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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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IL NOSTRO MONDO<br />

Questa tesi prendeva le mosse dalla concezione secondo la quale il <strong>di</strong>ritto ad una<br />

ragionevole durata del processo non fosse un <strong>di</strong>ritto della persona e, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> rango<br />

costituzionale, in quanto troverebbe la sua fonte nella legge or<strong>di</strong>naria.<br />

Successivamente, per temperare tale tesi si affermava (cfr: sentenze Cass. Civ.:<br />

2130/03 – 5664/03) che era sufficiente fornire la prova del danno morale anche per<br />

via presuntiva considerato che costituisce una comune ed elementare nozione <strong>di</strong><br />

psicologia il fatto che la pendenza <strong>di</strong> un processo penale, civile o amministrativo,<br />

produca nell’uomo me<strong>di</strong>o - sulla base dell’id quod plerumque acci<strong>di</strong>t – situazioni <strong>di</strong><br />

stress, ansia, panico etc.. sofferenze psichiche appartenenti alla pura economia<br />

dell’interiorità, non esteriorizzate o esteriorizzabili.<br />

In questa <strong>di</strong>rezione la Corte <strong>di</strong> Cassazione, con la nota sentenza del 5.8.04 n. 15093,<br />

afferma il principio in base al quale la prova del danno non patrimoniale è in re ipsa<br />

“nel senso che provata la sussistenza della violazione, ciò comporta nella normalità<br />

dei casi, anche la prova che essa abbia prodotto conseguenze non patrimoniali in<br />

danno della parte processuale”<br />

E la Corte <strong>di</strong> Cassazione, con la nota sentenza successiva n.3396 del 18.2.05 ha<br />

riconosciuto anche per gli enti collettivi e le persone giuri<strong>di</strong>che la riparazione del<br />

danno non patrimoniale, atteso che: “ i <strong>di</strong>sagi ed i turbamenti <strong>di</strong> carattere psicologico<br />

che la lesione <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto normalmente provoca …” ben possono investire anche<br />

“le persone preposte alla gestione dell’ente ad ai suoi membri”.<br />

Invero la sopra evidenziata tendenza dei Giu<strong>di</strong>ci nazionali a non conformarsi ai<br />

principi interpretativi ed agli standard fissati dalla Corte Europea dei Diritti Umani<br />

ha avuto, sul piano pratico, l’effetto <strong>di</strong> incrementare a <strong>di</strong>smisura nel corso <strong>degli</strong> anni<br />

il numero dei giu<strong>di</strong>zi promossi in via <strong>di</strong>retta alla Corte <strong>di</strong> Strasburgo; In sostanza si<br />

rinunciava al ricorso in Cassazione per ottenere una censura del decreto della Corte<br />

<strong>di</strong> Appello ritenuto meritevole <strong>di</strong> revisione proponendo subito l’ impugnativa <strong>di</strong>rettamente<br />

alla Corte Europea e questa prassi costituisce una vera e propria violazione<br />

dell’art. 35 Convenzione che prevede espressamente che non si possa fare ricorso alla<br />

Corte Europea, se non dopo avere esperito tutti i rime<strong>di</strong> previsti dall’or<strong>di</strong>namento<br />

interno (c.d.: principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà).<br />

Poiché i citta<strong>di</strong>ni dei vari Paesi contraenti (ma soprattutto italiani) lamentavano il<br />

più delle volte, davanti al Giu<strong>di</strong>ce europeo, la mancata applicazione – da parte del<br />

Giu<strong>di</strong>ce nazionale - dei principi dettati dalla Giurisprudenza europea, e in particolare,<br />

il mancato riconoscimento del danno morale, la Corte <strong>di</strong> Strasburgo, per prassi<br />

riteneva ricevibile i ricorsi tutte le volte in cui accertava la insufficiente tutela. In tali<br />

casi, infatti, la Corte Europea può procedere all’esame <strong>di</strong> un ricorso tutte le volte in<br />

cui il citta<strong>di</strong>no abbia subito un pregiu<strong>di</strong>zio e il “ricorso non sia stato debitamente<br />

esaminato dal Tribunale nazionale”.(art.35).<br />

Il problema si è posto in modo concreto anche e, soprattutto, con riferimento al<br />

370<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

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