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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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IL NOSTRO MONDO<br />

esaminare e va valutato in concreto. 4Un altro parametro elaborato a Strasburgo, ma<br />

ancora non accolto dal giu<strong>di</strong>ce nazionale è costituito dai c.d. interessi in gioco ovvero<br />

status e <strong>di</strong>ritti che sono coinvolti.<br />

I suddetti elementi vanno valutati unitamente, e non quin<strong>di</strong>, alternativamente, al<br />

fine <strong>di</strong> stabilire se un processo sia o meno ragionevolmente lungo ai fini della<br />

riparazione del danno.<br />

Il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> equa riparazione in base alla c.d.: Legge Pinto non costituisce<br />

un atto <strong>di</strong> sfiducia nei confronti del Giu<strong>di</strong>ce e, infatti, prescinde totalmente dall’in<strong>di</strong>viduazione<br />

e dall’accertamento <strong>di</strong> una qualsivoglia responsabilità (con connesso<br />

risarcimento), in termini <strong>di</strong> colpa o dolo, del magistrato nello svolgimento della sua<br />

funzione: sussiste in tale ipotesi, come noto, il rime<strong>di</strong>o apprestato dalla L. 117/88 .<br />

Anche se i Decreti vanno trasmessi alla Corte dei Conti per valutare su eventuali<br />

responsabilità nella causazione della non ragionevole durata.<br />

La domanda <strong>di</strong> riparazione va proposta con ricorso (Art. 3 L.P.) davanti alla Corte<br />

<strong>di</strong> Appello competente in<strong>di</strong>viduata ex art. 11 c.p.p., regola non applicabile quando si<br />

impugnano proce<strong>di</strong>menti svolti davanti a giu<strong>di</strong>ci non or<strong>di</strong>nari (giu<strong>di</strong>zi TAR e Corte<br />

dei Conti). Entro sei mesi dalla definizione del proce<strong>di</strong>mento (ma può essere anche<br />

promosso a causa non terminata).<br />

Il rito è camerale e si conclude con decreto motivato imme<strong>di</strong>atamente esecutivo<br />

che può essere impugnato davanti alla Corte <strong>di</strong> Cassazione.<br />

Legittimati attivi sono - anche a seguito delle più recenti sentenze della Cassazione<br />

- sia le persone fisiche, che giuri<strong>di</strong>che ed i c.d.: enti collettivi.<br />

Legittimati passivi sono: per danni da irragionevole durata <strong>di</strong> un processo or<strong>di</strong>nario<br />

(civile o penale) il Ministro <strong>di</strong> Grazia e Giustizia, per un processo militare il<br />

Ministro della Difesa, negli altri casi il Presidente del Consiglio dei Ministri, per i<br />

proce<strong>di</strong>menti tributari (limitatamente a quelli impugnabili: es. rimborso tributi) il<br />

Ministero della Finanza.<br />

Con riferimento al danno riparabile il libro dell’Avvocato Recchia contiene un<br />

approfon<strong>di</strong>to ed interessante excursus sull’evoluzione giurisprudenziale in or<strong>di</strong>ne<br />

alla prova del danno risarcibile <strong>di</strong> cui all’art. 6 Convenzione e, in particolare,<br />

attraverso l’esame delle sentenze più significative, dall’entrata in vigore della Legge<br />

Pinto a quelle più recenti, si passa da una tesi marcatamente restrittiva della<br />

risarcibilità, ad una più ampia e, invero, più conforme ai canoni interpretativi dettati<br />

dalla Corte <strong>di</strong> Strasburgo.<br />

Infatti, la prima giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità riteneva che, in tema <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi per<br />

equa riprazione, il danno morale in senso lato o non patrimoniale, dovesse essere<br />

allegato e provato. Il che poneva il danneggiato davanti ad una classica probatio<br />

<strong>di</strong>abolica essendo davvero ardua la <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> stress e sofferenze che non<br />

producano evidenti patologie invalidanti.<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 369

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