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sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

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ATTIVITA' DEL CONSIGLIO<br />

genera il dubbio che la fiducia nell’atto informatico, che in questi anni è andata <strong>di</strong>ffondendosi, possa<br />

notevolmente ridursi. Sarebbe almeno opportuno in<strong>di</strong>viduare il tipo <strong>di</strong> prova che consente il <strong>di</strong>sconoscimento<br />

secondo un criterio <strong>di</strong> responsabilità nella conservazione e nell’utilizzo della chiave privata.”<br />

Ed inoltre, sembrano rilevanti le seguenti osservazioni: “Da un lato sembra giusto superare i<br />

vecchi concetti <strong>di</strong> falso, strettamente legati al principio <strong>di</strong> paternità della firma e non a quello <strong>di</strong><br />

responsabilità per la firma; dall’altro occorre fare assoluta chiarezza sulle ipotesi in cui è consentito<br />

<strong>di</strong>mostrare l’assenza <strong>di</strong> responsabilità (per esempio, errore, violenza, dolo, abuso del mandato,<br />

contrarietà a patti interni, abusivo riempimento da parte <strong>di</strong> colui che aveva la legittimazione). Basti<br />

osservare che la dottrina più accre<strong>di</strong>tata, richiamando i principi <strong>di</strong> autoresponsabilità, affidamento,<br />

apparenza, rappresentanza, certezza dei rapporti, ha limitato alle sole ipotesi <strong>di</strong> violenza e <strong>di</strong> dolo la<br />

possibilità <strong>di</strong> fare valere i vizi della volontà, escludendo per esempio l’errore, così come la violazione<br />

<strong>di</strong> patti interni, salva l’ipotesi della conoscenza o riconoscibilità da parte del terzo contraente “<br />

* * *<br />

Documento informatico, fax e telex e trasmissione a <strong>di</strong>stanza<br />

La maggior parte della dottrina ritiene erroneo annoverare il fax ed il telex tra i documenti<br />

nuovi, trattandosi, invece, <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> trasmissione a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> documenti formati<br />

altrove, fattispecie peraltro non ignota al nostro co<strong>di</strong>ce che già negli anni quaranta<br />

<strong>di</strong>sciplinava il telegramma.<br />

Il fenomeno del documento informatico presenta, peraltro, un connotato del tutto<br />

<strong>di</strong>fferente rispetto al detto meccanismo <strong>di</strong> trasmissione a <strong>di</strong>stanza a mezzo fax, quasi in<br />

tempo reale, <strong>di</strong> un documento che preesiste alla trasmissione stessa, attraverso i nuovi<br />

apparati elettronici, per cui ciò che perviene è una copia <strong>di</strong> quel documento.<br />

Diversamente, infatti, accade per il documento informatico: la trasmissione, lo scambio<br />

dei documenti informatici avviene da un apparato all’altro, in modo tale che il documento<br />

viene creato e <strong>di</strong>rettamente incorporato dalla memoria fissa <strong>di</strong> un elaboratore elettronico<br />

attraverso la scomposizione e la successiva ricomposizione <strong>degli</strong> impulsi elettronici che lo<br />

formano, ma sempre in originale, quin<strong>di</strong> non attraverso un meccanismo analogico, ma<br />

<strong>di</strong>gitale.<br />

Nel caso del telefax, quin<strong>di</strong>, il documento originale che viene trasmesso rimane sempre<br />

nel possesso <strong>di</strong> chi ha effettuato la trasmissione, pertanto sotto questo profilo le questioni<br />

investono la conformità del fac-simile all’originale.<br />

Il documento teletrasmesso può anche essere sottoscritto. Si tratta, qui <strong>di</strong> sottoscrizione<br />

autografa, a <strong>di</strong>fferenza del documento informatico nel quale la funzione della firma viene,<br />

come visto, assolta da un meccanismo che nulla ha a che vedere con la sottoscrizione<br />

manuale.<br />

Secondo Verde, la <strong>di</strong>sciplina del telegramma e del fax “non riguarda una prova documentale<br />

<strong>di</strong>versa, ma regola in modo specifico un caso particolare <strong>di</strong> efficacia probatoria <strong>di</strong> copia <strong>di</strong> atti e<br />

documenti” da ricondursi nell’alveo dell’art. 2719 c.c. e non, come altra parte della dottrina<br />

ritiene, in quello dell’art. 2712 c.c.<br />

In particolare si ritiene che se il destinatario intende utilizzare come prova la copia<br />

ricevuta, l’assenza della contestazione da parte del mittente farà assumere alla copia il valore<br />

<strong>di</strong> prova legale.<br />

La contestazione da parte del mittente, però, viene parificata al <strong>di</strong>sconoscimento <strong>di</strong><br />

scrittura privata, sul presupposto che la copia ripete la propria efficacia probatoria dall’originale.<br />

La posta elettronica certificata<br />

Strettamente connesso con quest’ultimo tema della trasmissione a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> atti o<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 313<br />

03_attivita del consiglio_2.pmd 313<br />

22/06/2007, 11:18

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