09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

342<br />

IL NOSTRO MONDO<br />

si sarà provveduto alla riforma dell’Or<strong>di</strong>namento forense, vale a <strong>di</strong>re che fino al<br />

2007 ancora nulla si è fatto e, come si <strong>di</strong>ce, “campa cavallo che l’erba cresce”.<br />

A nostro <strong>di</strong>sdoro va ascritto un robusto contributo a che il cavallo tirasse a<br />

campare, obliterando quello che intorno a noi succedeva negli altri Paesi. Ci siamo<br />

arroccati nella <strong>di</strong>fesa dell’esistente e in particolare gli Or<strong>di</strong>ni spesso hanno, si fa per<br />

<strong>di</strong>re, volenterosamente contribuito alla conservazione talora anche in antagonismo<br />

con lo slancio e le iniziative <strong>di</strong> innovazione delle libere associazioni forensi, dalle<br />

quali temevano la sottrazione <strong>di</strong> funzioni: specificamente per la rappresentanza,<br />

ignorandone la necessaria <strong>di</strong>stinzione tra quella obbligatoria, connessa a compiti<br />

pubblicistici, e quella volontaria relativa alle necessità <strong>di</strong> libera espressione della<br />

civile società.<br />

- IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE -<br />

E IL D.L. 4 LUGLIO 2006 N. 223,<br />

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI<br />

DALLA L. 4 AGOSTO 2006 N. 248.<br />

Il 17 aprile 1997, il Consiglio Nazionale Forense ebbe ad approvare il “Co<strong>di</strong>ce<br />

Deontologico Forense”. L’art. 17 <strong>di</strong> tale Co<strong>di</strong>ce vietava qualsiasi forma <strong>di</strong> pubblicità<br />

della attività professionale, consentendo soltanto “l’in<strong>di</strong>cazione… nei rapporti<br />

con i terzi <strong>di</strong> un proprio particolare ramo <strong>di</strong> attività o specializzazione”.<br />

Prima <strong>di</strong> questa normativa non vi era alcuna espressa <strong>di</strong>sposizione che vietasse<br />

la pubblicità dell’attività professionale. Si era, però, formato un <strong>di</strong>ffuso orientamento<br />

decisionale dei Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> e del C.N.F., che considerava la detta<br />

pubblicità contraria al prestigio della professione e al rapporto fiduciario che dalla<br />

stessa deriva.<br />

La casistica al riguardo è molto estesa e il Collega Remo Danovi cita alcune<br />

significative decisioni del C.N.F. nel suo testo “Co<strong>di</strong>ce Deontologico forense”<br />

Pirola 1986: il 31 <strong>di</strong>c. 1954 veniva comunicata la ra<strong>di</strong>azione ad un avvocato che<br />

persistentemente offriva prestazioni a mezzo <strong>di</strong> avvisi economici dei quoti<strong>di</strong>ani; il<br />

13 sett. 1956 – il 12 giugno 1957 – il 31ottobre 1963 – il 26 maggio 1966 furono<br />

emesse decisioni che sanzionavano la pubblicità. Il rilasciare interviste (fornendo<br />

proprie fotografie o anche senza fotografie) venne ritenuto illecito. Ugualmente<br />

<strong>di</strong>casi per l’apparizione in trasmissioni televisive consentendo che scorresse la<br />

scritta con l’in<strong>di</strong>cazione del proprio nome e in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />

Alla base <strong>di</strong> tale orientamento venivano posti gli artt. 12 e 17 n. 3 del R.D.L. n.<br />

1578del 1933: il primo articolo impone l’obbligo ai professionisti legali <strong>di</strong><br />

adempiere “al loro ministero con <strong>di</strong>gnità e con decoro, come si conviene all’altezza<br />

della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia”;<br />

il secondo articolo stabilisce tra i requisiti per l’iscrizione all’Albo “la condotta<br />

specchiatissima e illibata”.<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!