sommario - Ordine degli Avvocati di ROMA
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<br />
previsioni <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> quelle deontologiche).<br />
La nozione <strong>di</strong> decoro dovrebbe invece essere utilizzata per imporre regole volte alla<br />
salvaguar<strong>di</strong>a dell’etica professionale, come si è chiarito parlando <strong>degli</strong> or<strong>di</strong>ni.<br />
L’Autorità è consapevole che lo stesso co<strong>di</strong>ce civile, all’art. 2233, stabilisce che i<br />
compensi dei professionisti debbano essere commisurati al decoro della professione (oltre<br />
che all’importanza dell’opera). Si ritiene tuttavia che questa <strong>di</strong>sposizione non possa essere<br />
invocata per reintrodurre l’obbligatorietà dei minimi tariffari o limitazioni alla pubblicità<br />
professionale che il decreto Bersani ha invece inteso abrogare. Sul punto, pertanto, sarebbe<br />
opportuno un intervento del legislatore volto ad evitare che ,tramite la nozione <strong>di</strong> decoro,<br />
venga surrettiziamente reintrodotto quanto il legislatore ha deciso <strong>di</strong> eliminare dagli<br />
or<strong>di</strong>namenti professionali.<br />
Anche in questo caso poi, si potrebbe pensare ad un meccanismo <strong>di</strong> riesame dei<br />
proce<strong>di</strong>menti tariffari esistenti volto ad adeguarli alla prescrizione <strong>di</strong> stabilire solo tariffe<br />
massime e solo nei casi in cui se ne registri l’effettiva esigenza per la tutela dei consumatori,<br />
da cui andrebbe <strong>di</strong>stinta la posizione delle imprese, cioè <strong>di</strong> chi si avvale dei servizi<br />
professionali non per sue esigenze personali, ma nell’ambito della propria attività economica.<br />
In quest’ultimo caso potrebbe non essere ritenuto necessario imporre un sistema <strong>di</strong> tariffe<br />
massime.<br />
La tariffa, quando giustificata per queste ragioni, dovrebbe poi essere concretamente<br />
stabilita in modo più trasparente e imme<strong>di</strong>atamente percepibile per il consumatore,<br />
specialmente con riferimento agli atti standar<strong>di</strong>zzati (ad esempio, può interessare quanto<br />
costa un <strong>di</strong>vorzio nel suo complesso, a seconda delle tipologie che statisticamente ricorrono<br />
con più frequenza, piuttosto che sapere i prezzi delle singole attività in cui può teoricamente<br />
essere frazionato l’esercizio della attività legale).<br />
Si potrebbe ritenere poi utile che nei proce<strong>di</strong>menti tariffari possano partecipare anche<br />
associazioni dei consumatori così da arricchire il quadro cognitivo dell’amministrazione<br />
decidente.<br />
Pubblicità dei servizi professionali<br />
I <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> pubblicità presenti per molte professioni non appaiono giustificati dalla<br />
necessità <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> alcun interesse generale. Né, d’altro canto, la tutela del decoro della<br />
professione, come già notato, appare un’esigenza tale da giustificare quello che nei fatti è un<br />
grave ostacolo all’attività economica dei professionisti, specie dei nuovi entranti nel mercato<br />
che sono quelli che stimolano più efficacemente la concorrenza, e un grave limite alla<br />
informazione dei consumatori. Del resto sarà lo stesso mercato, se ciò risponderà ad esigenze<br />
dei consumatori effettivamente avvertite, che valuterà l’affidabilità del professionista anche<br />
in relazione alle forme ed ai contenuti della pubblicità dal medesimo <strong>di</strong>ffusa. Auspicabile<br />
sarebbe dunque prevedere la generale liceità della pubblicità, naturalmente nei limiti <strong>di</strong><br />
quanto consentito dalle vigenti normative comunitarie e nazionali a tutela del consumatore.<br />
Il recente intervento legislativo, si limita a consentire la pubblicità informativa, prevedendo<br />
che gli or<strong>di</strong>ni ne verifichino trasparenza e pubblicità.<br />
Dall’indagine risulta che tale intervento è stato da alcuni or<strong>di</strong>ni limitato nella ratio e<br />
nell’ambito <strong>di</strong> applicazione. In particolare, è comune a molti dei co<strong>di</strong>ci deontologici oggetto<br />
<strong>di</strong> esame nell’Indagine conoscitiva la previsione secondo cui il professionista è tenuto ad<br />
10_consiglio nazionale forense.pmd 436<br />
22/06/2007, 11:39<br />
FORO <strong>ROMA</strong>NO 2/2007