu<strong>di</strong>ce.<br />

La <strong>di</strong>sposizione in esame va, quin<strong>di</strong>, correlata con tutti quei casi in cui è richiesta la forma<br />

ad substantiam, e cioè sinteticamente e per categorie, quando la forma è richiesta a pena <strong>di</strong><br />

nullità: 1) per la favorevole combinazione <strong>di</strong> 3 variabili, ossia natura del <strong>di</strong>ritto, contratto<br />

ad effetti reali, oggetto beni immobili; 2) per la natura del vincolo (es. negozi astratti che<br />

prescindono dalla causa che si ritiene sostituita, appunto, dalla forma, negozi familiari,<br />

vincolo societario), o per la gravità dell’impegno (locazioni e donazioni); 3) per la funzione<br />

del negozio (contratti prodromici, preliminare, mandato, opzione, patto <strong>di</strong> preferenza e<br />

negozi <strong>di</strong> secondo grado, riesame, revisione, conferma).<br />

B) Secondo il comma 1 bis, dello stesso art. 20: “l’idoneità del documento informatico a<br />

sod<strong>di</strong>sfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giu<strong>di</strong>zio, tenuto conto delle sue<br />

caratteristiche oggettive <strong>di</strong> qualità, sicurezza, integrità ed immo<strong>di</strong>ficabilità, fermo restando quanto<br />

<strong>di</strong>sposto dal comma 2".<br />

Quando l’oggetto <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio sia, quin<strong>di</strong>, ad esempio, la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> un contratto per<br />

il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, ed occorra stabilire se un documento<br />

informatico privo <strong>di</strong> firma, o firmato con firma elettronica semplice, sia idoneo a sod<strong>di</strong>sfare<br />

il requisito della forma scritta, l’oggetto dell’indagine sarà un requisito oggettivo, cioè un<br />

certo grado <strong>di</strong> sicurezza, integrità ed immo<strong>di</strong>ficabilità del documento, la riconoscibilità delle<br />

alterazioni, e ciò analogamente a quanto avviene per il tra<strong>di</strong>zionale documento sottoscritto,<br />

che consente <strong>di</strong> riconoscere cancellature, abrasioni, annotazioni, glosse, etc. Anche per il<br />

documento informatico, il legislatore ha voluto raggiungere il fine <strong>di</strong> cristallizzare nel tempo<br />

determinati atti o fatti.<br />

Peraltro, nel suo sindacato il Giu<strong>di</strong>ce dovrà tener conto delle regole stabilite dall’art. 71,<br />

che rinvia a decreti del P.d.C.M.<br />

Il documento informatico, quin<strong>di</strong>, sod<strong>di</strong>sfa il requisito legale della forma scritta se il<br />

contenuto non è alterabile o se le alterazioni sono riconoscibili.<br />

3) Efficacia probatoria del documento informatico<br />

Come noto a tutti, la forma può essere imposta dalla legge per la vali<strong>di</strong>tà dell’atto o per<br />

la prova <strong>di</strong> esso. In questo secondo caso ci si riferisce alla forma della prova e non alla forma<br />

dell’atto. Dunque quando <strong>di</strong>ciamo che la transazione deve essere provata per iscritto,<br />

vogliamo <strong>di</strong>re che la prova della transazione si può dare fornendo <strong>di</strong>chiarazioni scritte dei<br />

contraenti.<br />

Peraltro, anche se la prova <strong>di</strong> un atto viene data per iscritto tramite, ad esempio, la<br />

confessione, la quietanza, il riconoscimento, l’atto informe rimane tale.<br />

Laddove, comunque, la forma sia richiesta per la vali<strong>di</strong>tà dell’atto, la stessa è richiesta<br />

anche per la prova.<br />

3.1) L’art. 23 del Co<strong>di</strong>ce, “copie <strong>di</strong> atti e documenti informatici”, al I comma stabilisce:<br />

“all’art. 2712 del co<strong>di</strong>ce civile dopo le parole “riproduzioni fotografiche” è inserita la seguente<br />

“informatiche”.<br />

Dunque, nell’ipotesi <strong>di</strong> documento in forma informatica per così <strong>di</strong>re “puro e semplice”,<br />

si prescinde da qualsivoglia tecnica <strong>di</strong> sottoscrizione: esso rileva in quanto tale, nella sua<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 310<br />

22/06/2007, 11:18<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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