09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme <strong>di</strong> documenti cui è<br />

apposta o associata.<br />

L’apposizione <strong>di</strong> firma <strong>di</strong>gitale integra e sostituisce l’apposizione <strong>di</strong> sigilli, punzoni,<br />

timbri, contrassegni e marchi <strong>di</strong> qualsiasi genere e ad ogni fine previsto dalla normativa<br />

vigente.<br />

Per la generazione della firma <strong>di</strong>gitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al<br />

momento della sottoscrizione, non risulti scaduto <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà ovvero non risulti revocato o<br />

sospeso.<br />

Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite<br />

ai sensi dell’art. 71, la vali<strong>di</strong>tà del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del<br />

titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.”<br />

L’art. 25 del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sciplina la firma autenticata: “ si ha per riconosciuta, ai sensi dell’art.<br />

2703 del co<strong>di</strong>ce civile, la firma <strong>di</strong>gitale o altro tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata autenticata dal<br />

notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.<br />

L’autenticazione della firma <strong>di</strong>gitale o <strong>di</strong> altro tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata<br />

consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua<br />

presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della vali<strong>di</strong>tà del<br />

certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto<br />

con l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co.<br />

L’apposizione <strong>di</strong> firma <strong>di</strong>gitale o <strong>di</strong> altro tipo <strong>di</strong> firma elettronica qualificata da parte del pubblico<br />

ufficiale ha l’efficacia <strong>di</strong> cui all’art. 24, comma 2. (…)”<br />

2.3) Vale la pena <strong>di</strong> menzionare anche la circostanza che la legge prevede anche un<br />

meccanismo per la validazione temporale del documento, per far sì che la data e l’ora <strong>di</strong><br />

formazione del documento siano certi ed opponibili ai terzi.<br />

2.4) La legge <strong>di</strong>sciplina il documento informatico sotto il profilo della vali<strong>di</strong>tà e rilevanza<br />

giuri<strong>di</strong>ca da un lato, e sotto il profilo dell’efficacia probatoria dall’altro, sempre facendo<br />

riferimento alla presenza o meno della firma ed al tipo <strong>di</strong> firma apposta.<br />

2.4.1) Rilevanza giuri<strong>di</strong>ca del documento informatico<br />

L’art. 20 del Co<strong>di</strong>ce dell’amministrazione <strong>di</strong>gitale stabilisce, al comma 1, che “il<br />

documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione<br />

con strumenti telematici conformi alle regole tecniche <strong>di</strong> cui all’art. 71 sono vali<strong>di</strong> e rilevanti agli<br />

effetti <strong>di</strong> legge, ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni del presente co<strong>di</strong>ce.”<br />

A) La legge stabilisce che il documento informatico con firma <strong>di</strong>gitale o firma elettronica<br />

qualificata, sod<strong>di</strong>sfa “comunque” il requisito della forma scritta, senza che sia necessaria la<br />

valutazione del Giu<strong>di</strong>ce.<br />

Infatti, il secondo comma dello stesso articolo 20 <strong>di</strong>spone che: “il documento informatico<br />

sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma <strong>di</strong>gitale, formato nel rispetto delle regole<br />

tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71, che garantiscono l’identificabilità dell’autore, l’integrità e<br />

l’immo<strong>di</strong>ficabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma ai sensi<br />

dell’art. 21, comma 2, e sod<strong>di</strong>sfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto<br />

pena <strong>di</strong> nullità, dall’art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del co<strong>di</strong>ce civile”.<br />

Per quanto riguarda la presunzione <strong>di</strong> riconducibilità al titolare del <strong>di</strong>spositivo <strong>di</strong> firma,<br />

si rinvia, come fa la norma, a quanto si <strong>di</strong>rà in seguito in or<strong>di</strong>ne alla efficacia probatoria<br />

prevista dall’art. 21.<br />

Per quanto riguarda l’esclusione del n. 13) dell’art. 1350 c.c., c’è da chiedersi se tra “gli<br />

altri atti in<strong>di</strong>cati dalla legge”, rimangano esclusi tutti i casi espressamente <strong>di</strong>sciplinati dal co<strong>di</strong>ce<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 309<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 309<br />

22/06/2007, 11:18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!