09.03.2013 Views

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

straor<strong>di</strong>nari al Presidente della Repubblica, Organi <strong>di</strong> Polizia giu<strong>di</strong>ziaria, Commissioni<br />

Tributarie, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio <strong>di</strong> conciliazione,<br />

Corte dei Conti, Consiglio <strong>di</strong> Stato in sede consultiva;<br />

c) Liberi professionisti, ai fini <strong>di</strong> patrocinio o <strong>di</strong> consulenza, compresi quelli <strong>di</strong><br />

controparte quando dovuto;<br />

d) Compagnie <strong>di</strong> assicurazione, in caso <strong>di</strong> polizze assicurative che prevedano tali<br />

comunicazioni;<br />

e) Altri Consigli/Collegi professionali, Organizzazioni sindacali, Enti previdenziali e<br />

assicurativi coinvolti nel contenzioso.<br />

Descrizione del trattamento<br />

Il trattamento dei dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari è effettuato nella misura in cui ciò sia<br />

in<strong>di</strong>spensabile per fornire ai <strong>di</strong>fensori e all’Autorità giu<strong>di</strong>ziaria gli elementi necessari per la<br />

tutela <strong>degli</strong> interessi della <strong>di</strong>fesa in sede giu<strong>di</strong>ziaria e stragiu<strong>di</strong>ziale ovvero per istruire la<br />

pratica relativa ad un ricorso straor<strong>di</strong>nario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell’Autorità<br />

giu<strong>di</strong>ziaria possono essere forniti dati sensibili e giu<strong>di</strong>ziari <strong>di</strong> cui sia in possesso il Consiglio/<br />

Collegio.<br />

Per incarico del Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avv.<br />

Pierluigi Tirale, si trasmette il testo del REGOLAMENTO PER LA<br />

FORMAZIONE PERMANENTE che il C.N.F. ha definitivamente<br />

approvato nella seduta amministrativa del 18 gennaio 2007.<br />

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />

considerato<br />

·) che al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell’<strong>Or<strong>di</strong>ne</strong> <strong>degli</strong> <strong>Avvocati</strong> è affidato<br />

il compito <strong>di</strong> tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello <strong>di</strong><br />

garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività;<br />

·) che al Consiglio Nazionale Forense è attribuito dall’or<strong>di</strong>namento professionale il<br />

potere <strong>di</strong> determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni<br />

costituiscono regolamenti adottati in forza <strong>di</strong> un autonomo potere che ripete la sua<br />

<strong>di</strong>sciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3 delle <strong>di</strong>sposizioni sulla legge in generale;<br />

·) che è dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei<br />

principi imposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e <strong>di</strong> quelli<br />

stabiliti dall’or<strong>di</strong>namento interno, nonché dei principi in<strong>di</strong>viduati dal co<strong>di</strong>ce deontologico<br />

forense;<br />

·) che, in particolare, il preambolo del co<strong>di</strong>ce deontologico forense affida all’avvocato il<br />

compito <strong>di</strong> tutelare i <strong>di</strong>ritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi<br />

e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’or<strong>di</strong>namento per i fini della giustizia;<br />

·) che l’art. 12 del Co<strong>di</strong>ce deontologico forense impone all’avvocato il dovere <strong>di</strong><br />

competenza;<br />

·) che l’art. 13 del Co<strong>di</strong>ce deontologico forense <strong>di</strong>spone: ««È dovere dell’avvocato curare<br />

costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con<br />

FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007 453<br />

10_consiglio nazionale forense.pmd 453<br />

22/06/2007, 11:39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!